1. Ambiente ed ecologia – Rifiuti – Impianto smaltimento rifiuti non pericolosi – Piano Regionale dei Rifiuti e D.Lgs 152/2006 – Definizione di ˜impianto esistente’ – Finalità – Fattispecie
2. Ambiente ed ecologia – Piano Regionale dei Rifiuti – Impianto esistente
3. Ambiente ed ecologia – Impianto di smaltimento rifiuti non pericolosi -Autorizzazione allo smaltimento – Efficacia quinquennale – Decorrenza
4. Piano Regionale dei Rifiuti – Autorizzazione alla costruzione di impianto smaltimento rifiuti non pericolosi – Distanza da impianto esistente – Vincolo escludente
5. Ambiente ed ecologia – Valutazione ambientale – Discrezionalità tecnica e amministrativa – Sindacabilità – Limiti
6. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Motivazione plurima – Accertamento della legittimità di una delle motivazioni – Sufficienza – Conseguenze
1. Il concetto di ˜impianto esistente’ enucleato dall’art. 15.1, co. 2, punto 6, del piano regionale dei rifiuti (impianto localizzato e già realizzato ma non in esercizio in quanto in attesa dell’autorizzazione e della definizione della procedura di AIA) non coincide con la definizione data dall’art. 5, c. 1, lettera i-quinquies, del D.Lgs. 152/2006 (impianto che ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali o il parere positivo di compatibilità ambientale o per il quale sono state presentate richieste per tutte le necessarie autorizzazioni ambientali per l’esercizio purchè entrato in funzione entro il 10.11.2000), che ha l’unica finalità di individuare e delimitare l’alveo operativo delle disposizione introdotte dal codice dell’ambiente. (Nella fattispecie, è stato ritenuto ˜esistente’ l’impianto della controinteressata in quanto già localizzato e realizzato, anche se non ancora attivato alla data del 10.11.2000).
2. Ai fini del piano regionale dei rifiuti, che detta criteri localizzativi, la distinzione fra impianti nuovi e impianti esistenti coincide con la distinzione fra impianti da localizzare e impianti già localizzati.
3. L’efficacia quinquennale dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero, prevista dall’art. 28 D.Lgs. 22/1997, decorre dalla data di avvio effettivo dell’attività non già dall’adozione dell’atto autorizzativo.
4. In considerazione della ratio della previsione dell’art. 15.1, co.2, punto 6, del piano regionale dei rifiuti (che è consentire l’individuazione del responsabile di un eventuale fenomeno di inquinamento, onde dare applicazione al principio comunitario ˜chi inquina paga’), l’esistenza di un impianto già localizzato a distanza non sufficiente costituisce vincolo escludente insuperabile.
5. In tema di localizzazione di un impianto di smaltimento dei rifiuti, la valutazione ambientale costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica e amministrativa, non sindacabile in sede giurisdizionale se non per vizi macroscopici.
6. In via generale, per la conservazione del provvedimento sorretto da molteplici ragioni giustificatrici tra loro autonome e non contraddittorie, è sufficiente che sia fondata anche una sola di esse, diventando irrilevanti, per difetto di interesse, le ulteriori censure avverso le altre ragioni opposte dalla p.A. emanante (nel caso di specie, a seguito di impugnazione di diniego di autorizzazione alla costruzione e gestione di impianto di rifiuti speciali, è stata ritenuta sufficiente per conservazione del provvedimento impugnato, la dedotta esistenza di un vincolo escludente ai sensi dell’art. 15.1 del Piano Regionale dei Rifiuti) (Conforme a TAR Bari, Sez. I, 4.7.2013 n. 1094).
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Vedi Cons. St., sez. V, sentenza 28 luglio 2014, n. 4011 – 2014; ric. n. 7356 – 2013
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N. 01339/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00288/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 288 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da Ekobat s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Quinto e Luigi Quinto, con domicilio eletto presso l’avv. Fulvio Mastroviti in Bari, via Quintino Sella, 40;
contro
Provincia di Barletta Andria Trani, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Macchione, con domicilio eletto in Bari, via F. Crispi, 6;
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale per la Puglia (A.R.P.A. Puglia), rappresentata e difesa dall’avv. Laura Marasco, con domicilio eletto la sede legale di A.R.P.A. Puglia in Bari, corso Trieste, 27;
Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Delle Donne, con domicilio eletto presso l’avv. Raffaele Daloiso in Bari, via Putignani, 75;
Comune di Trani, rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto in Bari, via Pasquale Fiore, 14;
Autorità di Bacino della Puglia, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
Regione Puglia;
nei confronti di
Eco Erre s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Paparella e Marco Palieri, con domicilio eletto in Bari, via Venezia, 14;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della determina provinciale n. 4 del 15 gennaio 2013 – comunicata in data 11 febbraio 2013 – con la quale il dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Barletta – Andria – Trani, all’esito di procedura coordinata VIA – AIA, ha denegato alla ricorrente l’autorizzazione alla costruzione e gestione di un impianto di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Trani;
– di tutti i relativi atti connessi, presupposti e conseguenti e, ove occorra, del parere del CTP del 18 dicembre 2012; dei parere resi da ARPA Puglia nel corso della conferenza di servizi, ed in particolare del parere del 5 dicembre 2012, dei pareri del Comune di Trani resi nelle sedute della conferenza del 26 marzo 2012, del 7 agosto 2012, del 15 novembre 2012 e del 6 dicembre 2012, delle delibere del Consiglio Comunale di Trani n. 40 del 2009 e n. 9 del 1° marzo 2012, del parere della ASL BAT Servizio SISP del 6 dicembre 2012;
e per la condanna al risarcimento dei danni patiti;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 1° marzo 2013, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della delibera del Consiglio Comunale di Trani n. 40 del 28 luglio 1999;
– nei limiti dell’interesse fatto valere in ricorso, di tutti gli atti di approvazione del PUG e segnatamente: la delibera del Consiglio Comunale di Trani n. 29 del 26.7.2006, la delibera del Consiglio Comunale di Trani n. 109 del 21.12.2007, la delibera di Giunta Regionale n. 1480 dell’1.8.2008, la delibera di Giunta Regionale n. 184 del 17.2.2009 unitamente ai presupposti verbali della conferenza di servizi, la deliberazione del Consiglio Comunale di Trani n. 8 del 31.3.1999;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Barletta Andria Trani, dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale per la Puglia (A.R.P.A. Puglia), dell’Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, del Comune di Trani, dell’Autorità di Bacino della Puglia e di Eco Erre s.r.l.;
Visto il ricorso incidentale proposto da Eco Erre s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 19 giugno 2013 per le parti i difensori avv.ti Luigi Quinto, Pietro Quinto, Giuseppe Macchione, Sara Sergio, su delega dell’avv. Laura Marasco, Francescomassimo Manzari, Fabrizio Lofoco e Marco Palieri, anche in sostituzione dell’avv. Francesco Paparella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con istanza del 12 agosto 2011 l’odierna ricorrente società Ekobat s.r.l. richiedeva alla Provincia di Barletta – Andria – Trani l’autorizzazione ai sensi dell’art. 10, comma 2 dlgs n. 152/2006 (i.e. procedura unica coordinata VIA – AIA) per la realizzazione e gestione di un impianto di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Trani, in località Casa Rossa.
Adempiute le formalità previste in ordine alle pubblicazioni ed al pagamento degli oneri istruttori, con nota del 1° marzo 2012 la Provincia BAT indiceva una conferenza di servizi per l’esame dell’istanza e l’acquisizione dei pareri di competenza.
All’esito del procedimento, articolatosi nelle riunioni del 26 marzo 2012, del 7 agosto 2012, del 6 novembre 2012 e del 6 dicembre 2012, venivano acquisiti i seguenti pareri:
– parere favorevole dell’Autorità di Bacino della Puglia sulla conformità del progetto ai contenuti del PAI ed alle prescrizioni delle NTA;
– parere favorevole con prescrizioni rilasciato dalla ASL BAT servizio SPESAL;
– parere negativo del Comune di Trani;
– parere negativo della ASL BAT servizio SISP;
– parere negativo dell’ARPA Puglia.
Le ragioni ostative alla realizzazione del progetto, espresse nei pareri contrari del Comune di Trani, della ASL BAT e dell’ARPA Puglia, venivano riprese e sintetizzate nel parere negativo del Comitato Tecnico Provinciale del 18 dicembre 2012.
Sulla base delle acquisizioni istruttorie, con la gravata determina n. 4 del 15 gennaio 2013 il dirigente del Settore Ambiente della Provincia BAT negava l’autorizzazione richiesta, condividendo il contenuto dei pareri negativi acquisiti nella fase istruttoria.
La società Ekobat s.r.l. impugnava con il ricorso introduttivo la citata determinazione dirigenziale provinciale n. 4/2013 e tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti in epigrafe indicati (tra cui il presupposto parere negativo del Comitato Tecnico Provinciale del 18 dicembre 2012), deducendo censure così sinteticamente riassumibili:
1) violazione e falsa applicazione dell’ art. 14 ter, comma 6 bis legge n. 241/1990; eccesso di potere per malgoverno dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa: un impianto quale quello per cui è causa è sottoposto ad un procedimento che prevede l’indizione della conferenza di servizi; se è pur vero che l’Amministrazione procedente decide tenendo conto – ai sensi dell’art. 14 ter, comma 6 bis legge n. 241/1990 – delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, tuttavia la determinazione finale non potrebbe basarsi esclusivamente sul dato numerico, bensì dovrebbe tener conto di una valutazione articolata; nel caso di specie il dirigente provinciale avrebbe omesso di considerare tutte le risultanze positive e favorevoli della conferenza di servizi, avendo la Provincia BAT negato l’autorizzazione sulla scorta del solo parere negativo del Comitato Tecnico Provinciale del 18.12.2012;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 196, comma 3 dlgs n. 152/2006; violazione e falsa applicazione del Piano Regionale dei Rifiuti; violazione e falsa applicazione dell’art. 5 dlgs n. 152/2006; eccesso di potere per erroneità nei presupposti di fatto e di diritto; difetto di istruttoria; violazione e falsa applicazione dell’art. 14 quater legge n. 241/1990: diversamente da quanto ritenuto dall’Amministrazione provinciale nella determina n. 4/2013, sussisterebbe nel caso di specie la compatibilità urbanistica dell’intervento proposto da Ekobat; inoltre, l’impianto in esame sarebbe compatibile con il Piano Regionale dei Rifiuti, non costituendo la presenza, nelle vicinanze, dell’impianto della società controinteressata Eco Erre s.r.l. una preclusione alla realizzazione della struttura della ricorrente; l’impianto di Eco Erre non potrebbe, infatti, definirsi “esistente” ai sensi dell’art. 15.1 del Piano Regionale dei Rifiuti (che impone la localizzazione di nuovi impianti ad una distanza “sufficiente” da quelli “esistenti”), in quanto lo stesso non sarebbe stato autorizzato e quindi non sarebbe entrato in funzione.
L’interessata invocava, altresì, la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni patiti.
Con il primo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 1° marzo 2013 la ricorrente Ekobat contestava la delibera del Consiglio Comunale di Trani n. 40 del 28 luglio 1999 e, nei limiti dell’interesse fatto valere, tutti gli atti di approvazione del PUG, laddove contengono la previsione di un divieto di realizzazione di impianti di rifiuti sul territorio comunale, deducendo censure di mera illegittimità derivata.
Con il secondo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 9 aprile 2013 Ekobat s.r.l. impugnava gli stessi atti contestati con i primi motivi aggiunti, evidenziando che nel PUG di Trani non esiste alcun divieto generalizzato di installazione di discariche in aree agricole; che risulta unicamente l’eliminazione – attraverso l’approvazione della osservazione n. 107 – dal comma 2 dell’art. 4.02 delle NTA (rubricato: “Zone per attività agricole E”) della locuzione “le discariche di rifiuti solidi e simili”; che, ove siffatto divieto esistesse, sarebbe illegittimo.
Si costituivano la Provincia di Barletta Andria Trani, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale per la Puglia (A.R.P.A. Puglia), l’Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, il Comune di Trani, l’Autorità di Bacino della Puglia e la controinteressata Eco Erre s.r.l., resistendo al gravame.
La controinteressata Eco Erre s.r.l. proponeva ricorso incidentale.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, sia infondato, potendosi, conseguentemente, prescindere dalle eccezioni preliminari sollevate dalle controparti.
Invero, la ragione “ostativa” alla realizzazione dell’impianto proposto da Ekobat relativo alla presenza – secondo il disposto dell’art. 15.1, comma 2, punto 6 del Piano Regionale dei Rifiuti – ad una distanza non “sufficiente” dell’impianto “esistente” della controinteressata Eco Erre (elemento, quest’ultimo, legittimamente posto a fondamento dalla Amministrazione resistente del preavviso di rigetto del 21.12.2012 come “vincolo escludente”, richiamando a tal proposito le considerazioni espresse nel parere del 18.12.2012 del Comitato Tecnico Provinciale, preavviso successivamente confermato dalla determina provinciale n. 4 del 15.1.2013) è di per sè sola idonea a sorreggere la motivazione della gravata determina n. 4/2013.
Il Comitato Tecnico Provinciale nel parere del 18.12.2012 così si esprime sul punto (cfr. pag. 31) con motivazione ritenuta congrua ed adeguata da questo Tribunale:
«¦ Risulta essere presente un vincolo escludente, ai sensi dell’art. 15.1 del citato Piano Regionale dei Rifiuti, rappresentato dall’impianto di trattamento rifiuti con annessa discarica di seconda categoria tipo “B” della società Eco Erre srl. Tale impianto, seppure autorizzato all’esercizio per il solo primo lotto, giusta D.G.P. di Bari n. 413 del 22/06/1999, è oggetto di procedura AIA regionale ad oggi ancora pendente.».
Il concetto di impianto “esistente” di cui all’art. 15.1, comma 2, punto 6 del Piano Regionale dei Rifiuti va correttamente inteso nel senso di impianto localizzato e già realizzato, anche se non ancora in esercizio, essendo in attesa della autorizzazione ed essendo pendente la procedura di AIA.
Non può, quindi, condividersi l’interpretazione prospettata dalla ricorrente principale nella censura sub 2) dell’atto introduttivo (i.e. impianto “esistente” nel senso di impianto ultimato, provvisto di AIA ed entrato in esercizio).
Con detta censura Ekobat sostiene che gli “impianti esistenti” di cui all’art. 15.1 del Piano Regionale dei Rifiuti approvato con D.G.R. n. 2668 del 28.12.2009, da tenere in considerazione in sede di rilascio di nuove autorizzazioni, coincidano con gli “impianti esistenti” cui fa riferimento l’art. 5, comma 1, lettera i-quinquies) dlgs n. 152/2006, per differenziarli dai “nuovi impianti” di cui all’art. 5, comma 1, lettera i-sexies) dlgs n. 152/2006, ai fini dell’individuazione della rispettiva normativa introdotta dal legislatore e da applicare alle due diverse categorie di impianti.
Così dispongono le due lettere citate inserite dall’art. 2, comma 2, lett. b) dlgs n. 128/2010:
«i-quinquies) impianto esistente: un impianto che, al 10 novembre 1999, aveva ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all’esercizio, o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale, o per il quale a tale data erano state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che esso sia entrato in funzione entro il 10 novembre 2000;
i-sexies) impianto nuovo: un impianto che non ricade nella definizione di impianto esistente».
Di conseguenza, secondo la prospettazione di parte ricorrente, gli impianti esistenti anche ai fini di cui all’art. 15.1, comma 2, punto 6 del Piano Regionale dei Rifiuti sarebbero unicamente gli impianti che, alla data del 10 novembre 1999, avevano ottenuto le necessarie autorizzazioni ambientali, o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale, o almeno avessero presentato richieste complete in tal senso, e che alla data del 10 novembre 2000 erano pure entrati in funzione.
Non essendo entrato in funzione a quest’ultima data, l’impianto della società Eco Erre, ancorchè localizzato, autorizzato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 413 del 22.6.1999 ed in larga parte già realizzato, sarebbe – secondo la linea difensiva di Ekobat – tamquam non esset.
Detta interpretazione non è condivisa da questo Collegio.
Non può, infatti, sostenersi che un impianto autorizzato dopo il 10 novembre 2000, ancorchè successivamente realizzato ed anche entrato in funzione, resterebbe comunque “inesistente”, non rientrando nella definizione legislativa di “impianto esistente” di cui all’art. 5 dlgs n. 152/2006.
La definizione di cui all’art. 5 del dlgs n. 152/06 è, a ben vedere, finalizzata ad individuare e delimitare l’alveo operativo delle disposizioni introdotte dal dlgs n. 152/2006.
Ai “nuovi impianti” (lettera i-sexies) si applica per intero la normativa introdotta dal testo unico in materia ambientale approvato con il dlgs n. 152/2006; per gli “impianti esistenti” (lettera i-quinquies) sono previste alcune deroghe.
L’impianto della controinteressata Eco Erre, pur non rientrando nella definizione di “impianto esistente” di cui all’art. 5, comma 1, lettera i-quinquies) dlgs n. 152/2006, per mancata attivazione dello stesso entro il 10 novembre 2000, cionondimeno costituisce una struttura esistente ai fini di cui all’art. 15.1, comma 2, punto 6 del Piano Regionale dei Rifiuti.
Trattandosi di un “nuovo impianto” ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera i-sexies) dlgs n. 152/2006 è semplicemente soggetto alla normativa prescritta per tali impianti.
Tuttavia, ciò non toglie che l’impianto della società Eco Erre sia un impianto già autorizzato (con deliberazione di Giunta Provinciale n. 413 del 22.6.1999), e, peraltro, largamente realizzato e che, pertanto, in applicazione del principio generale prior in tempore, potior in iure sia idoneo ad impedire, nel caso di specie, il rilascio di analoghe autorizzazioni per altri, successivi, impianti (quale quello della ricorrente principale Ekobat la cui istanza di autorizzazione risale al 12 agosto 2011).
Da un punto di vista cronologico l’istanza della controinteressata Eco Erre è, infatti, molto più risalente nel tempo di quella della ricorrente principale Ekobat.
Nel caso del Piano Regionale dei Rifiuti, venendo esplicitamente in rilievo criteri localizzativi, la distinzione – rilevante ai fini di cui all’art. 15.1, comma 2, punto 6 di detto Piano – fra nuovi impianti ed impianti esistenti coincide, pertanto, con la distinzione fra impianti ancora da localizzare, come quello di Ekobat, ed impianti già localizzati (e quindi “esistenti”), come quello di Eco Erre.
Se il Piano Regionale avesse voluto operare ulteriori distinzioni lo avrebbe esplicitamente precisato.
Non trovano, quindi, applicazione – a fini di cui all’art. 15.1, comma 2, punto 6 del Piano Regionale – le definizioni legislative contemplate dall’art. 5 dlgs n. 152/2006, essendo queste ultime dettate per differenti finalità .
Le ulteriori argomentazioni della ricorrente principale circa il mancato avvio dell’impianto di Eco Erre nonostante il risalente rilascio della relativa autorizzazione non possono essere apprezzate positivamente.
La società Eco Erre, sebbene autorizzata già dal 22.6.1999 con deliberazione di Giunta Provinciale n. 413/1999, non ha ancora avviato l’impianto non per propria negligenza, ma per il verificarsi di circostanze alla stessa non imputabili.
Infatti, la citata deliberazione di G.P. n. 413/1999, di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto de quo, veniva annullata in autotutela pochi giorni dopo dalla stessa Amministrazione provinciale, con deliberazione n. 492/1999, e quest’ultima delibera veniva, su ricorso in primo grado proposto da Eco Erre, annullata definitivamente in sede giurisdizionale con decisione del Consiglio di Stato n. 4088/2002.
Successivamente, la Provincia di Bari con delibera n. 337/2002 annullava nuovamente in autotutela l’originaria delibera n. 413/1999.
Veniva avviato da Eco Erre un nuovo giudizio dinanzi al T.A.R. Puglia avverso la citata deliberazione n. 337/2002.
Con sentenza n. 3241/2003 questo T.A.R. annullava la menzionata deliberazione.
Infine, il giudizio si concludeva con sentenza del Consiglio di Stato n. 3831/2005 emessa in sede di appello avverso la sentenza n. 3241/2003.
Peraltro, l’autorizzazione originaria ex art. 28 dlgs n. 22/1997 ottenuta da Eco Erre con la delibera n. 413/1999 non può considerarsi scaduta per decorrenza del termine quinquennale di cui all’art. 28, comma 3 dlgs n. 22/1997.
Infatti, l’efficacia quinquennale di cui all’art. 28, comma 3 dlgs n. 22/1997 (disposizione richiamata da Ekobat) decorre non già dall’adozione dell’atto, bensì dall’avvio effettivo dell’attività , come esplicitamente precisato nella stessa delibera n. 413/1999, al punto n. 6.
Di conseguenza, l’impianto Eco Erre resta regolarmente autorizzato all’esercizio, essendo state annullate in sede giurisdizionale le successive delibere di G.P. n. 492/1999 e n. 337/2002.
In definitiva, la controinteressata non ha avviato l’impianto poichè impegnata in un lungo ed articolato contenzioso giurisdizionale, protrattosi dal 1999 al 2005, avente ad oggetto le stesse autorizzazioni ottenute, e, quindi, nuovamente, dal 2007 al 2010, allorquando la società ha dovuto impugnare le ulteriori autorizzazioni ottenute nella parte in cui contenevano prescrizioni e limitazioni della propria attività .
Risulta, inoltre, che Eco Erre abbia presentato istanza di AIA sin dal 2007, proponendo anche ricorso innanzi a questo T.A.R. per sollecitare la conclusione del procedimento autorizzatorio (r.g. n. 355/2009), e che il relativo procedimento, di competenza della Regione Puglia, non si è ancora concluso.
Dette circostanze non hanno consentito l’avvio dell’attività dell’impianto di Eco Erre.
Nel momento in cui Eco Erre otterrà l’autorizzazione integrata ambientale, la società potrà materialmente avviare l’attività di gestione dell’impianto.
Ekobat giunge, inoltre, a negare l’esistenza, materiale e giuridica, dell’impianto Eco Erre dalla circostanza della mancata indicazione dello stesso nel Piano Regionale dei Rifiuti, nel capitolo dedicato alla ricognizione degli impianti esistenti.
Trattasi, tuttavia, di argomentazione priva di fondamento, dato che rileva unicamente, ai fini di cui all’art. 15.1, comma 2, punto 6 del Piano Regionale dei Rifiuti, l’esistenza del formale provvedimento di autorizzazione conseguito da Eco Erre (i.e. deliberazione di G.P. n. 413/1999) e la precedente (rispetto all’intervento proposto da Ekobat) localizzazione dell’ impianto da parte della controinteressata.
Il mancato inserimento dell’impianto di Eco Erre nel Piano Regionale approvato con D.G.R. n. 2668 del 28.12.2009, e che consiste nella sintesi unitaria dei precedenti Piani Regionali, è evidentemente dovuto ad un mero errore materiale.
Infatti, l’impianto Eco Erre era già indicato, fra le discariche per rifiuti speciali non pericolosi, nel Piano Regionale dei Rifiuti approvato con decreto n. 246 del 28.12.2006 del Commissario delegato (v. pag. 284 del B.U.R.P. n. 3 del 4.1.2007), pure citato nell’ultimo Piano Regionale dei Rifiuti.
La legittimità della esposta ragione ostativa alla realizzazione dell’impianto di Ekobat fondata sulla previsione di cui all’art. 15.1, comma 2, punto 6 del Piano Regionale dei Rifiuti e posta a base del parere negativo del Comitato Tecnico Provinciale del 18 dicembre 2012 ed, in via consequenziale, della contestata determina provinciale n. 4/2013 si desume anche con argomento a contrario.
Infatti, diversamente ragionando si arriverebbe all’assurdo di contemplare una molteplicità di impianti localizzati nella stessa area, il chè sarebbe inammissibile, oltre che violativo della ratio del vincolo escludente di cui di cui al menzionato art. 15.1, comma 2, punto 6 del Piano Regionale dei Rifiuti (i.e. distinguere e individuare il responsabile di un eventuale fenomeno di inquinamento al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga” di cui all’art. 178 dlgs n. 152/2006).
In altri termini, ammettere la localizzazione dei due impianti (rispettivamente di Ekobat e di Eco Erre) nella stessa area (ad una distanza – nella fattispecie oggetto del presente giudizio – di soli 40 metri) comporterebbe l’impossibilità di distinguere ed individuare il responsabile di un eventuale fenomeno di inquinamento.
Da tale considerazione si inferisce che il vincolo, da definirsi evidentemente “escludente”, di cui all’art. 15.1, comma 2, punto 6 del Piano Regionale dei Rifiuti non è in assoluto superabile.
Nel caso di specie, l’impianto di Eco Erre s.r.l. – come sottolineato in precedenza – risulta essere già “esistente” nel significato sopra esposto in quanto già localizzato e realizzato in prossimità dell’area su cui Ekobat propone di costruire la propria struttura (a soli 40 metri, secondo quanto ammesso dalla stessa ricorrente principale a pag. 30 dell’atto introduttivo), anche se non ancora in esercizio, essendo la controinteressata in attesa della autorizzazione ed essendo pendente la procedura di AIA.
In definitiva, si può fondatamente affermare che viene in rilievo una tipica valutazione ambientale espressione di ampia discrezionalità tecnica ed amministrativa in tema di localizzazione di un impianto di smaltimento, valutazione non sindacabile in sede giurisdizionale (se non a fronte di vizi macroscopici non ricorrenti – in forza delle argomentazioni evidenziate in precedenza – nel caso di specie).
A tal riguardo, Cons. Stato, Sez. V, 22 marzo 2012, n. 1640 ha rimarcato:
«¦ Circa l’esatta individuazione della natura del potere e l’ampia latitudine della discrezionalità esercitata dall’amministrazione in sede di VIA, in quanto istituto finalizzato alla tutela preventiva dell’ambiente inteso in senso ampio, il collegio non intende deflettere dagli approdi esegetici cui è pervenuta la più recente giurisprudenza (internazionale e nazionale), da cui emerge la natura ampiamente discrezionale delle scelte effettuate, giustificate alla luce dei valori primari ed assoluti coinvolti (cfr., da ultimo, Cons. St., sez. VI, 13 giugno 2011, n. 3561; sez. IV, 5 luglio 2010, n. 4246; sez. V, 12 luglio 2009, n. 3770; Corte giust., 25 luglio 2008, c142/07; Corte cost., 7 novembre 2007, n. 367, cui si rinvia a mente del combinato disposto degli artt. 74, co. 1, e 88, co. 2, lett. d) c.p.a.).
E’ stato chiarito che nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l’amministrazione esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti; la natura schiettamente discrezionale della decisione finale risente dunque dei suoi presupposti sia sul versante tecnico che amministrativo. ¦».
Va, altresì, evidenziato che la società Ekobat non ha mai contestato in sede giurisdizionale il citato art. 15.1, comma 2, punto 6 del Piano Regionale dei Rifiuti contenente il suddetto vincolo escludente di cui gli atti gravati costituiscono corretta applicazione.
Ciò premesso in ordine alla suddetta ragione “ostativa” alla realizzazione dell’impianto proposto da Ekobat, nel caso di specie può trovare applicazione il principio – ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa – secondo cui: “In via generale, è sufficiente per la conservazione del provvedimento amministrativo sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome e non contraddittorie, che sia fondata anche una sola di esse; pertanto, nel giudizio promosso contro un siffatto provvedimento, il giudice, ove ritenga infondate le censure dedotte avverso una delle autonome ragioni poste alla base dell’atto impugnato, idonea, di per sè, a sorreggere la legittimità del provvedimento impugnato, ha la potestà di respingere il ricorso su tale base, con declaratoria di “assorbimento” delle censure dedotte contro altro capo del provvedimento, indipendentemente dall’ordine in cui le censure sono articolate dall’interessato nel ricorso, in quanto la conservazione dell’atto (indipendentemente dalla eventuale invalidità di taluna delle autonome argomentazioni che lo sorreggono) fa venir meno l’interesse del ricorrente all’esame dei motivi dedotti contro tali ulteriori argomentazioni.” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10 giugno 2005, n. 3052).
In tal senso si è di recente pronunciato Cons. Stato, Sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2543: “Ove l’atto impugnato (provvedimento o sentenza) sia legittimamente fondato su una ragione di per sè sufficiente a sorreggerlo, diventano irrilevanti, per difetto di interesse, le ulteriori censure dedotte dal ricorrente avverso le altre ragioni opposte dall’autorità emanante a rigetto della sua istanza.”.
Nella presente fattispecie è sufficiente, per la conservazione della censurata determina provinciale n. 4/2013 (che, nel richiamare – facendolo proprio – il parere negativo del Comitato Tecnico Provinciale del 18 dicembre 2012, è sorretta da più ragioni giustificatrici tra loro autonome e non contraddittorie), la legittimità della ragione di rigetto fondata sull’esistenza del vincolo escludente di cui all’art. 15.1, comma 2, punto 6 del Piano Regionale dei Rifiuti. Possono, quindi, dichiararsi assorbite le censure dedotte (anche con motivi aggiunti) contro altri capi del censurato provvedimento.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, e, conseguentemente, la declaratoria di improcedibilità del ricorso incidentale.
Con ricorso incidentale, infatti, la controinteressata Eco Erre s.r.l. evidenziava che il procedimento per cui è causa si è concluso senza accertare se effettivamente l’area incisa dal progetto di Ekobat sia o meno interessata dalla presenza di lame.
Chiedeva, conseguentemente, l’annullamento in parte qua e nei limiti del proprio interesse della determina provinciale n. 4/2013.
Stante l’esito del presente giudizio (i.e. reiezione del ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti), deve dichiararsi l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso incidentale, dato che, in considerazione dell’esistenza del suddetto vincolo escludente, se anche fosse accertata l’esistenza ovvero l’inesistenza di lame nell’area in questione la conclusione del procedimento amministrativo in esame non sarebbe potuta essere differente.
Essendo stata riscontrata la legittimità dei provvedimenti censurati dalla ricorrente principale, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria azionata dalla società Ekobat.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, così provvede:
1) respinge il ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti;
2) dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto da Eco Erre s.r.l.
Condanna la ricorrente principale Ekobat s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore della Provincia di Barletta Andria Trani, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Condanna la ricorrente principale Ekobat s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale per la Puglia (A.R.P.A. Puglia), liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Condanna la ricorrente principale Ekobat s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Condanna la ricorrente principale Ekobat s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Trani, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Condanna la ricorrente principale Ekobat s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Autorità di Bacino della Puglia, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Condanna la ricorrente principale Ekobat s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore di Eco Erre s.r.l., liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)