Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Interesse e legittimazione – Università – Deliberazione Consiglio di facoltà – Componente – Limiti
La legittimazione ad impugnare le deliberazioni di un organo collegiale è riconosciuta ad un suo componente soltanto nei limiti dell’impugnazione di dette delibere per vizi relativi al loro processo di formazione, tali da inficiare lo svolgimento dell’ufficio svolto dal componente del collegi; questi, viceversa, non può impugnare atti dell’organo soltanto in quanto dissenziente dalle decisioni, prese a maggioranza, che essi esprimono (nel caso di specie – impugnazione del conferimento del titolo di professore emerito a due professori in quiescenza – è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso oltre che per difetto di legittimazione, anche per difetto i interesse per mancanza di lesione diretta e attuale della sfera giuridica del ricorrente).
N. 01332/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01722/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1722 del 2011, proposto da V.G., rappresentato e difeso dall’avv. Bernardini Argero, con domicilio eletto in Bari, via Melo 190;
contro
Università degli Studi di Bari, rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Carbonara e Lucrezia Saracino, con domicilio eletto presso la propria Avvocatura, sita nel Palazzo Ateneo, in Bari, piazza Umberto I, 1;
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
nei confronti di
R. P. , rappresentato e difeso dall’avv. Filippo Panizzolo, con domicilio eletto in Bari, via Marcello Celentano, 27;
per l’annullamento
– del dispositivo di delibera del 10 febbraio 2011 del Consiglio di Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Bari;
– della delibera del Senato Accademico del 22 marzo 2011 avente ad oggetto il conferimento del titolo di emerito ai Professori G. P. M. e P. R.;
– nonchè di ogni altro atto presupposto e consequenziale, ivi comprese e nella parte di interesse delle delibere della Facoltà di Agraria dell’Università di Bari del 27.1.2011 e del 10.2.2011, come definitivamente verbalizzate ed approvate nella seduta del 29.6.2011;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bari e di Pacifico Ruggiero;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 24 luglio 2013 per le parti i difensori avv.ti Francesco Muscatello, su delega dell’avv. Bernardini Argero, Domenico Carbonara e Filippo Panizzolo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
L’odierno istante V.G.(professore ordinario presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Bari) impugnava in sede di ricorso straordinario il dispositivo di delibera del 10 febbraio 2011 del Consiglio di Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Bari e la delibera del Senato Accademico del 22 marzo 2011 avente ad oggetto il conferimento del titolo di emerito ai professori G. P. M. e P. R..
Il V. rilevava di aver partecipato al precedente Consiglio di Facoltà del 27 gennaio 2011 nel corso del quale veniva portato in discussione il conferimento del titolo di professore emerito ai professori in quiescenza M. e R..
Parte ricorrente contestava l’inosservanza di norme procedurali con riguardo alla seduta del 10 febbraio 2011 (tra cui, in particolare, la disposizione di cui all’art. 95 d.p.r. n. 382/1980 in tema di votazione riservata ai professori di prima fascia relativamente alle questioni afferenti le persone dei professori ordinari) e la circostanza della partecipazione nel corso di detta seduta – in violazione del citato art. 95 d.p.r. n. 382/1980 – di tutti i componenti del Consiglio di Facoltà (i.e.professori ordinari, professori associati, ricercatori e personale tecnico amministrativo).
Deduceva, inoltre, la violazione della norma regolamentare dell’Università degli Studi di Bari (D.R. n. 2889/2010) in forza della quale la delibera del Consiglio di Facoltà per il conferimento dei titoli di professore emerito e di professore onorario deve ottenere il voto favorevole di una maggioranza qualificata, non raggiunta nel caso di specie; l’assenza in capo al prof. R. dei requisiti soggettivi necessari per il conferimento del titolo, avendo lo stesso posto in essere comportamenti asseritamente fonte di discredito per l’Università ; l’omessa discussione, da parte del Consiglio di Facoltà , su tale questione; l’omessa istruttoria sul punto; l’omessa lettura e approvazione, in seno al Consiglio di Facoltà , dei dispositivi di delibera del 10.2.2011; l’omessa indicazione, nei dispositivi di delibera del Consiglio di Facoltà del 10.2.2011, di tutti gli interventi avvenuti nel corso del dibattito e delle dichiarazioni di voto firmate, espresse per iscritto da esso ricorrente e dal prof. C.; la violazione dell’art. 111 r.d. n. 1592/1933 secondo cui i titoli di professore emerito e di professore onorario sono concessi con decreto presidenziale, su proposta del Ministro, previa deliberazione regolarmente e completamente approvata dalla Facoltà cui l’interessato apparteneva all’atto della cessazione del servizio; l’assenza nella presente fattispecie di una deliberazione della Facoltà approvata e completa in tutti i suoi aspetti.
A seguito di opposizione ex art. 10 d.p.r. n. 1199/1971 da parte dell’Università degli Studi di Bari, il V. provvedeva a costituirsi in giudizio dinanzi a questo T.A.R.
Si costituivano, altresì, l’Amministrazione universitaria ed il controinteressato R. e P., resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse e di legittimazione ad agire del ricorrente.
Preliminarmente, va evidenziato che “Nel processo amministrativo, l’interesse al ricorso consiste in un vantaggio pratico e concreto, anche soltanto eventuale o morale, che può derivare al ricorrente dall’impugnativa, il quale sorge in conseguenza della lesione attuale di un interesse sostanziale.” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15 dicembre 2011, n. 6594).
Non si ravvisa alcun vantaggio pratico e concreto, anche soltanto eventuale o morale, che possa derivare personalmente al Vonghia dall’ipotetico accoglimento del gravame (laddove fosse riscontrata la dedotta inosservanza, da parte dell’Amministrazione resistente, delle richiamate norme procedurali), stante l’evidente insussistenza in capo allo stesso istante di un interesse sostanziale e, conseguentemente, di una lesione attuale di detto interesse.
Inoltre, quanto al profilo del difetto di legittimazione a ricorrere, trova applicazione il principio di diritto affermato da Cons. Stato, Sez. I, 6 febbraio 2013, n. 4603 in fattispecie affine: “Un componente di un organo collegiale (nella specie, un consigliere comunale) è legittimato a ricorrere avverso una deliberazione collegiale quando essa investa direttamente la sua sfera giuridica ovvero quando egli non sia stato posto in grado di svolgere il proprio ufficio, in violazione delle norme che attengono al procedimento formativo dell’atto collegiale, mentre non è legittimato ad impugnare le deliberazioni collegiali in ragione della sola qualità di componente che non abbia condiviso le determinazioni della maggioranza.”.
In termini analoghi si era espresso Cons. Stato, Sez. V, 24 marzo 2011, n. 1771:
“I consiglieri comunali dissenzienti non hanno un interesse protetto e differenziato all’impugnazione delle deliberazioni dell’organismo del quale fanno parte, salvo il caso in cui venga lesa in modo diretto ed immediato la propria sfera giuridica per effetto di atti, direttamente incidenti sul diritto all’ufficio o sullo statusad essi spettante della carica di consigliere, che compromettano il corretto esercizio del loro mandato, come nel caso di erronee modalità di convocazione dell’organo, della violazione dell’ordine del giorno, dell’inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare e, più in generale, per tutte quelle circostanze che precludano in tutto o in parte l’esercizio delle funzioni relative all’incarico rivestito, oltre ovviamente ai casi in cui gli atti collegiali riguardano direttamente e personalmente il consigliere stesso; ciò anche in considerazione del fatto che il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive.”.
Invero, nel caso di specie non viene in rilievo una determinazione collegiale del Consiglio di Facoltà direttamente incidente sul diritto all’ufficio ovvero una violazione procedurale (quale quella dedotta dal V., relativa alla partecipazione nel corso della seduta del 10 febbraio 2011 di soggetti asseritamente non legittimati ad esprimere un voto per questo genere di deliberazioni collegiali) lesiva in via diretta del munus di componente dell’organo (i.e. Consiglio di Facoltà ).
Con la deliberazione gravata non è stata violata in modo diretto ed immediato la sfera giuridica del consigliere V..
Nè sono stati adottati atti, direttamente incidenti sul diritto all’ufficio o sullo status al ricorrente spettante quale consigliere, e cioè atti che abbiano compromesso il corretto esercizio del suo mandato.
Parimenti, non risulta si siano verificate circostanze che abbiano precluso in tutto o in parte l’esercizio delle funzioni relative all’incarico rivestito dal V..
Nè viene in rilievo un atto collegiale riguardante direttamente e personalmente il consigliere V.
In conclusione, dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente Vonghia Gino al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Università degli Studi di Bari, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Condanna il ricorrente Vonghia Gino al pagamento delle spese di giudizio in favore di Ruggiero Pacifico, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)