1. Giurisdizione – Del giudice ordinario – Contributi e finanziamenti pubblici – Revoca o decadenza per inadempimento
2. Commercio, industria e turismo – Contributi e finanziamenti pubblici – Posizione giuridica del privato – Fase successiva all’attribuzione beneficio – Diritto soggettivo
1. Qualora si controverta sulla legittimità della revoca del contributo concesso o della decadenza dal medesimo o della ripetizione degli importi già erogati per motivi attinenti all’inadempimento delle prescrizioni alle quali il beneficio era stato subordinato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
2. In materia di sovvenzioni da parte della p.A., la posizione del privato, nella fase successiva all’attribuzione del beneficio, assume il carattere del diritto soggettivo ogni volta che insorga controversia circa la conservazione della disponibilità della somma percepita, di fronte alla contraria posizione assunta dalla p.A. con provvedimenti variamente definiti (revoca, decadenza, ecc.), emanati in funzione dell’attuazione del fine che si è voluto agevolare; ciò perchè, in tal caso, si tratta non di effettuare una ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato (come quando si deve decidere se concedere o non il finanziamento), ma di valutare l’osservanza degli obblighi presi o imposti contestualmente all’erogazione.
Conforme a TAR Bari, Sez. III, 6.6.2013 n. 954.
N. 01343/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00304/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 304 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Ditta Tenuta Conti D’Acquaviva D’Aragona Di Sportelli Matteo, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso Vito Aurelio Pappalepore in Bari, via Pizzoli, 8;
contro
Regione Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Marina Altamura, con domicilio eletto presso Marina Altamura in Bari, Avv.Reg. Lung.Nazario Sauro, 31/33;
nei confronti di
Banca Ge Capital Interbanca S.P.,A., rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Matteo Masoni, Alberto Vita Samory, Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso Felice Eugenio Lorusso in Bari, via Amendola N.166/5;
per l’annullamento
– della nota della Regione Puglia, Area Politiche per lo sviluppo Economico, il Lavoro e l’Innovazione prot. n. AOO- 158 del 18/12/2012 -0010444 con cui la Regione Puglia ha trasmesso alla ditta “Tenuta Conti d’Acquaviva D’Aragona” di Sportelli Matteo copia della Determinazione del Dirigente di Servizio n. 23211 del 14.12.2012;
– della Determinazione del Dirigente di Servizio n. 23211 del 14.12.2012 avente per oggetto “POR Puglia 2000-2006. Mis. 4.14- “Supporto alla competitività ed all’innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche “. Revoca Finanziamento e disimpegno delle agevolazioni concesse con atto 425 del 4/08/2006 a favore della ditta Sportelli Matteo – prog. N. 18062/3” con cui la Regione Puglia ha comunicato alla ditta “Tenuta Conti d’Acquaviva D’Aragona” di Sportelli Matteo la revoca delle agevolazioni concesse con determinazione dirigenziale del Settore Turismo n. 425 del 4.08.2006;
– nonchè ogni atto pregresso presupposto, connesso e consequenziale ivi compresa:
o la nota della GE CAPITAL Interbanca S.p.a. del 10.2.2012, con cui la banca convenzionata ha trasmesso alla Regione Puglia la relazione sullo stato finale del programma di investimenti inerente il progetto della ditta ricorrente proponendo la revoca delle agevolazioni;
o la nota della GE CAPITAL Interbanca S.p.a. del 23.07.2012, avente ad oggetto “POR PUGLIA 2000-2006 Misura 4.14 ed accordo di Programma Quadro. Regolamento Regionale n. 21 del 6104/2005. Agevolazioni Finanziarie POR PUGLIA 2000-2006- Determina n. 425 del 4/0812006 – Prog. N. 18062/3 Esito valutazione controdeduzioni” con cui la banca convenzionata ha confermato “la revoca totale delle agevolazioni di cui alla relazione finale del
10/02/2012”.
nonchè per la condanna
dell’Amministrazione intimata, nonchè dell’Istituto di credito convenzionato, al risarcimento del danno in favore della ricorrente anzitutto mediante reintegrazione in forma specifica e, in subordine per equivalente, con ristoro dei danni patiti e patendi conseguenti alla illegittimità dei provvedimenti gravati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Banca Ge Capital Interbanca S.P.,A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2013 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori Vito Aurelio Pappalepore, Felice Eugenio Lorusso e Isabella Fornelli;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, Ditta Tenuta Conti D’Acquaviva D’Aragona Di Sportelli Matteo ha chiesto l’annullamento della determinazione dirigenziale della Regione Puglia 23211 del 14.12.2012, recante la revoca del finanziamento concesso alla struttura alberghiera con determinazione dirigenziale n. 425 del 4.8.2006, nonchè il risarcimento del danno subito.
La ricorrente ha dedotto tre distinti motivi di doglianza.
Si sono costituiti in giudizio, sia la Regione sia GE CAPITAL Interbanca S.p.a preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione e contestando l, nel merito, la fondatezza del gravame.
A seguito del deposito di documentazione da parte della regione, la ricorrente – con atto notificato 30.4.2013 e depositato il 3.5.2013 ha articolato ulteriori due motivi di doglianza.
Dopo una serie di rinvi, alla c.c. del 25.9.2013 il ricorso è stato trattenuto per la decisione ex art. 60 c.p.a.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A., atteso che la domanda proposta rientra nella giurisdizione del G.O.
Infatti, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa, condiviso dalla Sezione (cfr. da ultimo sent. N. 954 del 6.6.2013), in materia di sovvenzioni da parte della Pubblica amministrazione la posizione del privato, nella fase successiva all’attribuzione del beneficio, assume il carattere del diritto soggettivo ogni volta che insorga controversia circa la conservazione della disponibilità della somma percepita, di fronte alla contraria posizione assunta dalla Pubblica amministrazione con provvedimenti variamente definiti (revoca, decadenza, ecc.), emanati in funzione dell’attuazione del fine che si è voluto agevolare. In tal caso, invero, non si tratta di effettuare una ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato (come quando si deve decidere se concedere o non il finanziamento), ma di valutare l’osservanza degli obblighi presi o imposti contestualmente all’erogazione; ne deriva che, qualora si controverta sulla legittimità della revoca del contributo concesso, o della decadenza dal medesimo, o della ripetizione degli importi già erogati, in ogni caso per motivi attinenti all’inadempimento delle prescrizioni alle quali il beneficio era stato subordinato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario” (cfr. da ultimo, TAR Umbria 15 marzo 2013 n. 170, nonchè, ex multis, Cons. St. Sez. VI, 20 dicembre 2012 n. 6575; T.A.R. Salerno, Sez. I, 4 dicembre 2012 n. 2226 e T.A.R. Bari, Sez. III, 28 novembre 2012 n. 2007, n. 683 del 5 aprile 2012, n. 518 dell’8 marzo 2012).
Nella fattispecie all’esame, come espressamente indicato nel provvedimento impugnato, la determinazione dirigenziale di revoca oggetto di gravame è stata adottata ai sensi dell’art. 16 del Regolamento Regionale n. 21/2005, per inadempienze successive alla concessione del finanziamento per cui è causa;
Conseguentemente, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario; rammentando che la riproposizione della domanda è disciplinata dell’art. 11 del c.p.a.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Antonio Pasca, Consigliere
Giuseppina Adamo, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)