1. Sanità  e farmacie – Servizio sanitario – Accreditamento istituzionale – Effetti


2. Sanità  e farmacie – Servizio sanitario – Accreditamento istituzionale – Revoca parziale – Illegittimità  – Fattispecie
 

 
1. In materia sanitaria, l’accreditamento istituzionale costituisce un’abilitazione a negoziare con la p.A. una volta acclarati i requisiti tecnici, strutturali e organizzativi generali e specifici della struttura, in difetto dei quali non potrebbe aprirsi una fase negoziale; da ciò deriva che l’accreditamento di per sè non genera alcun obbligo di acquisto da parte dell’Amministrazione delle prestazioni che nella struttura possono essere rese, atteso che l’obbligo deriva, dalla programmazione finanziaria, che può variare di anno in anno, modificando così il volume delle prestazioni acquistabili da parte dell’Amministrazione pubblica.


2. àˆ prima facie illegittimo il provvedimento con cui l’Amministrazione regionale effettui un taglio dei posti letto accreditati, non ricollegando la revoca parziale a nessuna delle ipotesi previste dall’art. 27 L.R. n. 8/2004, anche considerando che, più in generale, l’esigenza della programmazione finanziaria tesa ad un risparmio delle risorse non sembra rapportarsi immediatamente all’accreditamento, ma piuttosto alla fissazione dei tetti di spesa e ai conseguenti accordi all’articolo 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992, che devono conformarsi al volume delle prestazioni acquistabili da parte del Servizio sanitario.
 

N. 00536/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01135/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1135 del 2013, proposto da Fondazione Filippo Turati Onlus Ente Morale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Righi e Silvio Giancaspro, con domicilio eletto presso il secondo in Bari, via Quintino Sella, 40;

contro
Azienda Sanitaria Locale Foggia, Regione Puglia; 

nei confronti di
Casa di Cura “Leonardo De Luca” s.r.l., Casa di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco; Casa di Cura Prof. Brodetti – Villa Igea, S.P.A. Gestione Daunia Medica – Casa di Cura San Michele, rappresentate e difese dall’avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto in Bari, via Q. Sella, 120; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia, in parte qua
della deliberazione della Giunta regionale Puglia n. 3007 del 27 dicembre 2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 15 del 30 gennaio 2013, ed avente ad oggetto “legge Regionale 2/2011 – rideterminazione, rimodulazione e qualificazione del fabbisogno dei posti letto accreditati rientranti nella rete ospedaliera privata accreditata. Approvazione preintese e modifica R.R. n. 15/2006” a seguito della quale si è proceduto d’ufficio a disporre il “disaccreditamento di n. 4 posti letto nella branca di medicina Generale, in considerazione del basso tasso di occupazione rilevato nel corso dell’anno 2012” per la “casa di Cura Fondazione Turati di Foggia” e ciò in quanto “pur convocata ritualmente, per il tramite del proprio rappresentante legale, non ha inteso sottoscrivere le pre intese, così come risulta da verbale del 11/12/2012”; nonchè,
in parte qua, ove lesivo, dell’art. 1 del regolamento regionale 28 dicembre 2012 n. 38, pubblicato sul B.U.R.P. 31 dicembre 2012 n. 189, secondo il quale “il fabbisogno dei posti letto ripartiti per disciplina da autorizzare all’esercizio ammontano a complessivi n. 2588 posti letto, secondo lo schema sinottico di seguito riportato di cui:
¢ quanto a n. 2.145 destinati all’accreditamento delle case di cura private;
¢ quanto a n. 443 autorizzati all’esercizio.
I posti letto delle strutture private, eccedenti il suddetto fabbisogno si intendono esclusi dal procedimento di accreditamento previsto dalla legge regionale 28 maggio 2008 n. 8 ed i relativi oneri non potranno in nessun caso essere posti a carico del Servizio Sanitario Regionale”;
nonchè, ove lesiva,
della deliberazione della Giunta regionale Puglia 31 ottobre 2012 n. 2234, recante i “criteri per la rideterminazione del fabbisogno della rete ospedaliera privata accreditata”.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle case di cura evocate;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 del cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Silvio Giancaspro e Luigi Paccione;
 

Considerato che nel 2008 la fondazione ha ottenuto l’accreditamento istituzionale in fascia C (struttura con 30 posti-letto suddivisi in 16 di medicina generale e 14 di riabilitazione post-acuzie);
considerato che la stessa ha subito un taglio dei posti letto accreditati, per motivi di contenimento della spesa sanitaria, con l’impugnata deliberazione della Giunta regionale Puglia n. 3007 del 27 dicembre 2012;
considerato che rispetto al taglio in sè nell’acquisto di prestazioni sanitarie, in particolare determinato dal basso tasso di occupazione rilevato nel corso dell’anno 2012 e disposto in applicazione del regolamento regionale 28 dicembre 2012 n. 38, non vengono dedotti argomenti che concretamente, allo stato, dimostrino l’illogicità  e l’arbitrarietà  dell’azione amministrativa;
considerato peraltro che l’ accreditamento istituzionale “costituisce una abilitazione a negoziare con la pubblica amministrazione una volta acclarati i requisiti tecnici, strutturali e organizzativi generali e specifici della struttura, in difetto dei quali non potrebbe aprirsi una fase negoziale. Da ciò deriva che l’accreditamento di per sè non genera alcun obbligo di acquisto da parte della amministrazione delle prestazioni che nella struttura possono essere rese” (Cons. Stato, Sez. III, 16 marzo 2012, n. 1521);
considerato che il “disaccreditamento” viene motivato sulla base del fatto che la “casa di cura Fondazione Turati di Foggia¦pur convocata ritualmente, per il tramite del proprio rappresentante legale, non ha inteso sottoscrivere le pre intese, così come risulta da verbale del 11/12/2012”;
considerato che la deliberazione regionale non sembra però ricollegare la revoca parziale dell’accreditamento alle ipotesi previste dall’art. 27 della legge regionale n. 8/2004;
considerato che, più in generale, per quanto premesso, le esigenze dalla programmazione finanziaria tesa ad un risparmio delle risorse non sembra rapportarsi immediatamente all’accreditamento, ma piuttosto alla fissazione dei tetti di spesa e ai conseguenti accordi all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992, che devono conformarsi al volume delle prestazioni acquistabili da parte del Servizio sanitario;
considerato che peraltro che la misura può incidere sugli stessi standards di accreditamento;
considerato pertanto che si rinvengono nella fattispecie i presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
considerato che il complesso della vicenda giustifica la compensazione delle spese della fase cautelare;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione unica) accoglie la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto, sospende l’atto impugnato, nella parte in cui dispone la riduzione dei posti-letto accreditati.
Fissa per la discussione della causa l’udienza del giorno 8 ottobre 2014.
Compensa tra le parti le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)