1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Concessione edilizia – Annullamento – D.I.A. e certificato abitabilità  – Caducazione automatica – Sussistenza 


2. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Costruzioni abusive – Piano recupero urbano – Adozione – Interesse legittimo responsabile abusi edilizi – Insussistenza


3. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Costruzioni abusive – Concessione edilizia in sanatoria –  Annullamento  d’ufficio – Fattispecie 
 


4. Processo amministrativo – Principi generali –  Connessione oggettiva – Ricorsi per abusi edilizi del ricorrente e del confinante – Insussistenza


5. Processo amministrativo – Principi generali – Decisione –  Interpretazione – Fattispecie
 

1. La dichiarazione d’inizio attività  edilizia e il certificato di abitabilità  presuppongono l’esistenza e la legittimità  del titolo edilizio, cossicchè l’eventuale annullamento dell’atto concessorio costituisce una fattispecie di caducazione automatica per effetto della illegittimità  derivata dall’illegittimità  degli atti presupposti.


2. L’adozione e approvazione di piani di recupero finalizzati alla riqualificazione del tessuto urbano inciso da abusi edilizi costituiscono una mera facoltà  dell’Amministrazione; il mancato ricorso a tali strumenti urbanistici non fa sorgere in capo al responsabile degli abusi edilizi alcuna pretesa, costituendo al più oggetto di una mera aspettativa o interesse di fatto.  


3. Il difetto o l’inattendibilità  della prova relativamente all’ultimazione degli abusi edilizi entro il termine ultimo per la sanatoria costituisce motivo di annullamento della concessione in sanatoria, atteso che l’onere della prova sul tempo di commissione dell’abuso incombe sull’interessato (nel caso di specie il Tribunale ha accertato la legittimità  dell’operato dell’Amministrazione comunale che a seguito della sentenza che ha riconosciuto l’illegittimità  della concessione in sanatoria precedentemente rilasciata, per inattendibilità  della prova sul tempo di commissione dell’abuso edilizio, ha provveduto all’annullamento della stessa anzichè, come richiesto dal ricorrente, alla riedizione del procedimento istruttorio).  


4. Il ricorso attinente alla pretesa del ricorrente di ottenere la conclusione del procedimento sanzionatorio relativo agli abusi edilizi perpetrati dal confinante è privo di connessione oggettiva con il ricorso avverso la procedura sanzionatoria avviata nei confronti del ricorrente per abusi edilizi dallo stesso commessi.


5. L’ambito decisorio di un pronunciamente giudiziale deve essere individuato sulla base testuale del dispositivo della sentenza, con riferimento al contenuto della motivazione e all’ambito impugnatorio desumibile dalla domanda proposta (nel caso di specie il Tribunale ha riconosciuto che la sentenza in questione aveva disposto l’annullamento di entrambe le concessioni edilizie in sanatoria, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, avallando l’operato dell’amministrazione comunale che attraverso una lettura coordinata del dispositivo e della motivazione della sentenza aveva individuato la perfetta identità  di situazioni e dei presupposti giuridici tra le concessioni ingiustamente rilasciate).
*
Vedi Cons. St., sez. VI, sentenza 31 marzo 2014, n. 1530 – 2014; ric. n. 1053 – 2014.

N. 01326/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00893/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 893 del 2012, proposto da: 
Vincenzo Saponaro, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Ciocia, Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso Vito Aurelio Pappalepore in Bari, via Pizzoli, 8; 

contro
Comune Di Monopoli, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Dibello, con domicilio eletto presso Francesco Semeraro in Bari, via Dante N. 51; 

nei confronti di
Vincenzo Miccolis, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Polignano, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; 

per l’annullamento
– dell’ordinanza prot. n. 0021718, reg. ord. n. 0211 del 18.4.2012, notificata in data 20.4.2012 ad oggetto “presa d’atto della sentenza del c.d.s. n. 5105/2010 emessa su ricorso di Saponaro Vincenzo ed annullamento degli atti conseguenti e connessi”;
– di ogni atto connesso, presupposto, e consequenziale, ancorchè non conosciuto, ivi compresa l’ordinanza prot. n. 011753 del 1.3.2012 di “notifica avvio procedimento per annullamento del certificato di agibilità  del 16.11.2004 prot n. 24909 e degli atti presupposti e connessi”.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune Di Monopoli e di Vincenzo Miccolis;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 luglio 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Vito Aurelio Pappalepore, Lorenzo Dibello e Giuseppe Polignano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Il ricorrente ha ottenuto dal Comune di Monopoli concessione edilizia in sanatoria n. 6386/95 del 15.11.2000 per la realizzazione in Contrada Capitolo di un edificio abusivo su area in catasto al fg. 95 p.lle 215 e 184, nonchè ulteriore concessione in sanatoria n. 6467/95 per la realizzazione abusiva di un fabbricato sempre in Contrada Capitolo, individuato in Catasto al fg. 95 p.lle 214 e 183.
Con riferimento ad entrambi i procedimenti il rilascio della concessione in sanatoria è intervenuto a seguito del successivo annullamento da parte della Soprintendenza B.A.A.S. dei precedenti decreti con i quali aveva annullato il nulla osta paesaggistico rilasciato dal Comune.
In conseguenza di quanto sopra il ricorrente ha presentato tre distinte d.i.a. relative al completamento dei fabbricati oggetto dei provvedimenti di sanatoria, realizzando le opere e ottenendo infine regolare certificato di agibilità .
Il controinteressato Miccolis ha tuttavia impugnato innanzi a questo Tribunale con ricorso 390/05 i due provvedimenti di concessione in sanatoria, ricorso accolto da questo Tribunale con sentenza 3016/2009, con conseguente annullamento del secondo decreto adottato dalla Soprintendenza e della concessione in sanatoria n. 6386/95 e atti connessi.
Precisa in proposito il ricorrente che la sentenza ha riguardato unicamente la concessione in sanatoria 6386/95 e il relativo decreto della Soprintendenza n. 14881 del 5.6.2000, in relazione ad un rilevato difetto di istruttoria da parte della Soprintendenza, restando in tal modo estranea, a dire del ricorrente, la concessione in sanatoria 6467/95 e il relativo decreto della Soprintendenza n. 14882 del 5.6.2000.
Il ricorrente ha proposto impugnazione innanzi al Consiglio di Stato il quale tuttavia con sentenza 8705/2010 ha respinto l’appello confermando integralmente la sentenza del Giudice di primo grado.
Evidenzia il ricorrente che il controinteressato Miccolis non ha invece ritenuto di proporre impugnazione, neanche in via incidentale, nei confronti della sentenza citata, nella parte in cui era stato omesso l’annullamento anche del decreto della Soprintendenza n. 1482/2000 e della relativa concessione in sanatoria 6467/95 del 15.11.2000.
Espone il ricorrente che il Comune, sostanzialmente travisando l’ambito della decisione del Consiglio di Stato, ha tuttavia comunicato l’avvio del procedimento volto all’annullamento degli atti emessi successivamente e comunque connessi alle concessioni edilizie in sanatoria annullate dal Giudice amministrativo, concludendo successivamente il predetto procedimento con l’annullamento di entrambe le concessioni edilizie in sanatoria, delle tre d.i.a. e del certificato di agibilità  del 16.11.2004, con contestuale ordine del ricorrente di procedere alla demolizione dei manufatti edilizi abusivi di che trattasi.
Il ricorrente chiede l’annullamento della predetta ordinanza 211 del 18.4.2012, deducendo i seguenti motivi di ricorso:
1) violazione e falsa applicazione del principio di esatta esecuzione del giudicato. Violazione e falsa applicazione art. 21 nonies l. 241/1990. Violazione e falsa applicazione art. 38 d.p.r. 380/2001. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità  manifesta, travisamento, carente, erronea e contraddittorietà  motivazione, carente ed erronea istruttoria, ingiustizia manifesta. Sviamento;
2) violazione dei principi di recupero urbano. Violazione e mancata applicazione della normativa sulla rigenerazione urbana. Violazione e falsa applicazione art. 29 l. 47/1985. Violazione e falsa applicazione art. 11 d.l. 398/1993. Violazione e falsa applicazione art. 3 l.r. 26/1985. Violazione e falsa applicazione art. 15 l.r. 20/2001 in tema di uso e governo del territorio. Illegittimità  diretta e derivata.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Monopoli e il controinteressato, contestando le avverse deduzioni e chiedendo dichiararsi l’inammissibilità  del ricorso o pervenirsi comunque in subordine alla reiezione dello stesso.
Con ordinanza cautelare di questo Tribunale Sezione Terza n. 543/2012 è stata accolta l’istanza incidentale di sospensione dell’impugnato provvedimento e il Consiglio di Stato Sesta Sezione con ordinanza 4097/2012 ha respinto l’appello proposto dal controinteressato avverso la predetta ordinanza cautelare in ragione del pregiudizio grave e irreparabile connesso alla demolizione dei fabbricati nelle more della decisione di merito.
Dopo il deposito di memorie e documentazione, all’Udienza del 4 luglio 2013, il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva preliminarmente il Collegio che l’istanza di riunione del presente ricorso con il ricorso 779/2012, proposto dal medesimo ricorrente e relativo alla richiesta di annullamento dell’ordinanza di demolizione emessa nei confronti del controinteressato relativamente ad abusi edilizi perpetrati dal medesimo controinteressato, nonchè alla richiesta di accertamento dell’obbligo del Comune di Monopoli di procedere all’accertamento della intervenuta acquisizione delle aree interessate dagli abusi edilizi in danno del controinteressato, non può trovare accoglimento non solo perchè priva di utilità  in termini di economia processuale, ma anche e soprattutto per difetto del requisito di connessione oggettiva, trattandosi di procedimenti del tutto differenti e privi fra loro di alcun collegamento, sia pure indiretto.
Quanto sopra premesso, rileva il Collegio che il ricorso in esame è infondato.
àˆ anzitutto infondato il primo motivo di censura con cui il ricorrente deduce che la concessione edilizia in sanatoria n. 6467/95 del 15.11.2000 e il presupposto decreto della Soprintendenza n. 14882 del 5.7.2000 non sarebbero stati oggetto di annullamento da parte del Giudice Amministrativo e che pertanto illegittimamente, con l’impugnato provvedimento, il comune di Monopoli ne avrebbe dichiarato la nullità , prendendo atto dell’annullamento disposto in sede giurisdizionale.
Assume infatti il ricorrente che l’annullamento avrebbe riguardato unicamente la concessione in sanatoria 6386/95 del 15.11.2000 e il decreto della Soprintendenza n. 14881 del 5.6.2000.
L’assunto difensivo, pur suggestivamente proposto dal ricorrente, non può essere condiviso dal Collegio.
Ed invero, come evidenziato anche dalla difesa del Comune e del controinteressato, il Giudice Amministrativo sia di primo grado che di secondo grado ha annullato entrambe le concessioni edilizie in sanatoria e i relativi decreti soprintendentizi, con cui la Soprintendenza ha annullato i precedenti decreti con cui era stato disposto l’annullamento del favorevole nulla osta paesaggistico rilasciato dal Comune di Monopoli.
A tal fine, rileva il Collegio che l’ambito decisorio della pronuncia del giudice va individuato non soltanto sulla base testuale del dispositivo della sentenza, che costituisce una sintetica rappresentazione dei contenuti della decisione, bensì con riferimento al contenuto della motivazione e all’ambito impugnatorio desumibile dalla domanda proposta.
Deve in proposito rilevarsi che l’impugnazione proposta dal controinteressato era diretta nei confronti di entrambe le concessioni in sanatoria e dei relativi decreti soprintendentizi e che lo stesso ricorrente, nell’atto di impugnazione innanzi al Consiglio di Stato, in tal senso ha qualificato l’ambito decisorio della sentenza appellata.
Peraltro il Comune di Monopoli, correttamente interpretando l’ambito decisorio della sentenza del Giudice Amministrativo, ha comunque ritenuto di procedere all’annullamento di entrambe le concessioni edilizie in sanatoria sul presupposto della perfetta identità  delle situazioni e della medesimezza dei presupposti giuridici delle due fattispecie, attraverso una lettura coordinata del dispositivo e della motivazione di supporto.
Nè risulta fondato l’ulteriore motivo di censura con cui il ricorrente deduce che illegittimamente il Comune avrebbe proceduto alla declaratoria di nullità  degli atti successivi quali le tre d.i.a. e lo stesso certificato di abitabilità , senza in proposito operare alcuna valutazione in ordine all’autonomia di tali atti successivi.
Rileva in proposito il Collegio che, contrariamente agli assunti di parte ricorrente, alcun onere di ulteriore accertamento o valutazione incombeva al Comune, atteso che tali atti presuppongono l’esistenza del titolo edilizio in sanatoria e che gli stessi non possono avere vita autonoma una volta venuti meno i presupposti provvedimenti di concessione in sanatoria, ricorrendo all’evidenza una fattispecie di caducazione automatica, per effetto della illegittimità  derivata dalla illegittimità  degli atti presupposti.
Infondato infine l’ultimo motivo di censura con cui il ricorrente deduce l’illegittimità  del provvedimento impugnato nella parte in cui il Comune non ha ritenuto di ricorrere all’adozione di piani di recupero finalizzati alla riqualificazione del tessuto urbano inciso dagli abusi edilizi.
Rileva in proposito il Collegio che il ricorso all’adozione e approvazione di piani di recupero costituisce una mera facoltà  dell’Amministrazione e che il mancato ricorso a siffatto strumento urbanistico non fa sorgere in capo al responsabile dell’abuso edilizio alcuna pretesa in ordine ad un atteggiamento soprassessorio relativamente all’attività  sanzionatoria degli abusi, costituendo al più oggetto di una mera aspettativa o interesse di fatto.
Senza peraltro considerare il carattere assorbente e pregiudiziale della sentenza del Giudice Amministrativo e la doverosità  della sua esecuzione, nel caso di specie da intendersi come mera presa d’atto dell’intervenuto annullamento ad opera del Giudice.
Risulta infine infondato l’ultimo motivo di censura proposto, con cui il ricorrente assume l’illegittima esecuzione del giudicato per travisamento dell’ambito e della portata decisoria, ritenendo che l’annullamento dei titoli sia supportato unicamente da rilevate carenze istruttorie nell’attività  della Soprintendenza, con conseguente necessità  di integrazione istruttoria e di riedizione del procedimento in via di sanatoria, esclusa pertanto la demolizione dei fabbricati e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
Deve in contrario rilevarsi che dal chiaro tenore della sentenza del Giudice amministrativo si evince – quale motivo dell’annullamento – l’insussistenza del presupposto della ultimazione degli abusi entro il termine utile per la sanatoria, in difetto di prova e ritenendo la non attendibilità  delle affermazioni rese dal ricorrente e della documentazione offerta dal medesimo (attestazione Enel di allacciamento alla rete di pubblica distribuzione).
L’insussistenza di tale presupposto determina l’illegittimità  dei titoli concessori e non già  l’obbligo di riedizione del procedimento e di ulteriore attività  istruttoria, atteso che l’onere di prova sul tempo di commissione dell’abuso incombeva al ricorrente e che quest’ultimo tale onere non ha assolto neanche in sede di contenzioso giurisdizionale.
Il ricorso va dunque respinto.
Le spese di giudizio, che si liquidano in euro 1.500,00 oltre i.v.a. e c.p.a. se dovuti, seguono la soccombenza e vanno dunque posti a carico del ricorrente e in favore del Comune di Monopoli, ricorrendo viceversa ragioni equitative per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra il ricorrente e il controinteressato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Monopoli, delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 1.500,00 oltre i.v.a. e c.p.a. se dovuti.
Dichiara compensate le spese di giudizio nei confronti del controinteressato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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