1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Permesso di costruire condizionato – Prescrizione limitativa – Difetto motivazione – Illegittimità  


2.   Risarcimento del danno –  Illegittimità  permesso di costruire condizionato – Onere prova danno – Omissione  – Infondatezza

1. Deve ritenersi illegittima una prescrizione limitativa, posta come condizione per il ritiro del titolo edilizio, qualora non sia supportata da alcuna motivazione che ne giustifichi l’adozione.


2. La domanda di risarcimento del danno affinchè possa considerarsi ammissibile, prima ancora che fondata, dev’essere correlata dalla prova del danno subito; è quindi onere del richiedente dimostrare l’an del danno con riferimento, nella fattispecie, ai tempi del ritardo nel rilascio del titolo edilizio e all’incidenza di tale circostanza quale elemento causale di un danno patrimoniale.

N. 01327/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01153/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1153 del 2012, proposto da: 
Fer House Di Barberio Giovanni & C. S.n.c., rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Fiorentino, Alessandro Di Cagno, con domicilio eletto presso Alessandro Di Cagno in Bari, via Putignani, 47; 

contro
Comune Di Santeramo in Colle, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Carnevale, con domicilio eletto presso Michele Carnevale in Bari, via Melo Da Bari, 140; Murgia Sviluppo S.p.A. – Sportello Unico del Patto Territoriale Sistema Murgiano; 

per l’annullamento
della nota prot. 1339/12 del 14.5.2012, adottata dalla “Murgia Sviluppo s.p.a.” – Sportello Unico del Patto territoriale Sistema Murgiano (recante la comunicazione della chiusura positiva del procedimento relativo al permesso di costruire prot. 10207 del 29.6.2011) nella parte in cui dispone “la piscina dovrà  essere di pertinenza esclusiva della struttura alberghiera e pertanto non potrà  essere utilizzata in maniera autonoma”;
della presupposta comunicazione del Comune di Santeramo in Colle in data 2.5.2012 di accoglimento della domanda relativa al permesso di costruire prot. 10207 del 29.6.2011 e del relativo parere del Responsabile del procedimento in data 2.11.2011, nella parte in cui formula parere favorevole a condizione che “la piscina sia di esclusiva pertinenza della struttura alberghiera e, pertanto, non potrà  essere utilizzata in maniera autonoma”;
di tutti gli atti, nessuno escluso, ancorchè non conosciuti, relativi al procedimento avviato ad istanza della società  FER HOUSE, nella parte in cui eventualmente pongono condizioni e/o limitazioni relativamente alla piscina di cui all’istanza di permesso di costruire presentata dalla medesima società ;
nonchè per il risarcimento dei danni connessi al ritardo nel ritiro del permesso di costruire.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune Di Santeramo in Colle;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 luglio 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Alessandro Di Cagno e Michele Carnevale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame la FER HOUSE s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., impugna i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento in parte qua.
La ricorrente, intendendo acquistare alcuni lotti edificabili ricadenti in zona p.i.p. al fine di realizzarvi una struttura con finalità  ricettive e ricreative (piscina, centro benessere, albergo e ristornate), con istanza dell’8.6.2009 ha richiesto al Comune di Santeramo di attestare la compatibilità  di siffatto intervento edilizio con la destinazione urbanistica dell’area, atteso che l’art. 52 delle n.t.a. annesse al p.r.g. vigente espressamente prevede la possibilità  di realizzazione in zona p.i.p. tra l’altro anche di attrezzature sportive e ricreative, con contestuale richiesta di rilascio del certificato di destinazione urbanistica delle aree interessate, cui ha fatto seguito favorevole riscontro da parte del Comune di Santeramo.
Dopo l’acquisizione delle aree, la società  ricorrente ha richiesto e ottenuto il permesso di costruire per la realizzazione di un centro polivalente con destinazione turistico-ricreativa, consistente di piscine, centro benessere, albergo e ristorazione.
Con l’impugnata nota 1339/12 del 14.5.2012 di Murgia Sviluppo s.p.a. – Sportello Unico del Patto Territoriale Sistema Murgiano è stato comunicato l’esito positivo dell’istruttoria con invito a ritirare il permesso di costruire, previa integrazione documentale e pagamento delle somme dovute a titolo di oneri e contributi, prescrivendosi tuttavia contestualmente – quale condizione per il rilascio del titolo edilizio – che “la piscina sia di esclusiva pertinenza della struttura alberghiera e pertanto non potrà  essere utilizzata in maniera autonoma”.
La ricorrente chiede l’annullamento di tale provvedimento nei limiti dell’interesse e quindi nella parte in cui pone la predetta condizione limitativa delle possibilità  di utilizzo della piscina, deducendo i seguenti motivi di censura:
1) Violazione di legge per omessa applicazione dell’art. 3 della l. 241/1990. Eccesso di potere per omessa motivazione. Violazione degli artt. 24 e 97 Cost.. Violazione del diritto di difesa.
2)Violazione di legge per omessa applicazione dell’art. 3 della l. 241/1990. Eccesso di potere per illogicità  manifesta, disparità  di trattamento ed incomprensibilità  del contenuto precettivo dei provvedimenti impugnati. Violazione degli artt. 24 e 97 Cost.. Violazione del diritto di difesa.
3)Violazione di legge (art. 10 e 10 bis della l. 241/1990). Violazione di legge n. 241/1990 ed eccesso di potere per omessa istruttoria.
4) Violazione di legge nonchè dell’art. 52 delle n.t.a. del p.r.g. del Comune di Santeramo. Eccesso di potere. Violazione dei principi generali dell’ordinamento e violazione dei criteri interpretativi delle norme urbanistiche.
5) Eccesso di potere per disparità  di trattamento in casi identici e contraddittorietà  con precedenti decisioni assunte dalla medesima p.A..
Si è costituito in giudizio il Comune di Santeramo in Colle, deducendo l’inammissibilità  del ricorso per carenza di interesse e chiedendo comunque in subordine pervenirsi alla reiezione dello stesso perchè infondato.
All’udienza del 4 luglio 2013 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Va preliminarmente respinta e disattesa l’eccezione di inammissibilità  del ricorso sollevata dalla difesa del Comune di Santeramo in relazione alla circostanza che l’impugnato provvedimento integrerebbe natura di atto endoprocedimentale, in quanto tale privo di lesività .
Deve infatti in contrario rilevarsi che, con riferimento alla fattispecie procedimentale concretamente in esame, a tale comunicazione di accoglimento condizionato della domanda di rilascio del permesso di costruire di cui alla nota prot. 10207 del 29.6.2011 non ha fatto seguito alcun provvedimento ulteriore nè da parte di Murgia s.p.a, nè da parte del Comune di Santeramo in Colle, intendendosi evidentemente in tal modo definito il procedimento. Il ricorso deve pertanto ritenersi – quanto all’azione impugnatoria – ammissibile sotto tale profilo.
Quanto al merito, il ricorso in esame è fondato con riferimento all’azione impugnatoria e alla domanda di annullamento del provvedimento di cui in epigrafe, risultando viceversa inammissibile, prima che infondato, con riferimento alla domanda risarcitoria.
Risulta anzitutto fondato il primo motivo di censura con cui si deduce violazione dell’art. 3 l. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di motivazione, nonchè sotto altro profilo, atteso che la prescrizione limitativa posta come condizione per il ritiro del titolo edilizio non è supportata da alcuna motivazione, risultando in tal modo del tutto illegittima e arbitraria e tale da non consentire alla ricorrente la predisposizione di adeguata difesa in giudizio con riferimento ai profili sostanziali.
Risulta altresì fondato il quarto motivo di censura con cui si deduce la violazione dell’art. 52 delle n.t.a., il quale nel consentire la possibilità  di realizzazione in zona p.i.p. di strutture sportive e ricreative non pone limitazioni alcuna delle condizioni di uso delle strutture ricreative e sportive di che trattasi.
In conseguenza di quanto sopra, e stante l’assoluto difetto di motivazione, risulta evidente l’illegittimità  dell’impugnato provvedimento per difetto di motivazione e violazione di legge e di regolamenti ( art. 52 n.t.a.).
Il ricorso va dunque accolto, risultando assorbiti gli ulteriori profili di censura quali il secondo motivo (con cui il ricorrente deduce perplessità  dell’azione amministrativa in relazione alla circostanza che risulterebbe prevista la realizzazione di due piscine con conseguente incertezza del riferimento), il terzo motivo (con cui la ricorrente deduce violazione degli artt. 10 e 10 bis l. 241/1990 in ragione della omessa partecipazione della stessa al procedimento) e il quinto motivo (con cui la ricorrente deduce eccesso di potere per presunta disparità  di trattamento con riferimento ad altri casi a suo dire identici).
Va pertanto disposto l’annullamento dell’impugnato provvedimento nella parte in cui pone tale condizione limitativa delle condizioni di uso delle piscine.
Il ricorso va viceversa dichiarato anzitutto inammissibile (oltre che infondato) con riferimento alla domanda risarcitoria, atteso che la ricorrente non ha in alcun modo assolto l’onere di prova con riferimento all’an del presunto danno economico subito, non risultando in concreto indicati nè i tempi del ritardo nel ritiro del titolo edilizio, nè l’incidenza di tale circostanza nella fattispecie risarcitoria quale elemento causale di un danno patrimoniale.
In tal senso deve dunque provvedersi.
La parziale soccombenza giustifica ampiamente l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie, relativamente all’azione impugnatoria e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento nella sola parte in cui prescrive la condizione limitativa d’uso delle piscine; in parte lo dichiara inammissibile relativamente alla domanda risarcitoria.
Spese interamente compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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