Pubblico impiego- Rapporto di servizio –  Forze Armate-Trasferimento ex art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001- Diritto ad assegnazione temporanea- Sussiste

Anche nei confronti delle forze armate opera il diritto all’assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001, presso l’attuale sede di lavoro, in presenza dei requisiti ivi indicati e in particolare alla luce della situazione familiare rappresentata dal richiedente l’assegnazione.

N. 00508/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01114/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1114 del 2013, proposto da:

G. T., rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Scianandrone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Franco Gagliardi La Gala in Bari, via Abate Gimma n. 94;

contro
Ministero Della Difesa – 11° Reggimento Genio Guastatori – Caserma Sernia – Foggia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato per legge in Bari, via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento prot. n. 14510/SU.NAZ./2.4.1, datato 30.07.2013, di STATEESERCITO SOTTOUFFICIALI Roma, notificato il 31.07.2013;
– del messaggio n. 11961/SU. NAZ. 5.1.12 datato 19.06.2013 di STATEESERCITO SOTTOUFFICIALI Roma, notificato il 21.06.2013;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorchè non conosciuti dal ricorrente;
– per l’accertamento del diritto del ricorrente all’assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001, presso l’attuale sede di lavoro;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero Della Difesa;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Vincenzo Sciandrone e l’avv. dello Stato Grazia Matteo;
 

CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso per carenza di motivazione, tenuto conto in particolare che l’amministrazione, con nota prot. n. 7632 del 21 giugno 2013, aveva assegnato al ricorrente un termine di 5 gg. per comprovare le cause impeditive al suo trasferimento, tempestivamente comunicate da quest’ultimo, e con l’impugnato provvedimento si è limitata a rappresentare “non si accoglie la richiesta di revoca del provvedimento di reimpiego del SU. e, pertanto, se ne conferma il movimento presso l’EDR di pianificato reimpiego, a far data dal 9 settembre 2013”;
RITENUTO altresì che si rinviene il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’articolo 55 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 per la concessione della misura cautelare, alla luce della situazione familiare rappresentata dall’istante;
RITENUTO quanto alle spese della presente fase cautelare che, alla luce della natura della causa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Unica) accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione, fatte salve le ulteriori e motivate determinazioni dell’Amministrazione.
Manda alla competente Sezione I ai fini della fissazione della data dell’udienza pubblica per la discussione del ricorso nel merito.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)