1. Ambiente ed ecologia – Servizio di raccolta e trasporto rifiuti – Mancanza garanzie ex Reg. reg.le n. 18/2007 – A.I.A. smaltimento e recupero rifiuti – Inefficacia
2. Ambiente ed ecologia – Servizio di raccolta e trasporto rifiuti – Invito a presentare garanzie finanziaria ex Reg. reg.le n. 18/2007 – Pendenza  Q.L.C. Reg. reg.le n. 18/2007 e L.R. 39/2006 art. 22  – Richiesta di sospensiva – Fumus boni iuris -Sussistenza     

1. In materia di smaltimento e recupero di rifiuti, la mancata presentazione di garanzie finanziarie conformi al regolamento regionale n. 18/2007 comporta l’inefficacia dell’A.I.A.,  sino all’accettazione delle stesse da parte della Provincia.
2. Merita accoglimento la richiesta di sospensiva del provvedimento regionale recante l’invito a presentare alla Provincia le garanzie finanziarie ex regolamento regionale n. 18/2007, considerate la pendente q.l.c. dell’art. 22, comma 2, della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39 sollevata in riferimento al predetto regolamento, nonchè l’inefficacia dell’A.I.A. conseguente alla mancata presentazione e accettazione delle garanzie in parola.

N. 00505/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01095/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1095 del 2013, proposto da:

Soc. Progetto Gestione Bacino Bari Cinque S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Quinto e Pietro Quinto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fulvio Mastroviti in Bari, via Quintino Sella, n. 40;

contro
Regione Puglia – non costituita; 
Provincia Di Bari – non costituita; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del regolamento della Regione Puglia n. 18 del 16 luglio 2007, pubblicato su BURP in data 18 luglio 2007, recante “Regolamento garanzie finanziarie relative alle attività  di smaltimento e di recupero di rifiuti. Criteri di modalità  di presentazione e di utilizzo;
della nota del Dirigente del settore Ecologia della Regione Puglia del 26 luglio 2013, recante l’invito alla società  istante a presentare alla Provincia di Bari, le garanzie finanziarie a copertura dell’AIA ai sensi del R.R. n. 18/07;
di ogni altro atto connesso e/o presupposto specificamente indicato in ricorso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e udito per la parte ricorrente il difensore, l’avv. Luigi Quinto;
 

RILEVATO che con ordinanze di questo T.A.R. n. 1010/2012, n. 1011/2012, n. 1012/2012 e n. 1013/2012 è stata sollevata questione di costituzionalità  – peraltro riproposta da parte ricorrente nell’atto introduttivo del presente giudizio – dell’art. 22, comma 2, della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39 (disposizione che ha legittimato la Regione Puglia alla adozione del gravato regolamento regionale n. 18/2007);
RITENUTO che sussiste il pregiudizio grave e irreparabile evidenziato da parte ricorrente nella istanza cautelare, atteso che la mancata ottemperanza alla richiesta della Provincia di Bari di presentazione delle garanzie finanziarie conformi al regolamento regionale n. 18/2007 comporta, come rappresentato dalla Regione Puglia, “l’inefficacia del titolo autorizzativo sino all’accettazione delle garanzie finanziarie da parte della competente Provincia di Bari” e, quindi, l’immediata interruzione dell’attività  esercita dalla società  ricorrente, sebbene all’uopo già  autorizzata;
RITENUTO, conseguentemente, che sussistono medio tempore i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta;
RITENUTO, quanto alle spese della presente fase cautelare, che in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  che giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Unica) accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende i provvedimenti impugnati.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)