Pubblica sicurezza – Patente di guida – Revoca – Tutela cautelare – Presupposti – Fattispecie 

Sussistono i presupposti per la sospensione in via cautelare del provvedimento di revoca della patente di guida nel caso in cui il ricorrente sia stato autorizzato all’esercizio della propria attività  lavorativa dal Tribunale di Sorveglianza e tale esercizio possa essere ostacolato dalla impossibilità  di spostarsi con un mezzo privato.

N. 00499/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01071/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1071 del 2013, proposto da:

Giulio Cesare Cirillo Farrusi, rappresentato e difeso dall’avv. Gabriele Bavaro, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, al corso V.Emanuele n.172;

contro
U.T.G. – Prefettura di Bari e Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo n. 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto del Prefetto della Provincia di Bari prot. n. 2901/12-49191/Area III/Pat. Del 14.12.2012, notificato in data 27.5.2013, con cui è stata disposta “la revoca della patente di guida cat. A n. FG2126027E del 17.11.1982 rilasciata dalla M.C.T.C. Bari ¦” e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale se lesivo della sfera giuridica del ricorrente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ U.T.G. – Prefettura Di Bari e del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Gabriele Bavaro e avv. dello Stato Ines Sisto;
 

Considerato che il ricorrente è stato autorizzato a svolgere la propria attività  lavorativa dal tribunale di sorveglianza e che l’esercizio di tale attività  potrebbe essere compromesso dall’impossibilità  di spostarsi con mezzo privato;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione unica, accoglie la su indicata istanza cautelare incidentale ai fini del riesame. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)