Enti locali – Comune – Consiglio comunale –  Approvazione rendiconto gestione  esercizio finanziario – Impugnazione – Minoranza – Interesse agito – Fattispecie

Non può essere accolta, in  assenza di danno,  l’istanza cautelare proposta dai consiglieri comunali di minoranza avverso l’approvazione del rendiconto di gestione, ove gli stessi  abbiano agito al dichiarato fine di tutelare l’interesse pubblico oggettivamente considerato (non già  l’interesse specifico della minoranza alla quale appartengono).

N. 00497/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01043/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1043 del 2013, proposto da:

Mario Gesualdo, Giovanni Zelano, Filomena Botticella, Ripalda De Bellis, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Chiaia Noya e Adriano Garofalo, con domicilio eletto presso il loro studio in Bari, alla via Manzoni n.15;

contro
Comune di Accadia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo De Michele e Giuseppe Macchione, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Macchione in Bari, alla via F.Crispi n.6; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della deliberazione del Consiglio Comunale di Accadia n. 11 del 26.05.2013, pubblicata il 29.5.2013, portante l’approvazione del rendiconto della gestione del Comune di Accadia relativo all’esercizio finanziario 2012;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorchè non conosciuti ai ricorrenti e/o meramente endoprocedimentali, compresa la comunicazione di convocazione del Consiglio Comunale del 22.05.2013;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Accadia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Adriano Garofalo e avv. Giuseppe Macchione;
 

Rilevato che le paventate ragioni di danno grave ed irreparabile non appaiono rapportate alla pretesa azionata in giudizio (inequivocabilmente collegata al corretto esercizio delle prerogative consiliari), bensì ad un preteso interesse pubblico oggettivamente considerato, della cui tutela non possono farsi carico le minoranze, nella corretta dialettica democratica;
Ritenuto altresì che, nella valutazione comparativa degli interessi in gioco, debbano prevalere le esigenze di stabilità  del governo locale;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia , Sezione unica, respinge la su indicata istanza cautelare incidentale. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)