Processo amministrativo – Decreto inaudita altera parte – Art. 56 c.p.a. – Presupposti e funzione

La funzione dei provvedimenti cautelari interinali di competenza del Presidente non è quella di anticipare gli effetti della tutela cautelare ordinaria, ma quella di prevenire, «in caso di estrema gravità  ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla camera di consiglio», il maturarsi di pregiudizi irreversibili a fronte dei quali risulterebbe inutile la concessione di un ordinario provvedimento cautelare collegiale nella camera di consiglio a ciò destinata.

N. 00513/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01173/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()

Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 1173 del 2013, proposto da: 
Consiglio Dell’Ordine Degli Avvocati Di Trani, rappresentato e difeso dagli avv. Arcangelo Cafiero, Francesco Mascoli, Massimo Ingravalle, con domicilio eletto presso Massimo F. Ingravalle in Bari, piazza Garibaldi N.63; 
contro
Ministero Della Giustizia, Presidenza del Consiglio Dei Ministri, Tribunale Di Trani, Comune Di Molfetta; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 05.09.2013, con cui si dispone la soppressione immediata delle sezioni distaccate di Ruvo di Puglia, di Barletta e di Canosa di Puglia e, nel contempo, si autorizza l’utilizzo degli immobili ospitanti le soppresse sezioni distaccate di Molfetta, “per la trattazione dei procedimenti ivi pendenti alla data di efficacia delle disposizioni di cui all’art 11, comma II, per un periodo di due anni”, e di Andria, “per la trattazione dei procedimenti pendenti alla data di efficacia delle disposizioni di cui all’art. 11, comma II, afferenti alla stessa sede nonchè a quella di Ruvo di Puglia, per un periodo di cinque anni “;
– delle note prot. n. 1235 del 09.08.2013, n. 1240 del 12.08.2013 e n. 1261 del 26.08.2013, a firma del Presidente del Tribunale di Trani;
– nonchè di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto, compreso, ove occorra
– il decreto u. 25/2013 del 10.09.2013, a firma del Presidente del Tribunale di Trani.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
 

Premesso che la funzione dei provvedimenti cautelari interinali di competenza del Presidente non è quella di anticipare gli effetti della tutela cautelare ordinaria, ma quella di prevenire, «in caso di estrema gravità  ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla camera di consiglio», il maturarsi di pregiudizi irreversibili a fronte dei quali risulterebbe inutile la concessione di un ordinario provvedimento cautelare collegiale nella camera di consiglio a ciò destinata;
Ritenuto che con riguardo alla fattispecie in esame – nella quale non vengono in rilievo solo interessi locali ma anche di preminente rilievo ed interesse nazionale, in tema di razionalizzazione dell’organizzazione giudiziaria e di contenimento della spesa pubblica – non appare sussistere il suddetto pregiudizio, ben potendo la ponderata decisione al riguardo essere presa, a contraddittorio integro, in sede collegiale;
Considerato altresì che, in tal modo, sarà  possibile effettuare alla c.c. del 3.10.2013, ad opera della Sez. 2^, competente per materia, l’ unitaria disamina – nel pieno rispetto dei termini a difesa delle parti – delle varie questioni sollevate con i numerosi altri gravami proposti su tale tematica;
 

P.Q.M.
Respinge in via provvisoria l’istanza di sospensione degli effetti degli atti impugnati.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 3.10.2013.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 12 settembre 2013.
 
 
 
 
 




  Il Presidente
  Sergio Conti







DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 12/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)