Processo amministrativo – Principi generali – Ricorso – Rinuncia – Art. 84 c.p.a. –  Modalità 
 

Ai sensi dell’art. 84 del codice del processo amministrativo, la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munita di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.

N. 01314/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00235/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 235 del 2013, proposto da Biotronik Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Giorgio Calesella, Claudia Cipriano e Dario Ambrosio, con domicilio eletto presso Dario Ambrosio in Bari, viale della Repubblica n. 119; 

contro
Azienda Sanitaria Locale di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Caricato, con domicilio eletto presso Daniele Varola in Bari, corso Vittorio Emanuele II, n. 179; 

nei confronti di
Sorin Group Italia Srl; 

per l’annullamento:
1) della deliberazione del Direttore Generale Asl BA n. 2250 del 18.12.2012, di aggiudicazione definitiva della procedura per la fornitura di pacemaker, defibrillatori impiantabili, elettrocateteri e dispositivi elettrofisiologici;
2) della deliberazione di aggiudicazione provvisoria n. 1354 del 24.7.2012;
3) della deliberazione n. 1366 del 27.7.2012, di rettifica della deliberazione n. 1354;
4) della delibera n. 1056 dell’08.6.2012 che, riguardo la gara bandita, stabilisce tetti di spesa;
5) di tutti i verbali della Commissione giudicatrice e i verbali della Commissione tecnica, con particolare riguardo a quello del 21.5.2012 e del 12.6.2012, con i quali sono state valutate le offerte tecniche in gara;
anche in via subordinata, di ogni altro atto precedente, successivo e comunque connesso, anche se non conosciuto, comunque lesivo, per illegittimità  derivata, ivi incluso il silenzio serbato a seguito di presentazione di preavviso di ricorso ex art. 243 bis, nonchè il bando, il disciplinare tecnico, il disciplinare di gara, le schede tecniche, gli allegati tutti, in particolare gli allegati IV e V e tutti gli altri atti di gara nella misura in cui siano lesivi per la ricorrente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari;
Viste le memorie difensive;
Vista la nota depositata in data 20.6.2013, con la quale parte ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso pendente, non avendo più interesse alla coltivazione del contenzioso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, e 84 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 luglio 2013 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori avv. Dario Ambrosio;
 

Considerato che con atto depositato il 20.6.2013 il ricorrente, a mezzo del proprio difensore, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, per sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione del contenzioso;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 84 del codice del processo amministrativo, la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munita di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale;
Ritenuto, pertanto, che al Collegio null’altro resta che dichiarare l’estinzione del giudizio per rinuncia;
Ritenuto altresì di disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) dichiara estinto per rinuncia il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria