Contratti pubblici – Bando di gara – Scelta del contraente – Requisiti di ammissione – Servizi analoghi effettuati – Assenza di esborso in favore dell’esecutore – Ove sia provato un  corrispettivo fatturato – Sussistenza

àˆ irrilevante che il requisito della pregressa esperienza e relativo fatturato richiesto dal bando di gara sia derivante da un’attività  che non ha comportato alcun esborso; il predetto requisito infatti è comunque assolto dalla presenza di un corrispettivo fatturato a fronte dell’esecuzione  del servizio.
*
Vedi Cons. St., sez.V, ordinanza collegiale 12 marzo 2014, n. 1151 – 2014; ordinanza 11 dicembre 2013, n. 4929 – 2013; ric. n. 8046 – 2013

N. 01316/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00854/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 854 del 2013, proposto da: 
Libero Consorzio di Cooperative Sociali – Società  Cooperativa, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Galli, con domicilio eletto presso Nicola Cipriani in Bari, via A. Da Bari, n.109; 

contro
Comune di Apricena; 

nei confronti di
Oss Sanitas – Società  Di Cooperativa Sociale, rappresentata e difesa dagli avv. Vito Aurelio Pappalepore, Pietro Colangione, con domicilio eletto presso Vito Aurelio Pappalepore in Bari, via Pizzoli, n. 8; 

per l’annullamento
– del provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della OSS della gara pubblica (procedura di aggiudicazione: gara aperta) per l’affidamento del servizio di “Gestione del palazzo della cultura” del Comune di Apricena (determinazione dirigenziale n. 908 reg. gen. pubbl. del 20.5.2013, doc. 5; comunicato alla ricorrente a mezzo fax del 21.5.2013, doc. 4);
– del provvedimento di aggiudicazione provvisoria della suddetta gara in favore di OSS (verbale di gara n. 4, doc. 9);
– del provvedimento di ammissione alla gara della OSS e della conferma del medesimo (verbale di gara n. 1, doc. 6; verbale di gara n. 2, doc. 7);
– di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, preparatorio, preordinato, collegato, connesso, conseguente e comunque lesivo degli interessi della ricorrente (quale il silenzio serbato dall’amministrazione a seguito del c.d. prericorso, doc. 13);
– con dichiarazione di inefficacia (o caducazione, nullità , annullabilità ) dell’eventuale (e non conosciuto) contratto stipulato e reintegrazione in forma specifica;
– con condanna delle controparti al risarcimento dei danni e delle spese di giudizio.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Oss Sanitas – Società  Di Cooperativa Sociale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2013 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Marco Galli, per la ricorrente e avv. Michaela De Stasio, per la controinteressata;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il consorzio ricorrente impugna l’aggiudicazione in favore della controinteressata della gara per l’affidamento del servizio di gestione del palazzo della cultura.
Il criterio di aggiudicazione previsto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Allega di aver ottenuto, per l’offerta tecnica, il punteggio di 60 su 70 punti massimi attribuibili.
Deduce che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa.
Reclama, inoltre, il punteggio di 65, allegando che la commissione sarebbe incorsa in errore di calcolo ( come risultante dai verbale nn.2 e 4).
In merito alla reclamata esclusione dell’aggiudicataria, contesta che essa avesse il requisito richiesto dalla lex specialis, rappresentato dall’aver svolto servizi simili nel triennio precedente per l’importo indicato (chiarendo che sull’importo richiesto dalla S.A. è riscontrabile una discrasia in quanto nel bando è indicato l’importo minimo di 85.000.000, mentre nel capitolato speciale è indicato l’importo di 50.000.000).
Infatti, dall’analisi della documentazione versata dall’aggiudicataria, emergerebbe che il requisito della pregressa esperienza e relativo fatturato non sarebbero posseduti.
In particolare, la pregressa esperienza derivante dall’attività  prestata a favore della ASP Samar non avrebbe comportato (come emerge dalla dichiarazione della Samar stessa) alcun esborso e, per ciò , fatturato 0.
Inoltre, ed subordine, censura la errata attribuzione del punteggio all’aggiudicataria ed a sè.
Aggiunge che le sono stati assegnati 60 punti invece che 65 per mero errore di calcolo, desumibile da verbale del 20.5.2013 (all. 8 ricorso)
Il ricorso non è fondato.
In primo luogo la S.A, con del. n. 1176/2013, ha rideterminato il punteggio a favore della ricorrente, da un lato riconoscendo l’errore materiale compiuto, dall’altro, contestualmente (e sostanzialmente accogliendo le osservazioni fatte dall’aggiudicataria in sede di memorie di difesa) rideterminandole il punteggio in 62,5, confermando nel contempo quello dell’aggiudicataria.
All’esito di tale rivalutazione complessiva delle offerte risulta evidente che, mancando l’impugnativa con motivi aggiunti della delibera de qua (per cui non è stata neppure formulata riserva di impugnativa, pur essendo stata la circostanza evidenziata dal Collegio in sede di discussione orale), l’unica censura per cui permane interesse è quella con cui si reclama l’esclusione dell’aggiudicataria.
Essa, tuttavia, non è fondata.
Convincono le difese con cui si replica alla censura, chiarendo che la affermazione contenuta nella nota Samar vada interpretata non nel senso allegato dalla ricorrente (che i servizi, cioè non siano stati oggetto di corrispettivo e per ciò di fatturazione), ma nel senso che il costo dell’esternalizzazione rappresenta il corrispettivo percepito (e fatturato).
In altri termini, il fatturato sarebbe quello corrispondente al corrispettivo dell’esternalizzazione.
La replica coglie nel segno, in quanto l’aggiudicataria ha versato in giudizio copia delle fatture da essa rilasciate a tal fine che comprovano il requisito professionale richiesto.
Alla luce di tale produzione la doglianza non può trovare accoglimento, parimenti al ricorso nel suo complesso.
Le spese possono essere integralmente compensate alla luce dell’andamento complessivo della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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