1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio -Contributi e sovvenzioni pubbliche – Ricorso – Notificazione – Controinteressati – Omissione – Inammissibilità  – Condizioni 


2. Commercio, industria, turismo – Contributi e sovvenzioni pubbliche – Procedimento di assegnazione – Istanza di partecipazione – Carenze sostanziali – Soccorso istruttorio – àˆ inapplicabile

1. Nel caso di impugnativa avverso l’esclusione dalla graduatoria dei soggetti idonei a beneficiare di contributi pubblici, l’omessa notifica del ricorso a coloro che si sono collocati in posizione utile non determina l’inammissibilità  del gravame allorquando residuino risorse finanziarie a conclusione della procedura selettiva: in tal caso, infatti, non si pone un problema di garanzia del contraddittorio, atteso che in concreto non vi sono soggetti potenzialmente lesi dall’eventuale accoglimento della domanda giudiziale.
 
2. Nell’ambito del procedimento volto all’assegnazione di contributi pubblici, quando i difetti riscontrati nell’istanza di partecipazione rivestono natura sostanziale deve escludersi l’applicabilità  dell’istituto del cd “soccorso istruttorio” (nella specie, il ricorrente aveva dichiarato di non possedere un requisito essenziale e aveva omesso di dichiarare di non essere soggetto a procedure concorsuali, donde, secondo il TAR,  la piena  legittimità  dell’esclusione).

N. 01296/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00915/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 915 del 2013, proposto da: 
Michele Longo, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe De Cata, con domicilio eletto presso l’avv. Emilio Curci in Bari, via Putignani n. 267; 

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Isabella Fornelli, con domicilio eletto in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33; 

per l’annullamento
del provvedimento di esclusione dal beneficio del credito di imposta, di cui all’avviso pubblico n. 1, approvato con determinazione del Dirigente Politiche del Lavoro del 27.7.2012 n. 1292, per la pratica n. 6UY6MU8;
nonchè della determina del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro del 28.3.2013, n. 119, nella parte in cui si dà  esito negativo alla domanda del ricorrente (n. 208);
nonchè di ogni altro atto presupposto, conseguente e successivo.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2013 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, avv. Giuseppe De Cata e avv. Maddalena Torrente;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità  di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. La Regione Puglia ha indetto avviso pubblico n. 1/2012 per il “credito di imposta per l’occupazione dei lavoratori svantaggiati nelle regioni del Mezzogiorno per la presentazione di istanze per attività  cofinanziate dal FSE, dallo Stato e dalla Regione Puglia nell’ambito del POR Puglia per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 – Obiettivo 1 Convergenza”.
Il ricorrente, Longo Michele, ha prodotto domanda di partecipazione, ma è stato escluso per mancanza del requisito dell’incremento occupazionale e incompletezza dell’allegato 2.
Insorge pertanto avverso il provvedimento di esclusione, deducendone l’illegittimità  per eccesso di potere sotto svariati profili (difetto di motivazione, contraddittorietà , carenza di istruttoria, abuso di potere, ingiustizia manifesta).
La Regione Puglia, costituitasi, ha eccepito l’inammissibilità  del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato, chiedendone inoltre il rigetto in quanto infondato.
2. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità  sollevata dalla Regione.
L’eccezione si fonda sull’assunto che le imprese ammesse al beneficio sarebbero titolari di un interesse qualificato e contrario a quello del ricorrente, poichè, dato il carattere limitato della somma stanziata dalla Regione (euro 10.000.000), e considerato che l’avviso pubblico n. 1/2012 prevede, alla lettera H), che “la Regione formula la graduatoria definitiva sulla base del criterio cronologico di arrivo delle istanze e comunica l’accoglimento delle istanze ai soggetti beneficiari nei limiti dello stanziamento dei fondi disponibili”, l’accoglimento del ricorso potrebbe comportare la necessità  di modificare la graduatoria già  formata, con possibili ripercussioni pregiudizievoli in danno delle imprese utilmente collocate.
A sostegno dell’assunto la difesa regionale richiama la giurisprudenza amministrativa che, con riferimento ad un caso, per molti versi analogo a quello ora all’esame, relativo ad una procedura di assegnazione di contributi finanziari, caratterizzata dalla formulazione di una graduatoria e dall’assegnazione dei contributi medesimi solo ai soggetti utilmente collocati, ha affermato che il ricorso va dichiarato inammissibile ove, nel contestare l’esclusione dopo la redazione della graduatoria, si ometta di evocare in giudizio le imprese beneficiarie del contributo stesso, che, con l’accoglimento del ricorso, verrebbero a perdere tale beneficio per effetto dell’esaurimento dei fondi disponibili (cfr. C.d.S., Sez. VI, n. 2453/2008; Id., n. 4107/2006; Tar Abruzzo-Pescara, n. 16/2010).
L’eccezione non coglie nel segno.
La fattispecie di cui è causa, infatti, si caratterizza per il fatto che, con la determinazione dirigenziale del Servizio Politiche per il Lavoro del 28.3.2013, di approvazione dell’elenco dei progetti ammessi al finanziamento, così come rettificata dalle successive determinazioni del 18.4.2013 e del 13.5.2013, la Regione ha evidenziato che il totale complessivo degli importi assegnati per i 341 progetti ammessi a finanziamento nella prima graduatoria di cui all’allegato A) ammonta ad euro 7.506.358,00, stimando pertanto che non verranno utilizzate tutte le risorse stanziate.
Ne consegue che, stante la larga disponibilità  di risorse finanziarie residuate a conclusione della procedura selettiva, il problema della garanzia del contraddittorio processuale, in favore del soggetto potenzialmente leso dall’eventuale accoglimento della domanda giudiziale, in concreto non si pone (cfr. Tar Basilicata, Sez. I, sent. nn. 177 e 178 del 2012, che hanno respinto analoga eccezione di inammissibilità  sollevata dalla difesa regionale).
3. Il ricorso è palesemente infondato nel merito.
Le censure del ricorrente, infatti, non riescono a dare conto dell’illegittimità  degli atti impugnati, a fronte di un supporto documentale che comprova la fondatezza dei motivi posti a base dell’esclusione del ricorrente dalla procedura.
L’avviso pubblico prevede espressamente, al paragrafo F), che “Per accedere al contributo ¦ i datori di lavoro a pena di inammissibilità  devono dichiarare [¦] che l’assunzione del o dei lavoratore/i svantaggiato/i o molto svantaggiati rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati, nei 12 mesi precedenti alla data di assunzione”.
L’avviso stabilisce inoltre, al paragrafo G), che “I soggetti interessati possono inoltrare la domanda di finanziamento, redatta secondo lo schema di cui all’Allegato 1, ed i relativi allegati che dovranno essere presentati, a pena di esclusione, nel rispetto dei termini e delle modalità  indicate dal presente Avviso ovvero esclusivamente on lineattraverso la procedura telematica pubblicata sul portale ¦”. Al paragrafo L) (Cause di esclusione) sono individuate, tra i motivi di esclusione, la presentazione delle istanze con modalità  diverse da quelle previste nell’avviso e l’assenza di una delle dichiarazioni prescritte.
L’Allegato 2 all’avviso pubblico consiste in un’autodichiarazione con la quale l’interessato deve dichiarare espressamente, ai fini dell’erogazione del contributo, che l’impresa non risulta essere sottoposta ad alcuna procedura concorsuale ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione è necessaria in quanto al paragrafo D) dell’avviso pubblico si prevede che siano esclusi i soggetti che abbiano in corso o abbiano attivato nei sei mesi precedenti procedure concorsuali.
A fronte di un siffatto quadro di prescrizioni ed indicazioni, risulta che il ricorrente, con l’istanza di partecipazione alla procedura, per un verso ha trasmesso una dichiarazione dalla quale emerge un incremento occupazionale pari a zero, per altro verso ha utilizzato, in luogo dell’allegato 2 dell’avviso, un’autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui manca la dichiarazione sulla insussistenza di procedure concorsuali.
Alla luce di quanto evidenziato, pertanto, la Regione non poteva che estromettere, legittimamente, il ricorrente dalla procedura, incorrendo inevitabilmente, in caso contrario, nella violazione del principio della par condicio nei confronti degli altri partecipanti. Il rilievo sostanziale dei difetti riscontrabili nell’istanza di partecipazione del ricorrente, peraltro, esclude l’applicabilità  al caso di specie del cd. soccorso istruttorio.
Con riguardo alla censura di disparità  di trattamento rispetto ad altre imprese partecipanti la Regione ha efficacemente replicato, dimostrando per tabulas l’infondatezza della doglianza.
In conclusione quindi il ricorso dev’essere respinto, mentre il complesso della vicenda e la condizione del ricorrente giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente FF
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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