Giurisdizione  – Del G.A. – Contenzioso elettorale –  Concernente ineleggibilità , decadenza, incompatibilità  – Non sussiste

In materia di contenzioso elettorale sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (non ricorrendo, dunque, un’ipotesi di contenzioso riguardante le operazioni elettorali idonea a fondare la giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 126 c.p.a.) le controversie concernenti l’ineleggibilità , la decadenza e l’incompatibilità , in quanto volte alla tutela del diritto soggettivo perfetto inerente l’elettorato passivo. Nè la giurisdizione del giudice ordinario incontra limitazioni o deroghe per il caso in cui la questione di eleggibilità  venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento di decadenza, perchè, anche in tale ipotesi, la decisione verte non sull’annullamento dell’atto amministrativo, bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente all’elettorato attivo e passivo.

N. 01293/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00883/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 883 del 2013, proposto da Marcello Rollo, rappresentato e difeso dall’avv. Sandro Amorosino, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Colaleo in Bari, via Principe Amedeo, n.197; 

contro
Consiglio Regionale della Puglia; 
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Vittorio Triggiani, con domicilio eletto in Bari, Lungomare Nazario Sauro n.33; 

e con l’intervento di
ad opponendum:
Antonio Scianaro, rappresentato e difeso dagli avv. Pierluigi Portaluri e Giorgio Portaluri, con domicilio eletto presso l’avv. Ida Maria Dentamaro in Bari, via De Rossi, n.16; 

per l’annullamento
– della deliberazione del Consiglio regionale in data 11 giugno 2013, n. 174, con la quale il Consiglio ha ritenuto sussistente in capo al consigliere regionale Marcello Rollo l’incompatibilità  tra la carica di consigliere regionale e la presidenza del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Brindisi ed ha conseguentemente intimato al medesimo di rimuovere entro dieci giorni la causa di incompatibilità , pena la decadenza dalla carica di consigliere regionale;
– di ogni altro atto presupposto o conseguente ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2013 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori, avv.ti Sandro Amorosino, Vittorio Triggiani, Pierluigi Portaluri e Giorgio Portaluri;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, consigliere regionale, impugna l’atto meglio indicato in epigrafe, nonchè tutti i prodromici pareri legali dell’Avvocatura regionale, con cui il Consiglio regionale di appartenenza ha contestato (senza peraltro portare, allo stato, a compimento il relativo procedimento) la sussistenza di una causa d’incompatibilità , da rimuoversi nel termine assegnato, pena la decadenza.
La controversia inerisce, dunque, alla (paventata) decadenza dalla carica, in ragione di una rilevata causa d’incompatibilità .
I relativi atti sono stati impugnati dinanzi a questo Giudice, chiamato a pronunciarsi sugli stessi in sede cautelare.
Con controricorso depositato in vista dell’udienza cautelare, la difesa regionale ha formulato una duplice eccezione: 1) di difetto di giurisdizione; 2) d’inammissibilità  per difetto d’interesse, per mancanza di un atto concretamente lesivo, non essendo stata ancora pronunciata la decadenza.
àˆ fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione e tanto induce il Collegio a definire con sentenza la controversia.
In particolare convince la giurisprudenza citata dalla difesa regionale, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, la quale afferma che, in materia di contenzioso elettorale, sono devolute al giudice ordinario le controversie concernenti l’ineleggibilità , la decadenza e l’incompatibilità , in quanto volte alla tutela del diritto soggettivo perfetto inerente l’elettorato passivo.
Nè la giurisdizione del giudice ordinario incontra limitazioni o deroghe per il caso in cui la questione di eleggibilità  venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento di decadenza, perchè, anche in tale ipotesi, la decisione verte non sull’annullamento dell’atto amministrativo, bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente all’elettorato attivo e passivo (ex multis, CdS, Sez. IV, n. 3211/2013 che cita, a sua volta, Cass., Sez. un., n. 5574/2012; n. 3167/2011; n. 23682/2009; n. 22640/2007; n. 2053/2006; n. 8469/2004; n. 11646/2003).
Non ricorrendo, dunque, un’ipotesi di contenzioso riguardante le operazioni elettorali (idonea a fondare la giurisdizione ex art. 126 c.p.a.), la causa va devoluta alla giurisdizione del Giudice ordinario.
Ogni questione in ordine alla pur fondata eccezione d’inammissibilità  è superata dalla statuizione sulla giurisdizione.
Le spese possono essere integralmente compensate tra le parti, in ossequio all’orientamento già  più volte seguito dalla Sezione, in ipotesi di sentenza declinatoria della giurisdizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione che declina in favore del Giudice ordinario.
Spese integralmente compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente FF
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria