Giurisdizione – Pubblico impiego –  Assenza atti macro-organizzativi – Giurisdizione del G.A. – Non sussiste

Ove siano impugnati atti riguardanti la gestione del rapporto lavorativo di pubblico impiego coinvolgenti aspetti marginali della prestazione, non essendo in gioco atti di macro-organizzazione, la controversia è attratta nella giurisdizione  del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro (fattispecie relativa al sistema di rilevazione delle presenze degli avvocati regionali). 
*
vedi Cons. St., sez. V, 28 novembre 2013, n. 5684 – 2013; ric. n. 7202 – 2013

N. 01292/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00878/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 878 del 2013, proposto da: 
Maria Rosaria Avagliano, Sabina Ornella Di Lecce, Mariangela Rosato, Luigi Liberio, Maddalena Torrente, Lucrezia Gaetano, Adriana Shiroka, Tiziana Teresa Colelli, Marina Altamura, Marco Ugo Carletti, Maria Scattaglia, Isabella Fornelli, Leonilide Francesconi, Antonella Loffredo, Maria Grimaldi, Maria Liberti, rappresentati e difesi dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto in Bari, via Pizzoli, n. 8; 

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Luna Barbera, con domicilio eletto in Bari, corso Vittorio Emanuele II, n. 143; 

per l’annullamento
– della nota circolare prot. 0010092 in data 7.5.2013, successivamente comunicata, recante “indicazioni relative alle procedure applicative per la rilevazione della presenza degli avvocati regionali – rif. nota prot. n. 11/L/3649 del 25.2.2013”;
– di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto, ivi compresa, ove occorra, la “nota informativa” n. 7/2012, prot. 19819 del 19.9.2012.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2013 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori, avv.ti Vito Aurelio Pappalepore e Maria Luna Barbera;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 del cod. proc. amm.;
 

Rilevato che la controversia ha ad oggetto i sistemi di rilevazione delle presenze degli avvocati regionali e dei conseguenti riflessi sul singolo rapporto di lavoro;
ritenuto che tale questione attiene la gestione del rapporto lavorativo ed un aspetto marginale della prestazione lavorativa;
ritenuto, pertanto, che difetti il requisito dell’atto macrorganizzativo, unico idoneo a radicare la giurisdizione dinanzi a questo Tar;
ritenuto che la controversia, dunque, attenga al rapporto di lavoro e vada decisa dal G.O. in funzione di giudice del lavoro;
ritenuto che le spese possono essere integralmente compensate
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo che declina in favore del giudice ordinario con i conseguenti effetti di legge.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente FF
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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