Professioni e mestieri – Avviso per il conferimento di incarico di funzionario comunale – Struttura edilizia e urbanistica – Riserva agli architetti – Illegittimità 

Appare meritevole di sospensione l’avviso per il conferimento d’incarico di funzionario comunale nella struttura edilizia e urbanistica, ove il novero dei candidati sia ristretto ai soli architetti e non già  anche agli ingegneri, tenendo conto che le due categorie professionali hanno competenze sostanzialmente equiparabili.
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Vedi Cons. st., sez. V, ordinanza 23 ottobre 2013, n. 4153 – 2013 decreto 11 settembre 2013, n. 3500 – 2013, ric. n. 6692 – 2013

N. 00476/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00911/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
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ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 911 del 2013, proposto da:

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Anna Del Giudice, con domicilio eletto in Bari, via Vito Nicola De Nicolò n. 7;

contro
Comune di Polignano a Mare, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Rago, con domicilio eletto in Bari, via Imbriani n. 48; 

nei confronti di
Giovanni Musa; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della delibera di Giunta Comunale n.101del 26.4.2013, pubblicata all’Albo pretorio del Comune di Polignano a Mare il 30.4.2013, avente ad oggetto “Conferimento di incarico funzionario D/3 Responsabile Struttura Autonoma Edilizia ed Urbanistica, art. 110, comma 1, D.Lgs. n.267/2000 – Atto di indirizzo”;
di ogni altro provvedimento, anche non noto e, ove esistente, comunque connesso, preordinato o conseguente;
nonchè per la declaratoria di inefficacia
del contratto eventualmente sottoscritto per il conferimento dell’incarico di cui all’avviso pubblico.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Polignano a Mare;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2013 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, avv.ti Anna Del Giudice e Luigi Rago;
 

Rilevato che parte ricorrente impugna il provvedimento con il quale il Comune di Polignano a Mare ha indetto un avviso pubblico per il conferimento di un incarico di Funzionario D/3, Responsabile della Struttura Autonoma Edilizia ed Urbanistica, riservato ai laureati in Architettura e agli iscritti all’Albo degli Architetti;
Ritenuto, nei limiti della sommaria cognizione della presente fase cautelare, che l’ingiustificata riserva operata dal Comune a favore della categoria professionale degli Architetti appare arbitraria, tenuto conto che, ai fini dello svolgimento delle funzioni per le quali è indetta la selezione di cui si tratta, le due categorie professionali interessate hanno competenze sostanzialmente equiparabili, come peraltro riconosciuto dalla stessa Amministrazione intimata;
Rilevato che costituisce sintomo di contraddittorietà  anche la circostanza che in precedenza l’incarico di funzionario D/3 – Responsabile Struttura Autonoma Edilizia ed Urbanistica del Comune di Polignano a Mare era ricoperto da un Ingegnere;
Ritenuto che sussiste anche il requisito del periculum;
Ritenuto di poter compensare tra le parti costituite le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione unica), accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende il provvedimento impugnato.
Compensa tra le parti costituite le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)