Istruzione pubblica  – Sostegno scolastico – Valutazione individualizzata delle esigenze formative – Necessità  – Omissione – Conseguenze

Dev’essere sospeso il piano educativo scolastico del minore disabile ove all’interno dello stesso non risulti compiuta la necessaria valutazione individualizzata delle sue esigenze formative.

N. 00444/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00703/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione unica)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 703 del 2013, proposto da:

E. L., M. R. V., rappresentati e difesi dagli avv. Andrea Angelelli e Augusto Loffreda, con domicilio eletto presso l’avv. Gino Pietroforte in Bari, via Trevisani 62;

contro
Ufficio di Piano Ambito Territoriale N. 10 (Modugno-Bitetto-Bitritto), Comune di Bitritto, Unità  Multidisciplinare per l’Integrazione Scolastica del Distretto N. 9, USR – Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Azienda Sanitaria Locale Bari; 
Comune di Modugno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Carella, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Andrea da Bari 115; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della nota 22/3/2013 prot. n. 0016509 a firma del Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale n.10 (Modugno Bitetto Bitritto);
nonchè di tutti gli atti presupposti, preparatori,connessi e consequenziali.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Modugno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2013 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Andrea Angelelli, Augusto Loffreda e Giuseppe Carella;
 

Considerato che, all’esito dell’istruttoria svolta, devono ritenersi sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare;
Considerato, infatti, che non risulta dagli atti del procedimento che l’Amministrazione abbia operato la necessaria valutazione individualizzata delle esigenze formative del minore Nicola Leonardantonio, non essendo stato in alcun modo evidenziato, negli atti acquisiti, quali interventi siano previsti dal Piano educativo individuale in favore del minore, nè se sia stata vagliata in concreto la fattibilità , anche solo parziale, del progetto presentato dai ricorrenti, la sua conciliabilità  con gli interventi già  approvati e la sua, in ipotesi anche limitata, finanziabilità ;
Ritenuto che, in ossequio ai principi posti dalla normativa statale, anche in ambito regionale la disciplina a tutela delle disabilità  prevede la predisposizione di un progetto educativo individualizzato, come tale parametrato sulle esigenze del disabile, il cui contenuto, tuttavia, non è stato indicato dall’Amministrazione;
Ritenuto che deve quindi essere ordinato all’Amministrazione procedente di riesaminare l’istanza dei ricorrenti;
Che la natura della controversia giustifica la compensazione delle spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, accoglie ai fini del riesame l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti.
Compensa le spese.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)