Commercio, industria, turismo – Associazione culturale – Ordine cessazione attività somministrazione alimenti e bevande al pubblico – Assenza titolo autorizzatorio – Fattispecie
Dev’essere rigettata l’istanza di sospensione dell’ordine di cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico da parte di un’associazione culturale priva dei relativi titoli autorizzatori, considerato che detto provvedimento non impedisce lo svolgimento delle attività proprie dell’associazione in favore dei soci.
N. 00452/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01040/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione unica)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1040 del 2013, proposto da:
Gaetano Acquafredda e Valentina Vendola, rappresentati e difesi dall’avv. Giacomo Valla, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Q. Sella 36;
contro
Comune di Giovinazzo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo De Bari, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, Salita Miramare 3;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza del Dirigente IV Settore – Comando di Polizia Municipale n.99/P.M. del 29.7.2013, notificato il giorno successivo, con cui si è ordinata la “cessazione immediata delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di pubblico trattenimento esercitate in assenza di titoli autorizzatori”;
di ogni altro atto presupposto,connesso o consequenziale, compresa – ove occorra – la nota di comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 13779/14186 del 28.6.2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Giovinazzo;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2013 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Giacomo Valla e Carlo De Bari;
Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, non appaiono sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare;
Considerato, infatti, che dalla documentazione in atti risulta che nei locali detenuti dai ricorrenti è stata esercitata attività di intrattenimento e somministrazione di cibi e bevande nei confronti di una cerchia indeterminata di persone a prescindere dalla sussistenza della qualità di soci dell’Associazione Culturale “Scenarium”, non avendo peraltro i ricorrenti prodotto alcuna documentazione circa l’esistenza di soci effettivi diversi dai due fondatori e le ulteriori attività , conformi all’oggetto dell’associazione, dalla stessa svolte;
Ritenuto, inoltre, che il provvedimento impugnato, come già evidenziato nel decreto cautelare, non impedisce lo svolgimento delle attività proprie dell’associazione in favore dei soci;
Che va quindi respinta l’istanza cautelare;
Che ricorrono comunque le ragioni che giustificano la compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (sez. Unica), respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)