Sanità e farmacie – Accreditamento – Rideterminazione in difetto dei posti letto – Fattispecie
Non è assistita dal requisito del danno grave e irreparabile l’istanza cautelare proposta dalla casa di cura privata avverso il provvedimento di rideterminazione dei posti letto oggetto di accreditamento, dato il numero limitato dei posti cancellati e trattandosi di questione di natura patrimoniale, sempre risarcibile per equivalente monetario.
N. 00448/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00970/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione unica)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 970 del 2013, proposto da:
Casa di Cura Privata Villa Verde Prof. Dott. G. Verrienti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Bari in Bari, Piazza Massari;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Adriana Shiroka, con domicilio eletto in Bari, presso l’Avvocatura Regionale in Lgm. N. Sauro 33;
Ministero della Salute;
nei confronti di
Clinica Privata Leonardo De Luca;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del Regolamento regionale n. 38 del 28.12.2012, nella parte indicata in ricorso, nonchè degli altri atti in questo menzionati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2013 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Giulio Petruzzi, per delega dell’avv. Ernesto Sticchi Damiani, e Adriana Shiroka;
Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, non paiono sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare;
Ritenuto, infatti, sotto il profilo del periculum in mora, che il provvedimento impugnato investe interessi di natura patrimoniale, come tali suscettibili di essere ristorati nell’ipotesi di favorevole esito del giudizio;
Considerato, peraltro, che il venir meno dell’accreditamento riguarda una piccola parte dei posti letto gestiti dalla società ricorrente;
Che va quindi respinta l’istanza cautelare;
Che ricorrono comunque le ragioni che giustificano la compensazione delle spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (sez. Unica), respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)