Accesso – Provvedimento disciplinare – Per tutela in sede giudiziaria – Diniego – Illegittimità  – Ragioni 

Ove l’istanza di accesso agli atti con i quali è stata irrogata una sanzione disciplinare sia giustificata dalla prospettiva di impugnarli in sede  giudiziaria, l’ostensione non può essere negata nè  differita al momento della instaurazione del giudizio (posto che dev’essere consentita all’interessata una preliminare valutazione circa l’opportunità  di ricorrere).

N. 01259/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00600/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 600 del 2013, proposto da: 
Rosalba Cassano, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaella Romano, con domicilio eletto presso Raffaella Romano in Bari, piazza Aldo Moro 14; 

contro
Liceo Classico E Linguistico “C. Sylos”, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

nei confronti di
Annantonia Turturro, Angela Morea, Elena Giovanna Ricchetti, Orsola Fusaro; 

per l’annullamento
del diniego accesso agli atti del 26.3.2013 prot. n. 1409, in ordine alla richiesta di accesso agli atti e documenti del 6.3.2013 prot. n. 981 (ex art. 116 c.p.a.);
nonchè per l’accertamento del diritto di accesso agli atti e/o documenti richiesti con l’istanza del 6.3.2013.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Liceo Classico E Linguistico “C. Sylos”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Raffaella Romano e Ines Sisto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
La ricorrente, docente a tempo indeterminato presso il Liceo Classico e Linguistico “C Sylos” di Bitonto, nonchè componente della r.s.u. della Scuola per conto della Federazione Gilda, ha subito procedimento disciplinare con riferimento ai fatti accaduti nell’assemblea di istituto del 24.10.2012 e in particolare per avere “infiammato” con le sue parole gli animi degli studenti nonchè per aver dichiarato successivamente al pronto soccorso, ove la docente è stata accompagnata perchè colta da malore, di aver subito un’aggressione verbale da parte della Dirigente scolastica, procedimento disciplinare culminato con l’irrogazione della sanzione dell’avvertimento scritto.
A seguito di quanto sopra, la ricorrente in data 6.3.2013 ha proposto istanza di accesso agli atti con riferimento a tutti i documenti dell’istruttoria del procedimento disciplinare, così come dettagliatamente indicati nell’istanza medesima.
A tale istanza ha fatto seguito l’impugnato provvedimento di diniego del 26.3.2013, del quale la ricorrente chiede l’annullamento, deducendo illegittimità  per eccesso di potere, violazione di legge (artt. 1, 3, 22 e 24 l. 241/1990) e della Costituzione (artt. 24, 97 e 113), in una con la richiesta di accertamento del suo diritto di conseguire l’accesso alla documentazione richiesta.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente chiedendo la reiezione del ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 23 luglio 2013 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Ed invero, l’istanza di accesso di che trattasi risulta supportata dallo specifico interesse di poter predisporre adeguata tutela in sede giudiziaria avverso il provvedimento disciplinare irrogato nei confronti della stessa ricorrente.
Risulta infatti evidente la necessaria strumentalità  della documentazione richiesta ai fini dell’esercizio della tutela giurisdizionale e del diritto di difesa.
Nè appare condivisibile la tesi difensiva dell’Amministrazione che pretenderebbe di negare l’accesso nei termini richiesti assumendo che tali documenti saranno prodotti solo in sede di impugnativa giurisdizionale della sanzione, atteso che la previa conoscenza della documentazione incide direttamente sulla preliminare valutazione dell’interessata anche in ordine all’an dell’intrapresa azione giudiziaria.
Nè appare significativo nel senso preteso dall’Amministrazione il fatto che docenti controinteressati abbiano espresso diniego di consenso all’ostensione delle dichiarazioni rese, apparendo evidente la preminenza del diritto alla tutela in giudizio della ricorrente rispetto alla tutela del diritto alla riservatezza espresso dai controinteressati, considerato peraltro che proprio sulla base di tali dichiarazioni è stata irrogata la sanzione disciplinare e che non si tratta comunque di dati sensibili.
Rileva peraltro il Collegio che tutti gli atti dettagliatamente indicati nell’istanza del 6.3.2013, nessuno escluso presentano diretta attinenza con gli addebiti contestati e sanzionati successivamente con la sanzione dell’avvertimento scritto, dovendosi anzi evidenziare che il collegamento strumentale di tutti gli atti richiesti con la vicenda disciplinare e con il diritto di tutela giurisdizionale risultano così evidenti da non richiedere ulteriore commento.
Trattasi infatti anzitutto delle dichiarazioni rese da docenti e alunni in ordine al comportamento della ricorrente serbato nell’assemblea di istituto del 24.10.2012 e alle dichiarazioni rese dalla ricorrente al pronto soccorso, nonchè degli atti regolamentari e delle disposizioni inerenti compiti di vigilanza degli insegnanti (dei quali si contesta alla ricorrente la violazione).
Il ricorso va dunque accolto in toto con conseguente annullamento dell’impugnato diniego e declaratoria del diritto della ricorrente di conseguire l’accesso a tutta la documentazione richiesta e indicata nell’istanza del 6.3.2013 mediante ostensione ed estrazione di copia.
Va ordinato all’Amministrazione e per essa al Dirigente Scolastico Antonia Speranza di consentire l’accesso alla ricorrente nei termini su indicati entro giorni quindici dalla data di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 per diritti e onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso del c.u., seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico dell’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di cui in epigrafe e dichiara il diritto della ricorrente di conseguire l’accesso a tutta la documentazione richiesta e indicata nell’istanza del 6.3.2013 mediante ostensione ed estrazione di copia.
Ordina all’Amministrazione e per essa al Dirigente Scolastico Antonia Speranza di consentire l’accesso alla ricorrente nei termini su indicati entro giorni quindici dalla data di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 per diritti e onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso del c.u..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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