1. Accesso – Documento amministrativo – Ostensione integrale – Limiti – Riservatezza dei terzi – Necessità 
2. Accesso – Documento amministrativo – Ostensione integrale – Limiti – Riservatezza dei terzi – Connotazione

1. In materia di diritto di accesso la legge non prevede alcuna limitazione all’ostensione di documenti se non motivata in ragione di esigenze di riservatezza dei terzi controinteressati. àˆ illegittimo, pertanto, il provvedimento con il quale si evada un’istanza di accesso ex art. 25, L.241/1990 mediante una mera ostensione parziale del documento richiesto, il cui contenuto risulti connotato da omissis non supportati da alcuna motivazione (nella specie, durante il giudizio di impugnazione del silenzio rigetto l’amministrazione intimata aveva depositato i documenti richiesti chiedendo la cessazione della materia del contendere, non concessa dal collegio adito in quanto detti documenti risultavano carenti di parti rilevanti per il soddisfacimento dell’interesse dell’istante all’accesso). 
2. La mera circostanza che il documento contenga elementi che si riferiscano a soggetti terzi chiamati in qualche modo in causa dal documento non vale di per sè a determinare la necessità  di eliminazione di tali parti, occorrendo in capo a tali soggetti un quid pluris, ossia la titolarità  di un diritto alla riservatezza dei dati racchiusi nello stesso documento.

N. 01244/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00676/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 676 del 2013, proposto da: 
Ferruccio Leoci, rappresentato e difeso dall’avv. Benedetta Iannone, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; 

contro
Comune Di Isole Tremiti; 

nei confronti di
Ge.S.A.P. S.R.L.; 

per l’annullamento
“del diniego tacito per silenzio rigetto delle istanze ostensibile nella forma dell’esame e della estrazione di copia del 1 marzo 2013-4 marzo 2013-5 giugno 2013” (ricorso ex art. 116 c.p.a.).
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2013 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori Maria Cariello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente Ferruccio Leoci rappresenta:
– di aver ricevuto, in data 9 gennaio 2013, da Gesap SRL un preavviso di “mancato pagamento del canone relativo all’occupazione di suolo pubblico come specificato nel prospetto¦” per un importo pari a euro 160.994,00 relativo alle annualità  2008-2013;
– di aver presentato, in data 17 gennaio 2013, sia al Comune di Isole Tremiti sia alla società  Gesap S.r.l. istanza con cui richiedeva di procedere all’immediato annullamento in autotutela di tale atto, in quanto il suolo pubblico non era mai stato nella sua detenzione;
– che in data 1 marzo 2013 Gesap comunicava, a mezzo posta, avviso di accertamento per euro 140.641 per omesso pagamento per le annualità  2008-2012.
– che detto avviso richiamava a suffragio delle pretese, oltre al decreto legislativo 507/93, la delibera del Sindaco n. 74 del 30 novembre 2012 e la relazione di servizio del Comando di polizia municipale n. 641 dell’8 febbraio 2013;
– di aver presentato, il 1 marzo 2013, al Comune istanza di accesso ai seguenti documenti:
1) regolamento comunale applicazione Cosap approvato con delibera consiliare 13 marzo 2009;
2) delibera sindaco n. 74 del 30.11.2012;
3) relazione di servizio del comando di polizia municipale prot. n. 641 dell’8 febbraio 2013.
– che il Comune provvedeva a consegnare i documenti n 1 e 2;
– che, dalla lettura del regolamento in data 13 marzo 2009 si vinceva il rinvio a ulteriori delibere sicchè, con domanda in data 4-5 marzo 2013 chiedeva sia al Comune sia alla Gesap copia dei seguenti ulteriori atti: “regolamento comunale per l’applicazione del Cosap approvato con delibera del consiglio comunale n. 22 del 27 marzo 1999 esecutiva ai sensi di legge ed atti successivi, integrativi modificativi, ivi inclusa la determinazione delle tariff”;.
– di avere contestualmente reiterato la richiesta di consegna della relazione di servizio del Comando di polizia municipale dell’8 febbraio 2013 già  richiesta.
Una volta decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione delle suddette istanze senza aver ottenuto i suddetti documenti, il Leoci ha proposto – con atto notificato il 30.4.2013 e depositato il 27.5.2013 – azione ex art. 116 c.p.a. innanzi a questo Tribunale amministrativo, deducendo: “Violazione artt. 3, 24, 97 e 113 Costituzione; violazione artt. 3, 22 e 24 L. n. 241/1990-116 c.p. a; eccesso di potere per illogicità , sviamento, difetto di motivazione, violazione dei principi di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità  e buon andamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà , difetto di istruttoria.”
Conclusivamente il Leoci chiede di annullare il silenzio rigetto verso le istanze ostensibile proposte dichiarare il diritto ad ottenere l’accesso ai seguenti documenti: 1) relazione di servizio del Comando di polizia municipale prot. N. 641 dell’8 febbraio 2013; 2) regolamento comunale approvato con delibera del consiglio comunale n. 22 del 27 marzo 1999 ed atti presupposti connessi e consequenziali ivi inclusa la determinazione delle tariffe; e, nel caso di ulteriore inerzia, di provvedere alla nomina di un commissario ad acta che provveda in luogo del Comune e della società  Gesap nel termine nei successivi 15 giorni.
In data 27 maggio 2013 è pervenuta alla Segreteria della Sezione la nota, datata 10 maggio 2013, con la quale il Responsabile del servizio economico-finanziario del Comune di Isole Tremiti Dott. Antonio Di Palo ha trasmesso copia del regolamento comunale approvato con un atto consiliare n. 22 del 1999 e stralcio della relazione del comandante della polizia municipale prot. 54-3-2013 dell’8 maggio 2013.
Il Comune, il quale agisce in giudizio a mezzo del detto funzionario in forza del prodotto decreto sindacale n. 5 del 10.5.2013, chiede pertanto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Successivamente con atto trasmesso via fax alla segreteria della sezione, il legale del ricorrente evidenziava:
– di avere appreso, da una verifica in segreteria, dell’effettuato deposito da parte del Comune di documentazione, ma di contestare che la documentazione prodotta abbia determinato la cessazione della materia del contendere, evidenziando che dalla copia della relazione del Comandante la polizia municipale sono state stralciate parti rilevanti che ne rendono inutilizzabile il contenuto e che la stessa richiama un’istanza di Ferrucio Leoci in data 16.11.2013 che non è stata prodotta;
– di insistere per la condanna alla rifusione delle spese di giudizio.
Alla c.c. del 23.7.2013 il legale della ricorrente insisteva nella richiesta di produzione in forma integrale della relazione di servizio del Comando di polizia municipale; mentre il Comune di Isole Tremiti non compariva.
Il Collegio deve innanzi tutto rilevare che, per principio consolidato, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, posto a garanzia della trasparenza ed imparzialità  della P.A., trova applicazione in ogni tipologia di attività  della P.A.; sicchè l’Amministrazione detentrice dei documenti amministrativi, purchè direttamente riferibili alla tutela di un interesse personale e concreto, non può limitare il diritto di accesso, se non per motivate esigenze di riservatezza (cfr. ex multis T.A.R. Lazio, Roma sez. II, 17 gennaio 2012, n. 487).
Con riguardo alla fattispecie all’esame, va osservato che la produzione documentale effettuata dal Comune intimato in data 10.5.2013 ha determinato solo parzialmente la cessazione della materia del contendere (relativamente al regolamento comunale per l’applicazione del Cosap approvato con delibera del consiglio comunale n. 22 del 27 marzo 1999 con allegata determinazione delle tariffe), posto che risulta fondato il rilievo di parte ricorrente circa la non idoneità  a soddisfare l’istanza di accesso formulata l’ostensione “per stralcio” della relazione di servizio del Comando di polizia municipale.
Con riguardo alla produzione di documenti per stralcio vanno richiamati i seguenti arresti della giurisprudenza:
– risulta illegittimo il provvedimento con il quale si evada una istanza d’ accesso ex art. 25, l. 7 agosto 1990 n. 241 mediante una mera estrazione parziale del documento richiesto, il cui contenuto risulti connotato da omissis non supportati da alcuna motivazione (T.A.R. Latina , 3 ottobre 2005 n. 914);
– al fine di garantire gli scopi conoscitivi dell’accesso e nello stesso tempo di salvaguardare il segreto d’ufficio e la riservatezza dei terzi per tutte le notizie ed i dati contenuti nei documenti richiesti la Consob deve procedere alla sommaria e generica indicazione del contenuto delle parti che intenda stralciare con omissis, in maniera che gli interessati possano rendersi conto dell’effettiva estraneità  delle notizie e dei dati ivi contenuti, alla vicenda che li riguarda che possano agevolmente ricostruire il senso logico del documento (T.A.R. Lazio sez. I, 1 marzo 2001 n. 1682).
Con riguardo alla fattispecie all’esame va rilevato che dalla lettura dell’ estratto prodotto dal Comune risulta difficile comprendere l’esatto contenuto del documento.
Nè a favore di tale modalità  possono militare le ragioni di tutela della riservatezza di soggetti terzi – che sono state evidenziate dal Comandante della Polizia municipale con la nota dell’8.3.2013 al Segretario comunale (doc.4 del Comune) – dato che la mera circostanza che il documento contenga elementi che si riferiscano a soggetti terzi di per sè non vale a determinare le necessità  di eliminazione di tali parti, che sussiste solo ove, per effetto dell’ostensione, questi soggetti possano veder pregiudicato il loro diritto alla riservatezza.
In altri termini, non sufficiente che taluno venga chiamato in qualche modo in causa dal documento in richiesta, ma occorre in capo a tale soggetto un quid pluris: vale a dire la titolarità  di un diritto alla riservatezza sui dati racchiusi nello stesso documento. In tal senso si è espressa la giurisprudenza (cfr. Cons. St. Sez. V 27.5.2011 n.3190) affrontando la tematica sotto il profilo processuale dell’individuazione del soggetto controinteressato.
Pertanto, l’Amministrazione è tenuta a procedere al rilascio del documento integrale ovvero, solo se da esso risultino dati oggetto di tutela della riservatezza di soggetti terzi, a procedere alla consegna previo mascheramento degli stessi.
Il ricorso va dunque accolto in parte con declaratoria del diritto del ricorrente di conseguire l’accesso e con ordine all’Amministrazione di consentire l’accesso al ricorrente nei termini su indicati entro giorni 30 dalla comunicazione in via amministrativa (ovvero dalla notificazione ove antecedente) della presente sentenza.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e – liquidate come da dispositivo – sono accollate al comune che è detentore degli atti richiesti, mentre possono essere compensate nei confronti della Gesap SRL non costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara la cessazione della materia del contendere ed in parte lo accoglie, dichiarando l’obbligo del Comune di rilasciare copia (nei sensi di cui in motivazione) della relazione del Comando di polizia municipale prot. 54-3-2013 dell’8 maggio 2013.
Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1000 oltre ad accessori di legge.
Spese compensate nei confronti della Gesap SRL.
Contributo unificato rifuso ex art. 13 c 6-bis.1 D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Antonio Pasca, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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