1. Ambiente ed ecologia – Istanza per istallazione di impianto di concentrazione del percolato in discarica – Aggiornamento dell’AIA – Diniego –  Allegato 1 al D.Lgs. n. 36/2003 – Fattispecie


2. Ambiente ed ecologia – Istanza per istallazione di impianto di concentrazione del percolato in discarica – Aggiornamento dell’AIA – Allegato 1 al D.Lgs. n. 36/2003 –  Diniego –  Sul presupposto che il percolato concentrato sia un rifiuto – Art.6 D.Lgs. 22/1997 – Illegittimità  – Ragioni 

1. Ai sensi dell’allegato n.1 al D.Lgs. n. 36/2003, è illegittimo il diniego di aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale per l’istallazione di un impianto per la concentrazione del percolato in discarica già  attiva (operazione che, ai sensi del suddetto decreto, può essere autorizzata ove finalizzata, come nella specie, ad abbassare il relativo  battente idraulico, lasciando il concentrato all’interno della discarica)  in quanto trattasi di variante non essenziale alla discarica autorizzata che consente una corretta gestione della stessa in termini di controllo e durata.


2. La nozione di rifiuto comprende, secondo l’art.6 D.Lgs. n. 22/1997, richiamato dall’art.2 D.Lgs. n. 36/2003, “qualsiasi  sostanza che rientra nelle categorie riportate all’allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi”; pertanto, il diniego di aggiornamento dell’AIA per la realizzazione di un impianto di concentrazione del percolato – utilizzato per abbassare il battente idraulico lasciando il concentrato all’interno della discarica e non già  a disfarsene –  che sia basato sull’affermazione che il percolato concentrato costituisce rifiuto è illegittima. 

N. 01238/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01326/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1326 del 2012, proposto da: 
Ecolevante S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bice Annalisa Pasqualone e Carla Chianese, con domicilio eletto presso la prima in Bari, via Dalmazia, 161; 

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana T. Colelli, con domicilio eletto in Bari, presso l’Avvocatura della Regione Puglia, in Lungomare N. Sauro 31; 

per l’annullamento
della determinazione n. 38 del 29.5.2012, notificata in data 20.6.2012, con la quale il Dirigente del Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia è pervenuto alla determinazione di “non autorizzare l’aggiornamento dell’A.I.A., già  rilasciata con D.D. 426/2008…relativamente alla modifica proposta per la costruzione ed esercizio di impianto di concentrazione del percolato”;
di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorchè non conosciuti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott. Francesca Petrucciani;
Uditi per le parti nell’udienza pubblica del giorno 5 giugno 2013 i difensori avv.ti Bice Annalisa Pasqualone e Tiziana Colelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la Ecolevante s.p.a. ha impugnato il provvedimento con il quale la Regione Puglia le ha negato l’aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale relativamente alla modifica proposta per la realizzazione di un impianto di concentrazione del percolato nella discarica già  autorizzata.
La ricorrente ha esposto che l’istanza di modifica riguardava un sistema di trattamento del percolato finalizzato ad ottenere l’abbassamento del battente idraulico, come previsto dal punto 2.3 dell’Allegato 1 al D.Lgs. 36/2003; sulla modifica avevano espresso parere favorevole la A.S.L. di Taranto, l’A.R.P.A. e il Comitato Regionale V.I.A. che, in particolare, dopo aver ottenuto una integrazione documentale, aveva rilevato che il progetto non costituiva variante essenziale alla discarica autorizzata e consentiva una corretta gestione della stessa in termini di controllo e durata.
La Regione, dopo aver richiesto al Ministero dell’Ambiente un parere, mai pervenuto, circa l’applicabilità  del D.M. 29.9.2010 e dei relativi limiti all’ammissibilità  in discarica al rifiuto concentrato derivante dal trattamento del percolato, aveva negato l’aggiornamento dell’autorizzazione.
A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:
1. violazione degli artt. 1, 3, 10 e 10 bis L. 241/90, degli artt. 41 e 97 Cost., difetto di motivazione, eccesso di potere sotto vari profili, non avendo l’Amministrazione inviato il preavviso di diniego;
2. violazione degli artt. 5 e 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 , dell’art. 3 L. 241/90, del D.Lgs. 36/2003, eccesso di potere sotto vari profili, in quanto, secondo l’Allegato 1 al D.Lgs. 36/2003, la concentrazione del percolato può essere autorizzata ove finalizzata ad abbassare il relativo battente idraulico e, in tal caso, il concentrato può rimanere confinato all’interno della discarica;
3. violazione dell’art. 2 e dell’All. 1, punto 2.3, del D.Lgs. 36/2003, del D.M. 3.8.2005, dell’art. 183 D.Lgs. 152/2006, dell’art. 3 L. 241/90, degli artt. 41 e 97 Cost., difetto di motivazione, eccesso di potere sotto vari profili, avendo l’amministrazione qualificato il percolato come “rifiuto” mentre, dovendo il concentrato essere mantenuto nella discarica e non eliminato, tale definizione non era applicabile;
4. violazione degli artt. 182, 182 bis, 183 D.Lgs. 152/2006, del D.Lgs. 36/2003, dell’art. 3 L. 241/90, degli artt. 41 e 97 Cost., difetto di motivazione, eccesso di potere sotto vari profili, comportando il progetto non autorizzato una riduzione del rischio ambientale.
Si è costituita la Regione Puglia resistendo al ricorso.
Alla pubblica udienza del 5 giugno 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.
Al riguardo appare opportuna la trattazione preliminare delle doglianze di natura sostanziale contenute nel secondo e terzo motivo del ricorso.
La ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina in materia di trattamento del percolato della discarica, evidenziando che, secondo l’Allegato 1 al D.Lgs. 36/2003, la concentrazione del percolato può essere autorizzata ove finalizzata ad abbassare il relativo battente idraulico e, in tal caso, il concentrato può rimanere confinato all’interno della discarica.
Il punto 2.3 dell’Allegato citato, relativo al controllo delle acque e alla gestione del percolato, prevede che “Il percolato e le acque di discarica devono essere captati, raccolti e smaltiti per tutto il tempo di vita della discarica, secondo quanto stabilito nell’autorizzazione, e comunque per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura definitiva dell’impianto.
Il sistema di raccolta del percolato deve essere progettato e gestito in modo da:
· minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento e di estrazione;
· prevenire intasamenti od occlusioni per tutto il periodo di funzionamento previsto;
· resistere all’attacco chimico dell’ambiente della discarica;
· sopportare i carichi previsti.
Il percolato e le acque raccolte devono essere trattate in impianto tecnicamente idoneo di trattamento al fine di garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia. La concentrazione del percolato può essere autorizzata solo nel caso in cui contribuisca all’abbassamento del relativo battente idraulico; il concentrato può rimanere confinato all’interno della discarica”.
L’impianto di trattamento del percolato progettato dalla ricorrente risulta rispettoso dei parametri indicati dalla norma citata.
L’impianto, infatti, è finalizzato all’abbassamento del battente idraulico sul fondo della discarica, come imposto dai criteri previsti per il sistema di raccolta e concentrazione del percolato, sicchè soddisfa la condizione richiesta; il percolato, inoltre, una volta concentrato può rimanere all’interno della discarica, come previsto dal progetto della ricorrente.
Tale ultima condizione evidenzia, altresì, la fondatezza del secondo motivo di ricorso, con il quale si è addotto che al concentrato così prodotto non possono essere applicati i coefficienti previsti per l’ammissibilità  dei rifiuti in discarica, in quanto il concentrato, rimanendo confinato all’interno della discarica stessa dove viene prodotto e trattato, non può essere qualificato come rifiuto.
Com’è noto, infatti, la nozione di rifiuto comprende, secondo il disposto dell’art. 6 D.Lgs. 22/97, richiamato dall’art. 2 D.Lgs. 36/2003, “qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”; è condizione essenziale per l’applicazione di tale nozione, pertanto, che il detentore del materiale intenda disfarsene.
Nel caso di specie, invece, il percolato sarebbe trattato nella discarica e il concentrato rimarrebbe all’interno della stessa, come consentito dall’All. 1 al D.lgs. 36/2003, sopra riportato, di tal che il concentrato non può essere qualificato come rifiuto in senso tecnico.
Del resto la stessa Amministrazione ha manifestato perplessità  con riferimento all’applicazione dei coefficienti di ammissibilità  dei rifiuti, come evidenziato dal fatto che dapprima è stato richiesto un parere al riguardo al Ministero dell’Ambiente e poi, senza che tale parere fosse pervenuto, è stato formalizzato il diniego impugnato.
Si aggiunga che, come dedotto dalla ricorrente, il trattamento operato dall’impianto in questione non rientra tra le modifiche sostanziali dell’impianto, come affermato dallo stesso Comitato della Regione nel provvedimento prot. n. 697 del 28 gennaio 2011, di tal che, anche sotto tale profilo, il diniego di aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale si palesa affetto dai vizi denunciati.
Il ricorso va quindi accolto, con annullamento dell’atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna la Regione Puglia alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.500, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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