1. Istruzione pubblica – Carriera universitaria – Ricercatore – Procedura comparativa – Commissione – Discrezionalità tecnica – Sindacabilità – Limiti
2. Istruzione pubblica – Carriera universitaria – Ricercatore – Procedura comparativa – Commissione – Titoli – Valutazione – Illegittimità
3. Istruzione pubblica – Carriera universitaria – Ricercatore – Procedura comparativa – Commissione – Titoli – Valutazione – Criterio
4. Istruzione pubblica – Carriera universitaria – Ricercatore – Procedura comparativa – Commissione – Titoli – Valutazione analitica – Fattispecie
1. Nella procedura comparativa per la selezione di ricercatori universitari, il sindacato giurisdizionale sul giudizio emesso dalla commissione esaminatrice può svolgersi anche con la verifica dell’attendibilità delle operazioni tecniche compiute rispetto alla correttezza dei criteri utilizzati e applicati, potendo il giudice amministrativo censurare la sola valutazione che si ponga al di fuori dell’esame di congruità e logicità motivazionale, poichè, in caso contrario, all’apprezzamento opinabile dell’Amministrazione si sostituirebbe quello, altrettanto opinabile del giudice amministrativo.
2. E’ illegittima la valutazione della commissione esaminatrice effettuata senza espressa indicazione del criterio valutativo prescelto, nè del metro valutativo utilizzato per ciascun elemento connotante l’attività di ricerca, in quanto contrastante con la ratio di massima trasparenza prescritta dal D.M. n. 89/2009 vigente.
3. In relazione ai criteri di valutazione dei titoli per la partecipazione ad una procedura comparativa per la selezione di ricercatori universitari dopo l’entrata in vigore del D.M. 89/009 la valutazione globale degli scritti dei candidati non è più ritenuta sufficiente dovendo aggiungersi e seguire alla presupposta disamina analitica di ciascuna pubblicazione di ogni candidato come dettagliatamente prevista dagli artt. 2 e 3 del D.M. citato e recepita nella lex specialis di concorso.
4. Ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.M. 89/2009 recepiti anche nella lex specialis del concorso in questione, costituiscono titoli valutabili nei concorsi per il reclutamento dei ricercatori universitari esclusivamente quello di dottore di ricerca o equivalente, lo svolgimento di attività didattica a livello universitario, la prestazione di servizi di formazione e ricerca, l’organizzazione di gruppi di ricerca, la partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni (nel caso di specie il ricorrente, invece, aveva chiesto che fosse valutato anche il titolo di cultore della materia, le idoneità conseguite in alcune selezioni pubbliche e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
N. 01236/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01052/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1052 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Celeste Boccuzzi, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Petrocelli, con domicilio eletto presso quest’ultima in Bari, corso Vittorio Emanuele 52;
contro
Università degli Studi di Bari, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Simona Sardone, Gaetano Prudente e Cecilia Antuofermo, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Ateneo in Bari, piazza Umberto I 1;
nei confronti di
Alida Maria Silletti, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Di Cagno, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Nicolai 43;
per l’annullamento
del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” n.1158 di data 20.3.2012, pubblicato in G.U. n. 30 del 17.4.2012, recante approvazione degli atti della valutazione comparativa a n. 1 posto di Ricercatore Universitario per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 denominato “Lingua e Traduzione Lingua Francese”, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, bandita con D.R. n. 9660 del 15.12.2010 pubblicato in G.U. n. 101 del 21.12.2010, nonchè recante dichiarazione della vincitrice della detta valutazione comparativa, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego, in persona della dott.ssa Alida Maria Silletti;
del verbale n. 2 del 18.1.2012 della Commissione costituita per la procedura di valutazione comparativa ad 1 posto di Ricercatore Universitario per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 denominato “Lingua e Traduzione Lingua Francese”, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, recante l’individuazione dei titoli e delle pubblicazioni valutabili;
del verbale n. 3 del 19.1.2012 della detta Commissione, recante la verbalizzazione delle attività di illustrazione e discussione sui titoli e sulle pubblicazioni;
del verbale n. 4 in data 19.1.2012 della detta Commissione, recante la verbalizzazione delle attività di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni nonchè dell’Allegato n.1 al medesimo verbale n. 4 recante i giudizi individuali dei commissari e collegiali sui candidati partecipanti alla predetta procedura di valutazione comparativa;
del verbale n. 5 in data 21.1.2012 della detta Commissione, recante la verbalizzazione delle attività di discussione finale, nonchè dell’Allegato n. 1 al medesimo verbale n. 5, recante redazione dei giudizi complessivi finali;
della nota prot. n. 6776-VII/1 in data 1.2.2012 a firma del Rettore, recante l’invito volto ai componenti della Commissione giudicatrice, costituita nell’ambito della procedura di valutazione comparativa per n. 1 posto di Ricercatore Universitario presso per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 denominato “Lingua e Traduzione Lingua Francese” presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, a voler esprimere giudizio sui titoli relativamente ai candidati Boccuzzi Celeste, Silletti Alida Maria, Vergine Michel e Vignali Stefania, mancante nel verbale n. 4 recante, per conto, mera ripetizione dei titoli posseduti dai medesimi candidati;
del verbale integrativo della detta Commissione in data 20.2.2012, recante valutazione dei titoli dei candidati nonchè dell’Allegato n.1 al verbale integrativo recante la formulazione dei giudizi complessivi finali;
ove occorra, e nelle parti rilevanti, del bando pubblico relativo alla procedura comparativa per n.1 posto di Ricercatore Universitario presso la Facoltà di Scienze Politiche per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 denominato “Lingua e Traduzione Lingua Francese”, dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” bandita con D.R. n. 9660 del 15.12.2010 pubblicato nella G.U. n.101 del 21.12.2010;
di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso, preordinato o conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bari e di Alida Maria Silletti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Francesca Petrucciani;
Uditi per le parti nell’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2013 i difensori avv.ti Maria Petrocelli, Cecilia Antuofermo e Maurizio Di Cagno;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la dott.ssa Boccuzzi ha impugnato gli atti della procedura comparativa indetta dall’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” con decreto n. 9660 del 15 dicembre 2010, per diciannove posti di ricercatore universitario, di cui uno presso la Facoltà di Scienze politiche, per il settore scientifico disciplinare L-LIN/04 – Lingua e traduzione lingua francese.
La ricorrente ha esposto che il I agosto 2011 veniva nominata la Commissione giudicatrice; nella seduta del 18 gennaio 2012 venivano esaminati i titoli e le pubblicazioni dei candidati; il giorno successivo, dopo la discussione orale dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei partecipanti, era predisposta la relazione finale della commissione che individuava la vincitrice nella controinteressata dott.ssa Silletti.
Gli atti della procedura comparativa erano stati messi a disposizione della ricorrente a seguito di istanza di accesso.
A sostegno del ricorso sono state dedotte le seguenti censure:
1. violazione dell’art. 3 del bando di concorso, irricevibilità della domanda della controinteressata, eccesso di potere per omessa considerazione dei presupposti, avendo la vincitrice presentato la domanda di partecipazione al concorso oltre la scadenza prevista dal bando;
2. eccesso di potere per travisamento dei presupposti, sviamento, illogicità manifesta, difetto di motivazione, in quanto la Commissione aveva omesso di valutare alcuni titoli presentati dalla ricorrente (quali il titolo di cultore della disciplina Lingua francese per gli anni 2005/2006 e 2009/2010, quello di tutor in un master in Mediazione linguistica finanziato dal MIUR e la vincita di alcuni concorsi pubblici), nonchè alcune pubblicazioni, ovvero le traduzioni e le recensioni, senza, tuttavia, che tale esclusione fosse stata prevista al momento dell’individuazione dei criteri di valutazione.
In particolare nella individuazione dei titoli e delle pubblicazioni valutabili la Commissione era incorsa nella violazione dell’art. 1, comma 7, D.L. 180/2008, così come modificato dall’art. 9 L. 183/2010, D.M. 89/2009, dell’art. 1, comma 7, L. 230/2005, e dell’art. 7 del bando, non considerando l’attività di tutorato e la prestazione di servizi di formazione e ricerca con rapporto di lavoro a tempo determinato presso istituti pubblici, effettuata dalla ricorrente, ed escludendo una delle pubblicazioni perchè ritenuta più affine ad altro settore, senza motivare adeguatamente tale valutazione.
Inoltre non era stata considerata la specificità del titolo di dottore di ricerca nel settore oggetto di concorso vantato dalla ricorrente, a fronte del dottorato conseguito dalla vincitrice in Lingue e culture comparate.
Peraltro nei giudizi afferenti le pubblicazioni della ricorrente era stato rilevato che le stesse concernevano in gran parte il tema degli anglicismi nella lingua francese, mentre tale notazione penalizzante non era stata riportata nei confronti della vincitrice, le cui più esigue pubblicazioni vertevano in gran parte sul concetto di “futurità ” nella lingua francese.
Quanto al giudizio complessivo sulla produzione scientifica, la valutazione deteriore della ricorrente era incentrata sulla debolezza dell’impostazione metodologica, che però veniva affermata apoditticamente senza riferimenti motivazionali concreti; era stato evidenziato, altresì, con riferimento alla collocazione editoriale dei contributi, che gran parte di essi erano stati pubblicati dallo stesso editore (Editore Schena), circostanza che, di per sè, non poteva assumere rilievo negativo, dovendosi valutare semmai la diffusione o rappresentatività delle collane o riviste in cui erano apparse le pubblicazioni.
Infine, i giudizi finali erano stati redatti in due versioni, in quanto il Rettore, esaminati gli atti della procedura, con nota del I febbraio 2012 aveva rilevato la mancanza del giudizio sui titoli di alcuni candidati da parte di due dei commissari, invitando gli stessi ad esprimere tale giudizio e la Commissione, ove lo ritenesse opportuno, a riformulare il giudizio finale; nella seconda versione, redatta dopo l’integrazione dei giudizi mancanti, era scomparso il riferimento alla non unanimità del giudizio di prevalenza della controinteressata.
Si sono costituite l’Università di Bari e la controinteressata, chiedendo il rigetto del gravame.
Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il decreto rettorale di nomina della controinteressata nel posto messo a concorso, sollevando le medesime censure.
Alla pubblica udienza del 22 maggio 2013 la causa è passata in decisione.
Il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Il primo motivo di impugnazione concerne l’inammissibilità , per tardività rispetto al termine previsto dal bando, della domanda di partecipazione al concorso della vincitrice.
Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 21 dicembre 2010 ed il termine per la presentazione delle domande era di 30 giorni dalla pubblicazione, con scadenza il 20 gennaio 2011; l’art. 3 precisava che la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale poteva essere consegnata o spedita entro il termine indicato e che, nel caso di spedizione, avrebbe fatto fede il timbro di spedizione.
Dall’esame della documentazione prodotta dall’Amministrazione resistente risulta che la domanda della controinteressata è stata regolarmente spedita il 19 gennaio 2011 e, quindi, nei termini, con conseguente infondatezza del primo motivo.
Nel merito i rilievi critici formulati dalla ricorrente circa il giudizio valutativo cui è pervenuta la commissione non appaiono idonei a dimostrare che la procedura comparativa sia risultata viziata nei suoi snodi essenziali e nell’esito finale.
Premesso, infatti, che, trattandosi di valutazioni aventi natura tecnico-discrezionale, il sindacato giurisdizionale può svolgersi anche con la verifica dell’attendibilità delle operazioni tecniche compiute dalla commissione esaminatrice rispetto alla correttezza dei criteri utilizzati e applicati, con la precisazione che resta comunque fermo il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, potendo il giudice amministrativo censurare la sola valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di opinabilità , poichè altrimenti all’apprezzamento opinabile dell’Amministrazione sostituirebbe quello proprio e altrettanto opinabile (ex plurimis, C.d.S., Sez. VI, 6 febbraio 2009, n. 694; C.d.S., Sez. VI, 4 settembre 2007, n. 4635; Sez. IV, 13 ottobre 2003, n. 6201), nel caso di specie le censure d’incongruità e di insufficienza motivazionale dedotte dall’odierna ricorrente non possono trovare accoglimento alla luce del vaglio concreto dell’operato della commissione.
La selezione in esame, indetta con decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Bari del 15 dicembre 2010, è soggetta all’applicazione del D.M. n. 89 del 2009, che detta i criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche nelle procedure comparative per il reclutamento dei ricercatori che siano bandite successivamente all’entrata in vigore del D.l. n. 180 del 2008.
Ai sensi dell’art. 2, primo comma, del D.M. n. 89 del 2009, le commissioni giudicatrici “effettuano analiticamente la valutazione comparativa dei titoli dei candidati” sulla base degli elementi ivi elencati, dal n. I) al n. X): titolo di dottore di ricerca, attività didattica a livello universitario, attività di formazione e ricerca presso istituti pubblici e privati, attività in campo clinico, attività progettuale, organizzazione e direzione di gruppi di ricerca, titolarità di brevetti, partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni, conseguimento di premi e riconoscimenti per la ricerca.
Il terzo comma dell’art. 2 precisa che la valutazione di ciascuno dei predetti elementi deve essere effettuata “considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato”.
L’art. 3, secondo comma, dello stesso decreto stabilisce poi i parametri mediante i quali le commissioni di concorso effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche. Essi sono, nell’ordine (e senza prevalenza dell’uno sull’altro):
– l’originalità , l’innovatività e l’importanza “di ciascuna pubblicazione scientifica”;
– la congruenza “di ciascuna pubblicazione” con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari correlate;
– la rilevanza scientifica della collocazione editoriale e la diffusione nella comunità scientifica “di ciascuna pubblicazione”;
– la “determinazione analitica” dell’apporto individuale del candidato ad eventuali lavori in collaborazione.
Inoltre, ai sensi del terzo comma dell’art. 3, le commissioni giudicatrici devono valutare globalmente “la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa”.
Nella fattispecie, peraltro, l’art. 7 del bando di concorso riproduce pedissequamente i criteri di valutazione di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. n. 89 del 2009, che dunque costituiscono anche lex specialis della procedura.
La recente giurisprudenza formatasi sulle disposizioni del D.M. n. 89 del 2009, anche di questa Sezione, ha affermato, in termini condivisibili, che i giudizi resi dalla commissione sui titoli, quando risultino generici e non diano conto nè dell’oggetto concreto della valutazione (con riferimento ai singoli candidati ed ai singoli elementi indicati dall’art. 2 del decreto ministeriale), nè del criterio valutativo utilizzato e della significatività di ciascun elemento per l’attività di ricerca, ma si limitino a differenziare i candidati con l’utilizzo apodittico di aggettivazioni riferite ai predetti elementi, più o meno favorevoli e non correlate alle situazioni di fatto che intendono connotare ed al metro valutativo utilizzato, finiscono per essere non verificabili, contrastanti con la ratio di massima trasparenza che sta alla base delle vincolanti prescrizioni del D.M. n. 89 del 2009 e, pertanto, illegittimi (cfr. TAR Puglia, Bari, sez I., 25 gennaio 2012, n. 391; TAR Calabria, Reggio Calabria, 11 agosto 2011 n. 653; TAR Lombardia, Milano, sez. I, 25 gennaio 2011 n. 195).
Deve ritenersi dunque superato il risalente orientamento giurisprudenziale, anteriore al D.M. n. 89 del 2009, secondo il quale nelle procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario non occorrerebbe una valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni, essendo viceversa sufficiente un accertamento globale e complessivo, finalizzato a verificare l’attitudine dei candidati alla ricerca scientifica.
In contrario, il Collegio rileva che la valutazione della “consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa”, ossia quella valutazione globale degli scritti del candidato che un tempo la giurisprudenza riteneva sufficiente, è oggi tuttora prescritta dal terzo comma dell’art. 3 del D.M. n. 89 del 2009, ma deve aggiungersi e seguire (in questo senso depone, nel terzo comma, l’utilizzo dell’avverbio “altresì”) alla presupposta disamina analitica di ciascuna pubblicazione, ormai necessaria per tutti i candidati.
In altri termini, le commissioni devono innanzitutto effettuare la delibazione dei titoli e delle pubblicazioni valutabili per ciascun candidato, indicando puntualmente gli uni e le altre; poi devono formulare la valutazione comparativa avente ad oggetto ogni singolo titolo ed ogni singola pubblicazione, in base ai parametri di giudizio fissati dagli artt. 2 e 3 del D.M. n. 89 del 2009; infine, devono pronunciarsi sul valore complessivo dei curricula e della produzione scientifica dei candidati.
Nel caso in esame deve rilevarsi che la commissione ha provveduto all’esame analitico dei titoli e delle pubblicazioni valutabili per ogni candidato, redigendo apposito schema nel quale sono state collocate, sulla linea verticale, tutte le pubblicazioni ammesse alla valutazione, e i vari parametri da considerare singolarmente ai fini della valutazione (originalità -innovatività -importanza, congruenza con il settore scientifico-disciplinare, rilevanza scientifica della collocazione editoriale, apporto individuale); ha quindi espresso un giudizio per ogni singolo parametro di ogni pubblicazione di ciascun candidato, redigendo, infine, il giudizio complessivo sintetico, individuale (in alcuni casi a seguito dell’integrazione richiesta dal Rettore) e collegiale, delle pubblicazioni e dei titoli.
Il procedimento seguito risulta quindi rispettoso della disciplina tratteggiata, essendo stati seguiti tutti i passaggi essenziali della complessiva valutazione della produzione scientifica di ogni candidato.
Nè può sostenersi che la motivazione del giudizio consista in una mera aggettivazione priva di riferimento concreto, poichè i giudizi espressi, in quanto inseriti nella griglia, vanno correlati con il parametro soprastante, di modo che la valutazione complessiva costituisce la risultante di quella operata con riferimento a ogni singola voce (e quindi, ad es., la pubblicazione potrà risultare buona per originalità , discreta con riferimento alla congruenza, sufficiente come collocazione scientifica, e di maggiore o minore rilevanza per l’apporto individuale nei lavori collettanei).
Nello stesso senso va anche evidenziato che i parametri sono a loro volta suscettibili di verifica poichè, ad esempio, la collocazione scientifica è desumibile dalla quotazione della rivista in cui appare il contributo, l’apporto individuale è misurabile dalla collocazione del nome nell’ordine degli autori, la congruenza con il settore è verificabile in relazione all’argomento trattato.
L’integrazione di tutti i parametri menzionati ha in tal modo composto il giudizio sintetico di ciascun commissario e quello collegiale, costituendone adeguato supporto motivazionale.
Ciò premesso in linea generale, vanno esaminate le doglianze sollevate dalla ricorrente con riferimento alla omessa valutazione di alcuni suoi titoli e pubblicazioni.
Al riguardo va osservato innanzitutto che dalla lettura dei verbali della procedura emerge con chiarezza come il giudizio di prevalenza della controinteressata sia stato fondato dalla Commissione non tanto sulla consistenza quantitativa della produzione scientifica, quanto su un distacco qualitativo evidenziato dalla maggiore originalità e importanza rilevate dalla valutazione delle pubblicazioni; specularmente nei confronti della ricorrente non è stata ravvisata una carenza del curriculum o del numero delle pubblicazioni, essendole stati riconosciuti, nei giudizi complessivi, un iter formativo completo e una produzione vasta e rilevante, nell’ambito della quale, tuttavia, sono state segnalate una minore originalità , alcune inesattezze e ambiguità e, nel complesso, carenze metodologiche.
Tali considerazioni conducono a ritenere che la censura, così come formulata, non fa emergere incongruenze ed illogicità nell’operato della Commissione, il cui giudizio finale non risulta pertanto contraddetto.
Per completezza vanno comunque esaminate le specifiche doglianze.
Con riferimento ai titoli, la ricorrente ha dedotto la mancata considerazione del titolo di cultore della materia, dell’attività di tutorato, dell’ammissione ad un corso di dottorato e del superamento di procedure selettive pubbliche.
La Commissione, nel verbale 3 del 23 novembre 2011, ha recepito pedissequamente le disposizioni del D.M. 89/2009, secondo cui costituiscono titoli valutabili nei concorsi per il reclutamento dei ricercatori universitari il titolo di dottore di ricerca o equivalente, lo svolgimento di attività didattica a livello universitario, la prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, lo svolgimento di attività di ricerca, l’organizzazione di gruppi di ricerca, la partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni.
Sulla base di tali disposizioni la Commissione ha selezionato, con riferimento alla dott.ssa Boccuzzi, i seguenti titoli oggetto di valutazione: dottorato di ricerca, attività seminariale, assegno di ricerca biennale, incarico di responsabile con funzioni direttive di progetti di ricerca nazionali in campo lessicografico, coordinamento di una equipe di ricerca finalizzata al progetto “Nuovo Dizionario Generale Bilingue”, partecipazione in qualità di relatore a numerosi convegni nazionali e internazionali.
Non rientrano, invece, tra i titoli valutabili secondo la normativa vigente, recepita dalla Commissione nella redazione dei criteri di valutazione, i titoli la cui mancata considerazione è stata lamentata dalla ricorrente, ovvero il titolo di cultore della materia, le idoneità conseguite in alcune selezioni pubbliche e i contratti di collaborazione continuata e continuativa.
Ne consegue l’infondatezza della relativa censura.
Quanto, poi, all’esclusione dalla valutazione di alcune pubblicazioni della ricorrente, ovvero le traduzioni e le recensioni, dall’esame dei verbali della procedura si rileva che tali elaborati non sono stati esclusi ma ammessi tra quelli valutabili e che, tuttavia, nell’analisi degli stessi non si è potuto attribuire un giudizio alla luce dei criteri sopra menzionati non essendo tali pubblicazioni corredate da commento critico; allo stesso modo non sono state oggetto di giudizio le recensioni.
Il percorso logico-valutativo seguito dalla commissione non presenta, pertanto, le incongruenze lamentate dalla ricorrente, avendo dato adeguato conto della mancata attribuzione di punteggio a traduzioni e recensioni che non costituiscono, in difetto di integrazione contenutistica da parte dell’autore che evidenzi un apporto scientifico dello stesso, una manifestazione dell’attività scientifica di ricerca ed elaborazione personale.
Vanno quindi esaminate le contestazioni afferenti al difetto di motivazione in ordine al giudizio deteriore espresso nei confronti della ricorrente in considerazione della debolezza sotto il profilo metodologico della produzione scientifica esaminata.
In primo luogo va evidenziato, al riguardo, che dalla lettura dei giudizi non si rileva la divergenza, sottolineata dalla ricorrente, tra i giudizi complessivi e finali formulati prima dell’integrazione richiesta dal Rettore con riferimento al giudizio di due dei commissari sui titoli e quelli successivi alla stessa: in entrambi si legge, infatti, che le pubblicazioni richiederebbero “un più rigoroso approfondimento sul piano metodologico”, sicchè l’aspetto critico dirimente ai fini del giudizio finale è rimasto invariato.
La doglianza è poi smentita dall’esame dei giudizi dei singoli commissari e dal giudizio della commissione sui titoli e sulle pubblicazioni, in cui si evidenziano le attività scientifiche e didattiche svolte e i titoli ritenuti rilevanti per entrambe le candidate; è sulla base di tutti i suddetti elementi che è stato formulato il giudizio sulla ricorrente e naturalmente sugli altri candidati.
In particolare con riferimento alla ricorrente la Commissione, sia nella valutazione della produzione scientifica che nel giudizio complessivo finale, ha evidenziato che “la vasta produzione scientifica, attinente al SSD oggetto della presente valutazione comparativa, meriterebbe un più rigoroso approfondimento sotto il profilo critico e metodologico” (prof.ssa Conenna); che l’iter formativo e la produzione scientifica della candidata sono particolarmente attinenti al SSD oggetto della presente valutazione comparativa e di rilievo sono “le doti di coordinamento e di organizzazione nell’ambito del gruppo di ricerca” (prof. Vinti); che dai titoli e dalle pubblicazioni emerge un impegno costante nella ricerca ma “risulta necessario un consolidamento del metodo critico e analitico” (prof.ssa Celotti); la produzione della ricorrente è stata quindi giudicata “quantitativamente rilevante, ma meno soddisfacente sul piano metodologico” (giudizio finale collegiale).
Di contro nel giudizio sulla produzione della dott.ssa Silletti è stata rilevata l’originalità e l’uso di strumenti critici appropriati (prof.ssa Conenna), “la qualità della produzione scientifica” (prof. Vinti), “un solido profilo metodologico e ottima capacità analitica e critica” (prof.ssa Celotti); nel giudizio collegiale si è evidenziata l’originalità , la predisposizione per la ricerca e la padronanza metodologica, a sostegno del giudizio qualitativamente superiore rispetto agli altri candidati.
Tali elementi rispecchiano fedelmente quanto emerge dalla produzione scientifica delle candidate, esaminando la quale si riscontra che la ricorrente ha riportato, su 24 pubblicazioni, con riferimento al parametro della originalità , novità e importanza, 11 giudizi di “sufficiente”, 9 di “buono”, 3 di “scarso” e 1 di “ottimo”, mentre la controinteressata, su 11 pubblicazioni, presenta 8 valutazioni di “ottimo”, 2 di “buono” e 1 di “sufficiente”.
La valutazione analitica della produzione scientifica supporta, pertanto, il giudizio complessivo che ha evidenziato la superiore originalità delle pubblicazioni della contro interessata.
Le considerazioni espresse dalla commissione si rivelano quindi aderenti ai dati emergenti dagli atti e idonee a supportare il giudizio di prevalenza della dott.ssa Silletti.
Raffrontando i giudizi di cui ai verbali non si ravvisano evidenti illogicità , irrazionalità o manifeste disparità tali da configurare un palese eccesso di potere censurabile sul piano della legittimità .
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Le spese processuali possono essere integralmente compensate, avuto riguardo alla particolare complessità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)