1. Leggi, decreti, regolamenti – Energia da fonti rinnovabili – Regolamento regionale – Impianti – Autorizzazione unica – Applicazione – Regime transitorio – Presupposti  – Fattispecie 
2. Leggi, decreti,  regolamenti, Provvedimento amministrativo – disciplina applicabile – Principio generale tempus regit actum
3. Procedimento amministrativo – Vizi di legittimità  – Molteplicità  – Annullamento – Presupposti

1. Il regolamento regionale n. 24/2010, ai sensi dell’art. 5 dello stesso, non si applica a tutti gli impianti di energia da fonti rinnovabili per i quali, alla data della sua entrata in vigore risultino sussistenti, contestualmente, i seguenti presupposti: a) realizzazione della soluzione di connessione dell’impianto alla rete nazionale; b) avvenuta emanazione dei prescritti pareri ambientali (nel caso di specie, essendo, invece, applicabile la disciplina dettata dal regolamento regionale richiamato – in quanto  mancava la prova dell’avveneuta soluzione di connessione –  l’impianto risulta progettato in violazione delle distanze minime dalle aree edificabili ivi previste. 
2. Secondo il generale principio tempus regit actum, l’atto amministrativo deve essere adottato secondo le regole applicabili – anche se sopravvenute all’avvio del procedimento – al momento dell’emanazione del provvedimento finale.
3.  Secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, qualora un provvedimento amministrativo sia fondato su una pluralità  di motivi, l’annullamento del provvedimento i presupposti per il suo annullamento sussistono soltanto quando tutte le motivazioni concorrono a determinarne l’illegittimità , ben potendo accadere, viceversa, che l’eventuale illegittimità  di uno o di alcuno di essi non sia sufficiente a determinare l’annullamento quando gli altri motivi siano comunque idonei a giustificare la decisione amministrativa adottata ( nel caso di specie, la censura relativa al parere emanato dalla commissione centrale del paesaggio del Comune di Cerignola in quanto emanato sebbene in assenza di vincoli dell’area di interesse, non costituisce motivo sufficiente al suo annullamento, atteso che lo stesso fondava sulla incompatibilità  dle progetto con le distanze minime dalle aree edificabili previste dal regolamento regionale n. 24/2010 applicabile al procedimento de quo). 

N. 01235/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00581/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 581 del 2012, proposto da: 
Energy Sun Company S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Scillitani e Stefania Di Pietro, con domicilio eletto presso l’avv. Marco Scillitani in Bari, via Francesco Crispi 14; 

contro
Comune di Cerignola, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giuliana Nitti, con domicilio eletto presso l’avv. Raffaele De Robertis in Bari, via Davanzati, 33; 
Regione Puglia; 

per l’annullamento
del verbale n. 31, seduta del 16/12/11 della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Cerignola e di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cerignola;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 giugno 2013 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Marco Scillitani e Giuliana Nitti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la Energy Sun Company s.r.l. ha impugnato il verbale con il quale la Commissione Locale per il Paesaggio ha negato il nulla-osta alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte fotovoltaica nel Comune di Cerignola.
La ricorrente ha esposto di avere presentato in data 30 dicembre 2009 l’istanza per l’autorizzazione dell’impianto, assentito con certificazione di conformità  dal Dirigente del Settore Edilizia privata, ambiente e verde pubblico del Comune; nei mesi successivi, tuttavia, il Comune aveva richiesto alla società  il nulla-osta della Commissione Locale per il Paesaggio, che era stato negato.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure:
1. violazione degli artt. 136, 137 e 146 D.Lgs. 42/2004 e del R.R. 24/2010, non essendo il terreno, classificato dal PUTT come ambito “E”, sottoposto ad alcun vincolo, ed essendo inapplicabile la distanza minima dalle aree edificabili prevista dal R.R. 24/2010, entrato in vigore quando il progetto aveva già  ottenuto la soluzione di connessione dal gestore della rete, con conseguente applicabilità  della disciplina previgente;
2. violazione dell’art. 3 L. 241/90, genericità  della motivazione, essendo il parere negativo fondato sulla collocazione dell’intervento ” a ridosso” di una zona di rilevante interesse biologico-naturalistico e “in prossimità ” di beni tutelati dal D.Lgs. 42/2004, senza alcuna ulteriore specificazione;
3. eccesso di potere per travisamento del fatto, essendo stata ritenuta ostativa l’intersezione tra l’impianto e alcune componenti del sistema geomorfologico tutelate dal PUTT (cigli di scarpate – ATD e piana alluvionale – conche e depressioni alluvionali) e risultanti dalla vecchia cartografia, non più attuale;
4. eccesso di potere per illogicità  della motivazione, in quanto nel parere era stata rilevata la presenza di altri due parchi fotovoltaici in relazione ai quali la Commissione si era già  espressa negativamente e che, pertanto, non erano stati realizzati.
Si è costituito il Comune di Cerignola eccependo la irricevibilità  ed inammissibilità  del ricorso e chiedendone comunque il rigetto.
Alla pubblica udienza del 5 giugno 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Può prescindersi dall’esame delle eccezioni pregiudiziali sollevate dall’Amministrazione resistente essendo il ricorso infondato nel merito.
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto l’inapplicabilità  delle disposizioni del Testo unico dei beni culturali e del Regolamento regionale 24/2010, rilevando, da un lato, l’assenza di vincoli sull’area individuata per l’installazione degli impianti, dall’altro la completezza dell’istruttoria e la formazione del titolo abilitativo prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina.
Assume rilievo dirimente l’esame di tale ultimo aspetto.
La disciplina transitoria in ordine ai procedimenti avviati per l’autorizzazione degli impianti di energia da fonte rinnovabile è contenuta nell’art. 5 del R.R. 24/2010, secondo il quale il regolamento non si applica ai procedimenti “riferiti a progetti completi della soluzione di connessione di cui al punto 13 lett. f) della parte III delle linee guida emanate con D.M. 10 settembre 2010 e per i quali a tale data siano intervenuti i prescritti pareri ambientali”; come risulta evidente dalla lettura del testo, ai fini dell’esonero dall’applicazione della nuova disciplina le due condizioni indicate devono concorrere.
Nel caso di specie l’esonero dall’applicazione del regolamento n. 24/2010 non può operare non essendovi prova dell’avvenuta predisposizione della soluzione di connessione in data anteriore all’entrata in vigore del R.R. 24/2010 e non essendo intervenuto il parere ambientale prima di tale data.
Pertanto, legittimamente l’Amministrazione ha applicato la nuova disciplina regionale di cui al regolamento n. 24/2010 all’istanza presentata dalla società  ricorrente, con conseguente rilievo ostativo rispetto alla realizzazione dell’impianto del mancato rispetto della distanza superiore al buffer di 1 km dalle aree edificabili.
Tale soluzione, peraltro, risulta anche coerente con il principio tempus regit actum, secondo il quale ai procedimenti amministrativi si applica, in linea generale, la normativa sopravvenuta, vigente al momento dell’adozione del provvedimento finale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 settembre 2011, n. 5154 e Cons. Stato, Sez. IV, 28 settembre 2009, n. 5835).
Il motivo va quindi respinto.
Il mancato rispetto della distanza minima dalle aree edificabili costituisce ragione già  di per sè autonomamente idonea a sorreggere il parere negativo impugnato, di tal che l’esame degli ulteriori vizi dedotti non potrebbe condurre comunque all’accoglimento del gravame.
Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, infatti, allorchè un atto è fondato su una pluralità  di motivi, l’eventuale illegittimità  di uno o di alcuno di essi non è sufficiente a determinare l’annullamento quando gli altri siano sufficienti a giustificare la decisione amministrativa adottata (ex multis, C.d.S., Sez. IV, n. 551 del 1998; TAR Lazio, Roma, n. 7134 del 2005).
In ogni caso, nelle ulteriori doglianze e, in particolare, nella terza, la ricorrente ha dedotto in modo del tutto generico l’inesistenza attuale delle componenti del sistema geomorfologico tutelate dal PUTT (cigli di scarpate – ATD e piana alluvionale – conche e depressioni alluvionali) richiamate nel parere impugnato e risultanti dalla vecchia cartografia.
Con riferimento a tali circostanziati assunti la ricorrente non ha mosso puntuali contestazioni, nè ha dimostrato l’erroneità  dei dati di fatto che supportano la motivazione del diniego.
Deve quindi ritenersi che la ponderazione da parte dell’Amministrazione degli interessi interferenti nella fattispecie sia corretta, in quanto fondata su una sufficiente ricostruzione e valutazione degli elementi in fatto rilevanti del caso concreto, che costituiscono adeguato supporto motivazionale del provvedimento negativo, con conseguente infondatezza delle contestazioni svolte in ricorso.
Il ricorso va quindi respinto.
Le modifiche intervenute nella disciplina applicabile giustificano comunque la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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