1. Processo amministrativo – giudizio impugnatorio – Interesse – Censure riguardanti l’aggravio del procedimento – Ove non sia in questione il ritardo della p.A. – Inammissibilità
2. Edilizia e urbanistica – Approvazione del PUG – Competenze regionali – L.R. n. 20/2001, art. 11, co.7 – Ridimensionamento indici edilizi – Legittimità
3. Edilizia e urbanistica – Approvazione del PUG – Finalità – Fattispecie
1. Se l’Amministrazione, nell’ambito di un procedimento di approvazione del PUG, attui adempimenti tendenti ad estendere la pubblicità degli atti, pur se ciò non sia previsto dalla legge, tale contegno non si presta ad essere censurato per presunto aggravio del procedimento (e il relativo motivo di ricorso dev’essere dichiarato inammissibile) ove non sia in contestazione il ritardo nell’adozione degli atti da parte della p.A..
2. In sede di approvazione del PUG la Regione può verificare le scelte della pianificazione comunale suscettibili di interferire con interessi di rilevanza regionale: in tale ambito rientra anche il ridimensionamento dell’indice di fabbricabilità che è delineato sulla base del fabbisogno residenziale ed è motivato sul punto della salvaguardia dei beni paesaggistici del territorio urbano e lo sviluppo sostenibile delle città .
3. Il potere di pianificazione non riguarda soltanto l’edificazione dei suoli ma realizza anche finalità economico-sociali della comunità locale (ragione per la quale, nella specie, il TAR ha ritenuto legittimo il decremento degli indici edificatori nella zona d’interesse del ricorrente, pur se circondata da edifici multipiano, giacchè il ridetto ridimensionamento aveva interessato la quasi totalità delle zone edificabili della città ed era frutto di sovrastime effettuate in passato).
N. 01232/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00509/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 509 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Fra.Ger Building S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Renata Spagnuolo Vigorita e Amedeo Bottaro, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Piccini, 66;
contro
Comune di Trani;
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sabina Ornella Di Lecce e Anna Bucci, con domicilio eletto presso la prima in Bari, via Dalmazia 70;
Provincia di Bari, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sabatino Minucci e Rosa Dipierro, con domicilio eletto presso il primo in Bari, Lungomare Nazario Sauro 29;
per l’annullamento
dell’avviso pubblico del 7.11.2008 pubblicato dal Comune di Trani, all’albo pretorio per sessanta giorni consecutivi, con cui l’Amministrazione Comunale ha reso noto il deposito presso l’Ufficio Tecnico Comunale, per sessanta giorni, dei verbali della Conferenza di Servizi nonchè di tutta la documentazione afferente al P.U.G. della Città di Trani, elaborata in conseguenza della Conferenza di Servizi;
della deliberazione di Giunta Regionale dell’1.8.2008 n. 1480, pubblicata sul BURP n. 142 del 12.9.2008, concernente il controllo di compatibilità del P.U.G. del Comune di Trani ai sensi della L.R. n. 20/2001 artt.11 commi 7/8;
di ogni altro atto ad esso preordinato, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e della Provincia di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott. Francesca Petrucciani;
Uditi per le parti nell’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2013 i difensori avv.ti Amedeo Bottaro, Anna Bucci e Rosa Dipierro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe la Fra.Ger Building s.r.l. ha impugnato gli atti del procedimento di adozione e approvazione del Piano urbanistico generale della città di Trani.
La ricorrente ha esposto di essere proprietaria di una vasta aerea sita nel territorio del Comune di Trani, composta di varie particelle, che nel precedente piano regolatore generale del 1971 erano destinate, complessivamente, a zona verde per attrezzature collettive-centro assistenziale-cinema, zona sportiva, viabilità di P.R.G., chiesa, parcheggio, verde parco, piazza o parcheggio di uso pubblico, ospedale; decaduti tali vincoli per infruttuoso decorso del termine per l’attuazione delle destinazioni previste, la ricorrente aveva chiesto la ritipizzazione dell’area che, in quanto collocata nel centro cittadino, in zona quasi completamente edificata ed integralmente urbanizzata, avrebbe dovuto essere qualificata come zona edificatoria di completamento, come avvenuto per i suoli confinanti e limitrofi.
A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione comunale la ricorrente aveva proposto ricorso ma la causa era stata abbandonata perchè, nelle more del giudizio, il Comune, con la delibera 33/2005, aveva definito l’area come zona a vincolo urbanistico caducato ad alta densità edilizia, con indice di fabbricabilità di 3 mc/mq; la destinazione veniva poi recepita dal nuovo Piano urbanistico generale, adottato con delibera 29/2006.
Trasmesso il Piano alla Regione, la Giunta Regionale, con delibera 1480/2008, aveva rilevato un sovradimensionamento della previsione di edilizia abitativa, di tal che il Comune aveva promosso la Conferenza di servizi finalizzata, secondo l’art. 11 L.R. 20/2001, ad indicare le modifiche necessarie ai fini del controllo positivo.
All’esito della Conferenza di servizi la Regione era pervenuta al controllo positivo del P.U.G., ma la disciplina edilizia dell’area di proprietà della ricorrente era stata modificata, con riduzione dell’indice di fabbricabilità da 3 mc/mq a 2 mc/mq.
A sostegno del ricorso sono state dedotte le seguenti censure:
1. violazione dell’art. 1 L. 241/90 e dell’art. 11 L.R. 20/2001, per l’aggravio del procedimento arrecato dall’avviso pubblico impugnato, con il quale il Comune ha reso noto il deposito dei verbali della conferenza di servizi, senza che ciò fosse richiesto da alcuna disposizione di legge e senza che fosse prevista una partecipazione procedimentale degli interessati;
2. illegittimità , che vizia per derivazione tutti gli atti successivi e conseguenti, della deliberazione di G.R. n. 1480/2008 e delle modifiche dalla Regione Puglia in sede di Conferenza di servizi, incompetenza della Regione Puglia, violazione dell’art. 11, comma 7, L.R. 20/2001, eccesso di potere sotto vari profili, dovendo la Regione verificare esclusivamente la conformità del Piano in itinere agli strumenti regionali di pianificazione territoriale, e rispetto agli indirizzi della programmazione socio-economica e territoriale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 267/2000, mentre, nel caso di specie, la Regione aveva riscontrato il sovradimensionamento del fabbisogno abitativo previsto dal Piano, ingerendosi in materia di competenza comunale;
3. illegittimità , che vizia per derivazione tutti gli atti successivi e conseguenti, della deliberazione di G.R. n. 1480/2008 e delle modifiche indicate dalla Regione Puglia in sede di Conferenza di servizi, incompetenza della Regione Puglia, violazione del PUTT/P, eccesso di potere sotto vari profili, in quanto la riduzione dell’indice di fabbricabilità non poteva dirsi giustificata trattandosi di un’area circondata da lottizzazioni ed edifici multipiano e priva di beni ambientali e paesaggistici;
4. illegittimità propria e derivata delle determinazioni assunte in sede di Conferenza di servizi e dei conseguenti adeguamenti ad esse contenuti nelle NTA e negli elaborati grafici del P.U.G., violazione degli artt. 2 e 14 L.R. 20/2001, violazione del principio di perequazione, violazione dei principi generali in materia di pianificazione, eccesso di potere sotto vari profili, avendo il Comune recepito le modifiche suggerite dalla Regione senza esplicitare le ragioni di contrasto tra le precedenti soluzioni e gli strumenti regionali di pianificazione e creando disomogeneità e sperequazione rispetto alle aree circostanti alle quali lo stesso P.U.G. ha assegnato l’indice di fabbricabilità territoriale di 6 mc/mq.
Si sono costituite la Regione Puglia e la Provincia di Bari chiedendo il rigetto del ricorso.
Con motivi aggiunti affidati alle medesime censure la ricorrente ha impugnato la delibera del Consiglio comunale n. 8/2009 che ha approvato definitivamente il nuovo P.U.G. e la delibera di Giunta Regionale n. 184/2009 avente ad oggetto il controllo di compatibilità sul Piano.
Alla pubblica udienza del 22 maggio 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Il primo motivo si incentra sull’aggravio che sarebbe stato arrecato al procedimento dall’avviso pubblico impugnato, con il quale il Comune ha reso noto il deposito dei verbali della conferenza di servizi, senza che ciò fosse richiesto da alcuna disposizione di legge e senza che fosse prevista una partecipazione procedimentale degli interessati.
In merito deve evidenziarsi in primo luogo la inammissibilità di tale censura, di rilievo esclusivamente formale: tale adempimento, infatti, ha consentito una maggiore pubblicità degli atti propedeutici all’approvazione del piano, senza arrecare alcun pregiudizio ai soggetti interessati, di tal che non è ravvisabile alcun interesse della ricorrente a contestarne l’illegittimità , anche considerato che il ricorso non ha ad oggetto inerzie o ritardi dell’Amministrazione.
Quanto, poi, al difetto di partecipazione procedimentale, come già il Collegio ha avuto modo di osservare in altri pronunciamenti riguardanti il nuovo P.U.G. di Trani (sentenze nn. 4270, 4273 e 4278 del 2010), la questione va affrontata tenendo presente che nella Regione Puglia, ove sia necessario apportare al P.U.G. adottato delle modifiche necessarie per renderlo compatibile con gli strumenti di pianificazione regionale, si deve seguire la procedura di cui all’art. 11 L.R. 20/01, che non prevede la ripubblicazione del P.U.G. e che non fa alcuna distinzione tra i vari tipi di modifiche che la Regione o la Provincia richiedano di apportare allo stesso.
L’art. 11 L.R. 20/01, al comma 12, impone al Consiglio Comunale di approvare in via definitiva il P.U.G. “in conformità alle deliberazioni della Giunta Regionale e/o della Giunta provinciale di compatibilità e/o adeguamento di cui al comma 11 ovvero all’esito dell’inutile decorso del termine di cui ai comma 8 e 11”. Pare quindi evidente che, laddove il P.U.G. adottato sia dichiarato non compatibile con gli strumenti sovracomunali e venga indetta la Conferenza di Servizi di cui al comma 9, tale P.U.G. potrà essere legittimamente approvato in via definitiva solo nella versione che costituisce mera esecuzione delle determinazioni di adeguamento della Giunta Regionale e della Giunta Provinciale: in tale situazione l’apporto collaborativo dei privati si prospetterebbe come assolutamente inutile, non residuando in capo al Comune, nella fase di approvazione definitiva, alcuna discrezionalità sulle modifiche necessarie all’adeguamento, se non quella insita nella possibilità di scegliere tra l’accettare o il rifiutare in toto le indicazioni emergenti dalle determinazioni di adeguamento.
2. E’ del pari infondato il secondo motivo, con il quale si contesta la illegittimità della delibera di Giunta Regionale n. 1480 del I agosto 2008, e la conseguente illegittimità derivata degli atti successivi che tale delibera avrebbero acriticamente recepito, avendo la stessa compiuto un controllo esulante dalle competenze regionali come delineate dall’art. 11 della L.R. 20/01.
La ricorrente lamenta che la Regione avrebbe indebitamente rilevato il sovradimensionamento del nuovo P.U.G., inducendo così il Comune di Trani a ridurre drasticamente gli indici di edificabilità impressi alle varie zone edificabili del territorio comunale, tra le quali anche quella in cui si trovano i terreni di proprietà della ricorrente.
Questo Tribunale, nelle precedenti pronunce che hanno avuto ad oggetto il PUG di Trani (tra le altre, sul punto, la n. 4274/2010), ha osservato che i rilievi effettuati dalla Giunta Regionale non hanno travalicato i limiti entro i quali la L.R. 20/01 ammette oggi il controllo della Regione e della Provincia sul contenuto del Piano Urbanistico Generale, controllo che deve essere effettuato con riferimento, rispettivamente, agli strumenti di pianificazione regionale e provinciale.
In fatto risulta che i fondi di proprietà della ricorrente sono situati a ridosso della ferrovia e sono rimasti inedificati, quantunque collocati nell’abitato del Comune, perchè inizialmente soggetti a vincoli poi caducati; il P.U.G. adottato includeva tali suoli all’interno di un comparto, denominato Cp/36 e Cp/37, attribuendo al comparto un indice di fabbricabilità fondiario unico, pari a 3 mc/mq; il nuovo P.U.G. adeguato alle indicazioni della Conferenza di Servizi, indetta in esito alla dichiarazione di non compatibilità espressa dalla D.G.R. 1480/08, ha ridotto l’indice di fabbricabilità fondiario a 2 mc/mq per i suoli in questione.
Con la D.G.R. n. 1480 del I agosto 2008 la Regione ha rilevato, al capitolo 2.3, rubricato “Aspetti di valenza urbanistica”, il sovradimensionamento del Piano rispetto al fabbisogno residenziale previsto, evidenziando che il numero di vani ipotizzato era sproporzionato in rapporto alla previsione di crescita della popolazione nel 2020; nel corso della conferenza di servizi la Regione ha rappresentato, altresì, che “ancorchè derivante dalle previsioni del P.R.G. vigente, che stabiliva iff pari a 4,5 mc/mq e 7 mc/mq rispettivamente per le maglie a ridosso della SS 16 (zona semintensiva) e per le maglie a ridosso della ferrovia (zona intensiva), l’Ift di comparto pari a 3 mc/mq previsto dal PUG per la zona compresa tra la S.S. 16 e la ferrovia configuri densità insediative di fatto insostenibili. Ciò in conseguenza della necessità di riservare a servizi non solo le aree di cui al D.M. 1444/68 ma anche parte del fabbisogno pregresso (10% della superficie territoriale del comparto come previsto dal PUG) e del precipuo fine, già condiviso dalla Conferenza, di salvaguardare aree immediatamente limitrofe alla fascia costiera. La Regione, pertanto, chiede al Comune di ridurre l’Ift del comparto in tali zone per migliorare la qualità insediativa nella fascia destinata a residenza ad “alta densità “, nella zona a ridosso della ferrovia (evitando l’effetto barriera, garantendo sufficienti coni visuali e indici di permeabilità e piantumazione dei lotti edificabili)”.
L’esame di tali atti induce a ritenere che la Regione e la Conferenza di Servizi non abbiano travalicato i limiti del sindacato loro attribuito dall’art. 11 comma 7 L.R. 20/01.
La norma devolve alla Regione il controllo di compatibilità del PUG con gli strumenti di pianificazione regionale, al fine di garantire all’ente la possibilità di verifica delle scelte della pianificazione comunale suscettibili di interferire con interessi di rilevanza regionale: ciò è reso evidente dal rinvio dell’art. 11 comma 7 alla possibilità di effettuare il controllo di compatibilità con gli indirizzi regionali di programmazione socio-economica, controllo che, in quanto tale, è più ampio di quello riferito ai singoli strumenti di pianificazione territoriale.
Ritiene pertanto il Collegio, in conformità ai precedenti citati, che l’art. 11 comma 7 L.R. 20/01 debba correttamente interpretarsi nel senso che il controllo di compatibilità deve essere svolto con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale regionale in quanto strumenti che normalmente recepiscono gli indirizzi regionali di programmazione socio-economica, la cui diretta applicazione è però fatta salva in ogni caso con una norma di chiusura.
Infatti il ridimensionamento degli indici di fabbricabilità sulla base del fabbisogno residenziale, il disegno della viabilità e dei comparti, il controllo delle nuove costruzioni rientrano pienamente in tale espressa previsione normativa.
Ciò tanto più quando, come nel caso di specie, le modifiche siano state dettate dalla esigenza di tutelare i beni paesaggistici di vario tipo presenti all’interno del territorio urbano, di salvaguardare uno sviluppo regionale sostenibile, nonchè di garantire uno sviluppo del territorio comunale coerente con l’identità storica, culturale e ambientale dell’insediamento; tali esigenze, infatti, attengono a valori che non sono riferibili al territorio della singola comunità locale, e che pertanto trovano adeguata tutela in sede regionale (T.A.R. Bari, n. 4274/2010).
La Regione non ha, quindi, travalicato i limiti del sindacato che oggi essa può compiere sul P.U.G. in itinere in base a quanto prevede la L.R. Puglia 20/01, con conseguente infondatezza del motivo.
3. Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato che la riduzione dell’indice di fabbricabilità non sarebbe giustificata nel caso dei suoli di sua proprietà , trattandosi di un’area circondata da lottizzazioni ed edifici multipiano e priva di beni ambientali e paesaggistici.
In particolare la ricorrente ha evidenziato che:
– i suoli in questione rientrano nel territorio costruito del Comune di Tran e quindi non sono assoggettabili ai vincoli del PUTT;
– all’interno degli stessi non insistono beni tutelati dal PUG o dal PUTT;
– la fruizione di beni paesaggistici ubicati in zona limitrofe sarebbe comunque impedita dai numerosi edifici multipiano che circondano l’area, peraltro frapposti anche tra la stessa e il centro storico della città ;
– il rapporto tra spazi aperti ed edificati non sarebbe comunque inciso essendo l’area collocata nel centro abitato già completamente edificato.
In proposito va premesso che, secondo i più recenti arresti della giurisprudenza, “il potere di pianificazione urbanistica del territorio – la cui attribuzione e conformazione normativa è costituzionalmente conferita alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni, ex art. 117, comma terzo, Cost. ed il cui esercizio è normalmente attribuito, pur nel contesto di ulteriori livelli ed ambiti di pianificazione, al Comune – non è limitato alla individuazione delle destinazioni delle zone del territorio comunale, ed in particolare alla possibilità e limiti edificatori delle stesse.
Al contrario, tale potere di pianificazione deve essere rettamente inteso in relazione ad un concetto di urbanistica che non è limitato solo alla disciplina coordinata della edificazione dei suoli (e, al massimo, ai tipi di edilizia, distinti per finalità , in tal modo definiti), ma che, per mezzo della disciplina dell’utilizzo delle aree, realizzi anche finalità economico – sociali della comunità locale (non in contrasto ma anzi in armonico rapporto con analoghi interessi di altre comunità territoriali, regionali e dello Stato), nel quadro di rispetto e positiva attuazione di valori costituzionalmente tutelati. Proprio per tali ragioni, lo stesso legislatore costituzionale, nel novellare l’art. 117 della Costituzione per il tramite della legge cost. n. 3/2001, ha sostituito – al fine di individuare le materie rientranti nella potestà legislativa concorrente Stato – Regioni – il termine “urbanistica”, con la più onnicomprensiva espressione di “governo del territorio”, certamente più aderente, contenutisticamente, alle finalità di pianificazione che oggi devono ricomprendersi nel citato termine di “urbanistica” “(C.d.S., sentenze nn. 2710/2012, 6040/2012).
Nei precedenti citati si è rilevato che l’urbanistica, ed il correlativo esercizio del potere di pianificazione, non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà , così offrendone una visione affatto minimale, ma devono essere ricostruiti come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo, tenendo conto sia delle potenzialità edificatorie dei suoli, sia di valori ambientali e paesaggistici, sia di esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre degli abitanti, sia delle esigenze economico – sociali della comunità radicata sul territorio, sia, in definitiva, del modello di sviluppo che si intende imprimere ai luoghi stessi.
Il potere di pianificazione urbanistica non è funzionale solo all’interesse pubblico all’ordinato sviluppo edilizio del territorio in considerazione delle diverse tipologie di edificazione distinte per finalità (civile abitazione, uffici pubblici, opifici industriali e artigianali, etc.), ma esso è funzionalmente rivolto alla realizzazione contemperata di una pluralità di interessi pubblici, che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti.
Diversamente opinando si priverebbe la pubblica amministrazione di un essenziale strumento di realizzazione di valori costituzionali, quali sono almeno quelli espressi dagli articoli 9, comma secondo, 32, 42, 44, 47, comma secondo, Cost..
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, deve ritenersi che le Amministrazioni coinvolte abbiano fatto corretto uso del potere discrezionale loro attribuito.
Il Comune, infatti, ha apportato al P.U.G. una serie di modifiche per adeguarlo ai rilievi effettuati dalla Regione in sede di controllo di compatibilità .
In particolare, emerge dai verbali della Conferenza di Servizi, indetta ai sensi dell’art. 11 comma 9 L.R. 20/01, che la Regione ha ritenuto che l’indice di comparto di 2 mc/mq è il massimo ammissibile anche nelle aree ad alta densità edilizia, denominate Bs.ad e BSD, del centro edificato, “in considerazione della loro ridotta dimensione e della contiguità a contesti edificati con caratteri identitari e ambientali consolidati, con i quali maggiori densità risulterebbero palesemente disarmoniche. In definitiva tale indice, ancora assai elevato rispetto alla prassi consolidata di definizione degli indici di comparti perequativi nel contesto nazionale e regionale, è da ritenersi nel caso di Trani ammissibile, tenuto conto dello stato giuridico come rinveniente dal P.R.G. vigente e dalle vicende che hanno caratterizzato la sua attuazione, specie in relazione alla caducazione dei vincoli preordinati all’esproprio”.
Da tali notazioni emerge che il ridimensionamento dell’indice di fabbricabilità qui contestato ha interessato la quasi totalità della aree edificabili, e che esso è stato determinato in parte dal sovradimensionamento rispetto al fabbisogno abitativo rilevato dalla Regione, in parte dall’esigenza di tutelare i beni paesaggistici di vario tipo presenti all’interno del territorio urbano e di garantire uno sviluppo del territorio comunale coerente con l’identità storica, culturale e ambientale dell’insediamento, come evidenziato dai rilievi regionali poi recepiti.
Va anche sottolineato, al riguardo, che la tipizzazione impressa al compendio di proprietà della ricorrente non è stata modificata completamente, essendo stata confermata sia la destinazione residenziale che un alto indice di fabbricabilità fondiaria, di tal che le modifiche apportate dal P.U.G. definitivamente approvato al regime del suolo di proprietà della ricorrente, tradottesi nella diminuzione di un punto, da 3 a 2 mc/mq, dell’indice di fabbricabilità , appaiono correttamente ed adeguatamente motivate.
Nè può sostenersi che la tipizzazione impressa con il P.U.G. inizialmente adottato avrebbe fatto sorgere una aspettativa nei privati interessati.
Le modifiche apportate al P.U.G. in sede di approvazione definitiva, infatti, sono state motivate dalla necessità di adeguarlo alle direttive impartite dalla Regione e, quindi, non possono considerarsi, come sopra già precisato, nè immotivate nè arbitrarie.
Peraltro, come già evidenziato nei citati precedenti del Tribunale con riferimento al P.U.G. di Trani, le situazioni che qualificano l’aspettativa del privato alla conferma delle previsioni urbanistiche sono sostanzialmente riconducibili alla esistenza di atti esecutivi delle medesime: così la approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo, la conseguente stipula di convenzioni urbanistiche ovvero il rilascio di un permesso di costruire. La semplice adozione di uno strumento urbanistico non qualifica, invece, la aspettativa del privato a vederne confermare le previsioni in sede di approvazione definitiva.
4. Con il quarto motivo è stata addotta la violazione degli artt. 2 e 14 L.R. 20/2001, del principio di perequazione, dei principi generali in materia di pianificazione e l’eccesso di potere sotto vari profili, avendo il Comune passivamente recepito le modifiche suggerite dalla Regione creando disomogeneità e sperequazione rispetto alle aree circostanti alle quali lo stesso P.U.G. ha assegnato l’indice di fabbricabilità territoriale di 6 mc/mq.
Quanto al primo aspetto, relativo al totale recepimento, da parte del Comune, dei rilievi regionali, va richiamata la giurisprudenza che ha già analizzato i rapporti tra competenze comunali e regionali nell’approvazione del P.U.G., affermando che “il ruolo della Regione Puglia nella copianificazione urbanistica , ai sensi della l. reg. 20 del 2001, non può essere degradato a mero ausilio o apporto istruttorio, ma è di gestione e cura esclusiva degli interessi affidati al proprio livello di governo coinvolti dalla pianificazione territoriale del Comune. Il principio di sussidiarietà verticale, infatti, non vale a relegare a mero suggerimento non vincolante per l’autorità comunale (di prossimità ) una espressa manifestazione di dissenso formulata dalla Regione in riferimento a interessi sovracomunali di dimensione regionale” (C. d. S. sez. IV, n. 4821 del 12 settembre 2007).
Nel caso di specie, quindi, la Regione ha correttamente esposto e argomentato le modifiche da apportare allo strumento comunale, e il Comune ha esercitato la propria discrezionalità nel recepire e far proprie le direttive regionali, condividendole.
Quanto alla lamentata disparità di trattamento, la censura deve essere disattesa, in primo luogo, in quanto risulta dagli atti che l’indice di fabbricabilità territoriale di 2 mc/mq è stato assegnato a tutte le aree destinatarie di vincoli poi decaduti e ritipizzate come Bs.ad e, quindi, nelle medesime condizioni di quelle di proprietà della ricorrente.
Quest’ultima, inoltre, non ha in alcun modo allegato, nè dimostrato, l’uguaglianza delle condizioni a fronte delle quali sarebbe stato operato un diverso trattamento in favore delle aree limitrofe, con assegnazione di un indice di fabbricabilità superiore.
La ricorrente, infatti, ha rappresentato in modo generico la disparità di trattamento che si verrebbe a creare tra le aree di propria pertinenza (non edificate ed ormai edificabili con densità sensibilmente minore) e quelle circostanti, appartenenti ad altri proprietari, e già in passato urbanizzate ed edificate, rilevando che in alcuni suoli limitrofi l’indice di fabbricabilità sarebbe stato fissato in 6 mc/mq, senza però individuare specificamente i fondi interessati nè precisarne la collocazione, le caratteristiche e la previgente disciplina.
Il vizio di disparità di trattamento, inoltre, è contestabile a fronte dell’eguaglianza delle situazioni di partenza (aree contraddistinte dalla stessa situazione topografica di quelle della ricorrente, e non ancora edificate perchè oggetto di vincoli decaduti) e non già laddove si faccia riferimento ad aree dove già insistono costruzioni: una simile applicazione del principio, all’evidenza impedirebbe all’amministrazione comunale ogni e qualsiasi “nuova tipizzazione” di ogni area cui in passato fosse stata impressa una diversa tipizzazione.
In conclusione il ricorso va respinto.
La peculiarità e complessità delle questioni controverse giustifica comunque la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), efinitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)