Procedimento amministrativo – Revoca – Tutela cautelare monocratica – Diniego – Ragioni 

Non può essere concessa  tutela cautelare monocratica, per l’assenza del danno grave e irreparabile,   nei confronti di un provvedimento di revoca dell’aggiudicazione di una gara d’appalto ove l’Amministrazione non abbia bandito la nuova gara. 

N. 00429/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01018/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
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Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 1018 del 2013, proposto da: 
Nikante Costruzioni s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giuliano Di Pardo, con domicilio eletto presso Vito Aurelio Pappalepore in Bari, via Pizzoli, 8; 

contro
Comune di Roseto Valfortore; 

nei confronti di
Impresa Edile F.lli Antonio e Pasquale Picciuto S.n.c., Picciuto Srl; 

per la declaratoria della nullità  nonchè per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia, anche inaudita altera parte
– della Delibera del Commissario Straordinario di Giunta n. 63 del 20 maggio 2013, recante “annullamento in autotutela, a prescindere da quanto vorrà  decidere il Consiglio di Stato, dell’intero iter procedurale relativo all’affidamento dei lavori di intervento di mitigazione del rischio idrogeologico nel centro abitato in zona Vandagillo – Via Coste”;
– della nota regionale prot. n. 364 del 24.1.2013 nella parte in cui è paventata la possibilità  di revocare il finanziamento per la realizzazione dell'”Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico nel centro abitato in zona Vandagillo”;
– del bando, del disciplinare, del capitolato, di tutti gli allegati, afferenti la nuova procedura concorsuale indetta dal Commissario Straordinario e/o dal Comune di Roseto Valfortore per l’affidamento dei lavori di “Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico nel centro abitato in zona Vandagillo” di contenuto e data non conosciuti;
– di ogni atto consequenziale, connesso, presupposto, anche di contenuto non conosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che, nel tempo intercorrente tra la data odierna e quella della prima camera di consiglio utile (28 agosto 2013) per la trattazione della domanda cautelare avanzata con il ricorso, la posizione soggettiva della ricorrente non è tale da poter essere pregiudicata in modo irreparabile, tenuto conto che il provvedimento impugnato in via principale risulta essere stato adottato in esecuzione della sentenza n. 174 del 6 febbraio 2013 di questo Tribunale, non sospesa dal giudice d’appello, e che ad oggi non risulta indetta nuova gara;
 

P.Q.M.
Respinge la suddetta domanda di misure cautelari provvisorie.
Fissa la camera di consiglio del 28 agosto 2013 per la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare.
Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 31 luglio 2013.
 
 
 
 
 




  Il Presidente
  Corrado Allegretta







DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 31/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)