Procedimento amministrativo – Procedura concorsuale – Bando – Domanda di partecipazione – Modalità  di presentazione – Ingiustificato aggravamento del procedimento – Illegittimità 

Rappresenta un ingiustificato aggravamento del procedimento la richiesta, in una procedura concorsuale, di presentazione dei documenti mediante duplice modalità  di invio con autonomi termini a pena di esclusione, se lo stesso bando prevede espressamente che l’attività  istruttoria e valutativa debba essere eseguita esclusivamente con riferimento ad una delle due produzioni documentali inviate (nella specie quella cartacea ricevuta a mezzo posta ordinaria, nonostante il bando prevedesse che la domanda di ammissione  ai finanziamenti regionali fosse inviata anche con PEC).
*
Vedi Cons. St., sez. V, sentenza 24 marzo 2014, n. 1424 – 2014; ric. n. 625 – 2014

N. 01214/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01708/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1708 del 2010, proposto dal Comune di Mottola, rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Valla, con domicilio eletto in Bari, via Q. Sella, 36; 

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Maddalena Torrente, con domicilio eletto in Bari, lungomare Nazario Sauro, 31-33; 
Comune di San Cassiano; 

per l’annullamento
– della determinazione del Dirigente Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo del 6.8.2010 n. 287 (in BUR n. 133 del 12.8.2010), che ha approvato le graduatorie definitive degli interventi finanziabili nell’ambito del PO FESR 2007 – 2013, Asse VI, linea di intervento 6.2, azione 6.2.1 per le “iniziative per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi”, nella parte in cui ha ritenuto “non esaminabile” la richiesta del Comune di Mottola;
– del bando di selezione, emanato con determinazione dirigenziale n. 469 del 20.7.2009, limitatamente all’art. 5, ultimo comma, che prescrive: “Inoltre, non saranno prese in considerazione le domande per le quali gli Allegati A, B, C e D non verranno trasmessi entro il suddetto termine attraverso PEC (Posta Elettronica Certificata)¦”;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati, compresa la nota dirigenziale prot. AOO 159 29.7.2010 – 0012128, di comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 luglio 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Giacomo Valla e Maddalena Torrente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il Dirigente del Servizio Artigianato, Pmi e Intemazionalizzazione, con determinazione n. 469 del 20 luglio 2009, pubblicata sul BURP n. 117 del 30 luglio 2009, approvava il bando per il finanziamento di “iniziative per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi”, fissando inizialmente quale periodo utile per la presentazione, da parte degli enti locali e dei consorzi ASI, delle istanze di partecipazione quello compreso fra il I ed il 30 settembre 2009. Il termine di scadenza veniva poi prorogato al 30 ottobre 2009 con determinazione n. 514 del 4 agosto 2009.
L’art. 5 del bando prevedeva: “Le domande e la documentazione inoltrate oltre il termine prescritto non verranno prese in considerazione. Farà  fede la data di spedizione postale per la documentazione cartacea. Inoltre non saranno altresì prese in considerazione le domande per le quali gli allegati A, B, C e D non verranno trasmessi entro il suddetto termine attraverso PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: bando, pip&pec.rupar.puglia.it”.
In fatto il Comune di Mottola inviava a tale indirizzo un unico messaggio – dalla casella di PEC privata dell’ing. Sebastio (francesco.sebastio@ordinata.it), Responsabile del procedimento -, contenente i soli allegati A e D rispetto ai quattro prescritti (Scheda di sintesi, piano di gestione, relazione sulla sostenibilità  ambientale e planimetria dell’area interessata dall’intervento) nel termine di scadenza.
La regolarità  della spedizione della documentazione tramite posta ordinaria non risulta invece contestata nel corso del procedimento. Infatti, in un primo tempo, l’istanza dell’Ente locale (con gli allegati) è stata verificata, espressamente ai fini del “definitivo inserimento in graduatoria”, e all’esito, è stato richiesto al Comune di produrre anche il piano triennale delle opere pubbliche, approvato in Consiglio (nota 28 luglio 2010). Solo in seguito la Regione procedeva ad un successivo controllo, dando preavviso del provvedimento esplulsivo, ex art. 10 bis della legge n. 241/1990. Una volta confermate le circostanze della trasmissione telematica, l’Ente ricorrente è stato escluso dalla graduatoria finale, approvata con la determinazione del Dirigente Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo del 6 agosto 2010 n. 287 e pubblicata sul BUR n. 133 del 12 agosto 2010.
Il Comune impugna tali atti, compreso il bando, in relazione all’art. 5, con argomentazioni contestate dalla Regione, che, costituitasi, chiede il rigetto del gravame.
àˆ evidente che il nucleo della controversia attiene alla legittimità  dell’atto d’indizione della procedura, poichè, nella parte lesiva per il ricorrente, la graduatoria costituisce mera applicazione della lex specialis.
Le censure (tempestive perchè non riguardanti una clausola escludente), laddove denunciano l’eccesso di potere e l’irrazionalità  della disciplina di gara, anche nel contesto di un sistema che non impone l’inoltro di istanze all’amministrazione tramite pec, devono ritenersi fondate.
La Regione infatti ha prescritto una duplicazione della trasmissione documentale (in via informatica e in cartaceo), con la fissazione di autonomi termini a pena di esclusione, per poi svolgere l’attività  istruttoria e valutativa sulla base degli atti inviati per posta ordinaria. Essa con ciò, attraverso clausole del bando in sostanza producenti un ultroneo e ingiustificato aggravamento del procedimento, ha imposto scadenze ai fini dell’ammissione in relazione ad atti che appaiono comunque utili (e in effetti utilizzati in concreto perchè presenti nel fascicolo) per la (comunque regolarmente condotta) comparazione delle domande e per l’attribuzione del punteggio.
A ciò consegue l’accoglimento della domanda demolitoria degli atti in epigrafe, nella parte d’interesse.
Il complesso della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente FF, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria