1. Enti e organi della P.a. – Sindaco – Poteri – Ordinanze- Mancata esigibilità – Illegittimità – Fattispecie
2. Enti e organi della P.a. – Sindaco – Poteri – Ordinanze — Destinatario – Individuazione – Presupposti
1. Sono illegittime, per aperta violazione del principio di ragionevolezza enucleabile dagli artt.3 e 97 Cost., le ordinanze sindacali che impongano al cittadino obblighi non esigibili (nella specie, si trattava di ordinanze di rimozione e smaltimento rifiuti, evacuazione e sospensione dell’attività edilizia abusiva imposte al proprietario di un fondo per violazioni che risultavano, invece, imputabili ai soggetti (un gruppo rom) che lo occupavano sine titulo).
2. La p.A. non può imporre ad un soggetto di tenere un comportamento relativamente ad un fondo che non sia di proprietà del destinatario dell’ordinanza (ordine di evacuazione).
N. 01218/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01256/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1256 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da Mastrolonardo Stella, rappresentata e difesa dall’avv. Costantino Ventura, con domicilio eletto in Bari, via Dante Alighieri, 11;
contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avv. Rossana Lanza e Rosaria Basile, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale in Bari, via Principe Amedeo, 26;
Ministero dell’Interno e Prefettura di Bari – Ufficio Territoriale del Governo, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’ordinanza del Sindaco di Bari, n. 11 Prot. n. 104874-11-1 in data 7.5.2012, pronunciata ai sensi dell’art. 50, comma 5 dlgs n. 267/2000 e notificato in data 2.7.2012, con la quale si ordina alla ricorrente di provvedere, entro 10 gg. dalla notifica, alla rimozione e smaltimento, a mezzo ditte autorizzate, dei rifiuti abbandonati su un suolo di sua proprietà ;
– nonchè di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, compresa, in particolare, la relazione della Ripartizione Polizia Municipale prot. n. 61/11/ECO del 15.2.2011 e gli altri atti menzionati nell’ordinanza ma non forniti alla ricorrente, compresa la nota di trasmissione al SISP ASL Bari (ex BA/4) della Ripartizione Comunale Ambiente, Sanità e Igiene Prot. n. 246828 del 20.10.2011;
– ed altresì, ove esistente, della proposta del Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASL Bari (ex Ba/4);
nonchè per sentire dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dal Sindaco del Comune di Bari, quale ufficiale del Governo, che ha l’obbligo di concludere il procedimento, adottando i provvedimenti anche contingibili e urgenti, previsti dall’art. 54 dlgs n. 267/2000, – il cui ambito di applicazione è disciplinato dal Decreto del Ministro dell’Interno in data 5.8.2008 – finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, costituti dalla presenza sull’anzidetto suolo di proprietà della ricorrente di una baraccopoli di nomadi, probabilmente di etnia rom, così come richiesto dalla stessa ricorrente con la racc. A.R. del 25.7.2012;
nonchè per ottenere la condanna della Amministrazione al risarcimento del danno ingiusto cagionato alla ricorrente dall’inosservanza del termine di conclusione del procedimento, così come disposto dall’art. 2 bis legge n. 241/1990;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 31 ottobre 2012, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’ordinanza del Sindaco di Bari in data 12.9.2012 n. 2012/01021-2012/155/00006 avente ad oggetto: “Provvedimento contingibile e urgente a tutela della pubblica incolumità per l’immobile sito in Bari alla Strada Cannone s.n.c. Sgombero dell’edificio occupato, inibizione dell’accesso e dell’utilizzo, esecuzione di opere urgenti di presidio statico e bonifica igienica, verifiche statiche, deposito di certificazione di insussistenza di pericolo, condizioni di ripristino dell’accessibilità e dell’abitabilità “;
– dell’ordinanza del Dirigente della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata in data 24.9.2012, notificata il 3.10.2012 n. 2012/01074 – 2012/130/00250, ad oggetto: “Ordinanza dirigenziale di sospensione lavori edili – art. 27 D.P.R. n. 380/01 – Provvedimento di apertura di procedimento amministrativo sanzionatorio a seguito di accertamento per violazione urbanistico – edilizia L. n. 241/90 e s.m.i. artt. 5 – 7 – 8 Proc. Am.vo n. 135/12 a carico di Nitoi Ion + Altri”;
– nonchè di ogni altro atto, presupposto, collegato o connesso, compresi tutti quelli prodotti in giudizio, ed in particolare:
– la nota – fax prot. 176/31-3 del 30.8.2012 del Comandante della Compagnia di Bari Centro della Legione Carabinieri Puglia;
– la nota della Ripartizione Polizia Municipale n. 464 in data 20.9.2012;
– il verbale di sopralluogo prot. n. 463/12 ECO in data 19.9.2012;
– il verbale della Polizia Municipale in data 4.2.2011;
– la nota della Ripartizione Edilizia Lavori Pubblici POS Edilizia pericolante prot. n. 202120 dell’11.9.2012;
– i rapporti di prova ARPA Puglia depositati in data 24.9.2012;
– l’invito a presentarsi presso l’Ufficio di Polizia Municipale notificato il 21.9.2012;
– il verbale di accertamento di violazione urbanistico – edilizia n. 218/12 del 10.3.2012 notificato il 27.9.2012;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune del Bari, del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Bari – Ufficio Territoriale del Governo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 3 maggio 2013 per le parti i difensori avv.ti Costantino Ventura, Augusto Farnelli, su delega degli avv.ti Rosaria Basile e Rossana Lanza, e Ines Sisto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
L’odierna ricorrente Mastrolonardo Stella è proprietaria di un suolo sito in Bari, contrada Torre Carnosa, in catasto al Fol. 44, p.lle 80, 81, 103, 349, 350.
Con la gravata ordinanza, adottata ai sensi dell’art. 50, comma 5 dlgs n. 267/2000 in data 7.5.2012, il Sindaco di Bari ordinava alla Mastrolonardo la rimozione e lo smaltimento di rifiuti in amianto abbandonati sul suolo di sua proprietà (identificativi catastali: fg. 44, p.lla 349).
L’interessata contestava con l’atto introduttivo del presente giudizio il suddetto provvedimento, chiedendo altresì che venisse dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Bari sulla sua richiesta di sgombero del fondo in esame dalla baraccopoli di nomadi insediata sullo stesso e condannato il Comune di Bari – ai sensi dell’art. 2 bis legge n. 241/1990 – al risarcimento dei danni patiti per il ritardo nella conclusione del procedimento finalizzato allo sgombero della menzionata baraccopoli.
Deduceva censure sinteticamente riconducibili alla asserita violazione dell’art. 50 dlgs n. 267/2000.
In particolare, rilevava che la presenza di nomadi sul fondo (ai quali è imputabile la realizzazione di una baraccopoli) le impediva di contrastare tale abusivo stato di cose; che il gravato provvedimento sarebbe stato adottato in carenza del presupposto normativo dell’urgenza (i.e. emergenza sanitaria o di igiene pubblica); che dalla data della relazione della Polizia Municipale (15.2.2011) sino al momento dell’adozione della impugnata ordinanza erano passati ben quindici mesi; che secondo il provvedimento sul fondo in questione erano presenti “onduline in presunto cemento amianto”; che, viceversa, l’impresa Loconsole (incaricata da essa ricorrente dei lavori di smaltimento) non aveva riscontrato la presenza di amianto.
Successivamente con ordinanza del 12.9.2012 (notificata anche alla Mastrolonardo) il Sindaco del Comune di Bari ordinava – ai sensi dell’art. 54 dlgs n. 267/2000 – ai residenti, utilizzatori e frequentatori dell’immobile de quo l’evacuazione immediata del fondo e la messa in sicurezza dell’area, con opere di bonifica.
Con ordinanza dirigenziale del 24.9.2012 veniva prescritto a vari soggetti, tra cui la deducente, di sospendere – ai sensi dell’art. 27 d.p.r. n. 380/2001 – ogni attività edilizia abusiva sui fondi in questione.
Con ricorso per motivi aggiunti la Mastrolonardo impugnava sia l’ordinanza sindacale del 12.9.2012 sia l’ordinanza dirigenziale del 24.9.2012, sostenendo, tra i motivi di doglianza, che i due provvedimenti fossero carenti sotto il profilo motivazionale in ordine ai rispettivi presupposti legittimanti l’adozione e la gravano di adempimenti per fatti alla stessa non addebitabili, in considerazione delle responsabilità comunali nella vicenda, e non esigibili.
In particolare, evidenziava che l’occupazione ed il degrado dell’immobile per cui è causa non è alla stessa imputabile, bensì dipende dalla presenza dei rom; che il provvedimento di sospensione dell’attività edilizia può dare luogo a future sanzioni particolarmente gravi, tra cui l’acquisizione gratuita dell’area al patrimonio del Comune di Bari (peraltro in assenza di proprie responsabilità penali ed in violazione dei principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e, conseguentemente, dell’art. 117, comma 1 Cost.).
Si costituivano il Comune del Bari, il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Bari – Ufficio Territoriale del Governo, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, sia fondato nei limiti di seguito esposti.
Nel caso di specie è, infatti, configurabile – come correttamente evidenziato da parte ricorrente (cfr. pagg. 3, 4 e 8 dell’atto introduttivo e pagg. 9, 12 e 13 del ricorso per motivi aggiunti) – un obbligo non esigibile, illegittimamente posto a carico della stessa Mastrolonardo dai gravati provvedimenti.
In forza del noto principio ad impossibilia nemo tenetur, al privato non può essere ingiunto da parte dell’Amministrazione l’adempimento di obblighi inesigibili.
Ne consegue che l’imposizione di detti obblighi contrasta con il fondamentale principio di ragionevolezza (desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 3 e 97 Cost.).
Il menzionato principio è stato più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa in vari settori del diritto amministrativo in quanto espressione di un principio generale dell’ordinamento giuridico (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 12 settembre 2011, n. 5108; T.A.R. Trentino Alto Adige, Bolzano, Sez. I, 2 settembre 2010, n. 258).
Nella vicenda in esame – come detto – le censurate ordinanze pongono a carico della istante obblighi non esigibili, stante la incontestata occupazione dei fondi oggetto dei gravati provvedimenti da parte dei rom che vi si sono insediati con la baraccopoli.
La circostanza dell’occupazione dei fondi da parte di rom, infatti, impedisce materialmente alla ricorrente di portare ad esecuzione le impugnate ordinanze.
In particolare, i contestati provvedimenti impongono oneri (rispettivamente rimozione e smaltimento di rifiuti; evacuazione; sospensione dell’attività edilizia abusiva) a carico della Mastrolonardo, quando in realtà la stessa non ha commesso alcuna violazione, essendo quelle individuate dal Comune imputabili unicamente ai rom che si sono accampati nella particella 349 (di proprietà della Mastrolonardo).
Va, altresì, rimarcato che il dispositivo dell’ordinanza sindacale di evacuazione del 12.9.2012 (impugnata con ricorso per motivi aggiunti) si riferisce alla particella 354.
Quest’ultima particella non risulta essere di proprietà della ricorrente.
Ne consegue che in alcun modo può essere ordinato, da parte dell’Amministrazione, ad un soggetto di tenere un determinato comportamento (i.e. nel caso specifico evacuazione) relativamente ad un fondo (p.lla n. 354) che non è di proprietà del destinatario del provvedimento.
Deve, quindi, condividersi quanto affermato dalla interessata a pag. 7 del ricorso per motivi aggiunti.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, e, per l’effetto, l’annullamento dell’ordinanza del Sindaco di Bari, n. 11 Prot. n. 104874-11-1 in data 7.5.2012 e l’annullamento, nei limiti dell’interesse della ricorrente, dell’ordinanza del Sindaco di Bari in data 12.9.2012 n. 2012/01021-2012/155/00006 e dell’ordinanza del Dirigente della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata in data 24.9.2012, notificata il 3.10.2012 n. 2012/01074 – 2012/130/00250.
Ogni altra censura formulata da parte ricorrente resta assorbita.
Non può essere accolta la domanda risarcitoria azionata dalla Mastrolonardo con il ricorso introduttivo, in mancanza di adeguato supporto probatorio.
Parimenti, va disattesa la domanda di parte ricorrente (contenuta nell’atto introduttivo) con cui chiede la declaratoria della illegittimità del silenzio serbato dal Sindaco del Comune di Bari, quale ufficiale del Governo, in ordine al procedimento avviato con la racc. A.R. del 25.7.2012.
Invero, i due provvedimenti (del 12.9.2012 e del 24.9.2012) gravati con motivi aggiunti hanno posto termine all’inerzia della Amministrazione contestata dalla ricorrente.
In considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, nonchè della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, così provvede:
1) accoglie il ricorso introduttivo e, per l’effetto, annulla l’ordinanza del Sindaco di Bari, n. 11 Prot. n. 104874-11-1 in data 7.5.2012;
2) respinge la domanda risarcitoria e la domanda avverso il silenzio formulate nell’atto introduttivo del giudizio;
3) accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla, nei limiti dell’interesse della ricorrente, l’ordinanza del Sindaco di Bari in data 12.9.2012 n. 2012/01021-2012/155/00006 e l’ordinanza del Dirigente della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata in data 24.9.2012, notificata il 3.10.2012 n. 2012/01074 – 2012/130/00250.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)