1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ammissione – Dichiarazione – Incompletezza – Soccorso istruttorio – Legittimità 
2.  Contratti pubblici – Gara –  Bando – Requisiti di ammissione – Equivocità  delle clausole –  Modulistica di gara – Soccorso istruttorio – Necessità  
3. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Fatti allegati da controparte – Prova  – Specifica contestazione – Necessità  
4. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ordine generale – Accertamento di grave negligenza e malafede del concorrente nell’esecuzione di precedenti  contratti  – Discrezionalità  della stazione appaltante 

1. Il  soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante è legittimo, ai sensi dell’art. 46 del codice dei contratti pubblici,  se è esercitato per richiedere l’integrazione documentale di dichiarazioni comunque rese ai sensi dell’ art. 38 dello stesso codice e previste a pena di esclusione dal bando, sebbene incomplete. L’omessa allegazione, infatti,  di un documento previsto a pena di esclusione, non può considerarsi alla stregua di un’irregolarità  sanabile.
2. La stazione appaltante è obbligata ad effettuare il soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 46 del codice dei contratti pubblici, qualora le omissioni e incompletezze contenute nella domanda di partecipazione alla gara, relativamente alle dichiarazioni previste dall’art. 38 del codice stesso, scaturiscano da un’oggettiva incertezza sul contenuto della legge speciale di gara e della sua modulistica pedissequamente compilata dal concorrente. La tutela dell’affidamento del concorrente partecipante alla gara, ingrati, determina il necessario contemperamento tra i principi di par condicio e favor partecipationis.
3. Ai sensi del secondo comma dell’art. 64 del cpa, i fatti allegati e documentati da una delle parti in causa e non specificamente contestati dalla controparte acquisiscono in giudizio valenza probatoria.
4. L’accertamento del requisito generale della corretta e affidabile esecuzione di precedenti prestazioni contrattuali da parte della concorrente nei confronti della stessa stazione appaltante – previsto dalla lett. f) dell’art. 38 – integra esercizio esclusivo di ampia discrezionalità  da parte della stazione appaltante stessa, senza possibilità   per il giudice amministrativo di sostituirsi ad essa.

N. 01219/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01670/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1670 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla ditta individuale Repair 2000 di Savino Dibenedetto, rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Di Cagno, con domicilio eletto in Bari, via Putignani, 47;

contro
Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Delle Donne, con domicilio eletto presso l’avv. Alfredo Mele in Bari, via Abate Gimma, 231;

nei confronti di
ditta individuale Scamarcio Riccardo, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Daconto, con domicilio eletto presso l’avv. Pietro Sinesi in Bari, corso Vittorio Emanuele, 10;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– dei verbali di gara n. 1 dell’11.7.2012 e n. 2 del 17.7.2012 e degli allegati allo stesso e in particolare: della nota prot. 49170 del 13.7.2012 a firma del Direttore Area Patrimonio Presidente di gara e di un componente, che ha consentito e richiesto alla concorrente Scamarcio Riccardo di Andria di “produrre l’elenco delle forniture eseguite nel corso degli anni 2009-2010-2011 con l’indicazione specifica dell’importo, dell’oggetto, e del destinatario”;
– della cd. relazione tecnica di altra commissione, in data 31.7.2012;
– del successivo verbale n. 3 dell’8.8.2012;
– della aggiudicazione definitiva alla ditta Scamarcio e della relativa deliberazione ivi citata;
– della comunicazione della aggiudicazione definitiva (con nota prot. 74500 del 14.11.2012 a firma del dirigente amministrativo e Direttore Area Patrimonio) e della deliberazione n. 1517 dell’8.11.2012 ivi citata;
– di tutti i predetti atti e gli altri non conosciuti della ASL BAT in tutte le determinazioni lesive per la ricorrente ivi contenute, e nella parte in cui hanno consentito alla ditta Scamarcio la integrazione postuma della dichiarazione e delle indicazioni da allegare, e l’hanno comunque ammessa in assenza sia dei requisiti e delle indicazioni e dichiarazioni richieste in gara, sia delle indicazioni e specificazioni successivamente richieste, sia in assenza della produzione della pur richiesta documentazione integrativa e a comprova;
– dell’eventuale diniego tacito e/o espresso opposto dall’Amministrazione al preavviso di ricorso ex art. 243 bis dlgs n. 163/2006;
– dell’eventuale contratto di appalto qualora già  stipulato;
– e di ogni atto consequenziale, connesso, presupposto, anche di contenuto non conosciuto;
e per la declaratoria di aggiudicazione in favore della ditta ricorrente, ovvero per il subentro nel contratto, ovvero, in subordine, per la declaratoria di annullamento integrale della procedura di gara;
e per la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno per equivalente;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 20 febbraio 2013, per l’annullamento del contratto stipulato in data 5.2.2013 dalla ASL BAT con l’aggiudicataria Scamarcio;
e per la concessione di tutela risarcitoria in forma specifica (declaratoria di inefficacia del contratto e subentro) e per equivalente;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani e della ditta individuale Scamarcio Riccardo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2013 per le parti i difensori avv.ti Angelo Di Cagno, Francesco Paolo Bello, su delega dell’avv. Alessandro Delle Donne, e Giuseppe Tritta, su delega dell’avv. Francesco Daconto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
Con invito del 19 giugno 2012 l’Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani indiceva una procedura di gara per l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione automezzi, da espletare mediante cottimo fiduciario e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La procedura veniva aggiudicata alla controinteressata ditta individuale Scamarcio Riccardo.
L’odierna ricorrente ditta individuale Repair 2000 di Savino Dibenedetto (seconda classificata) impugnava con l’atto introduttivo gli atti della procedura, invocando altresì tutela risarcitoria in forma specifica (declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato e subentro) e per equivalente.
Deduceva censure così sinteticamente riassumibili:
1) violazione di legge (artt. 41 e 42 dlgs n. 163/2006, sia in sede di dichiarazione e allegazione in sede di gara, sia in sede di successiva integrazione e comprova); violazione della lex specialis di gara (e in particolare: del punto 1 del disciplinare di gara; del punto 3 del capitolato d’oneri; del punto 3 del disciplinare di gara, I e II cpv e successivi; dell’ult. cpv. a pag. 6 del disciplinare; violazione del bando di gara; violazione del punto 11 a pag. 5 e del punto 12 a pagg. 5 e 6 della apposita dichiarazione unica predisposta dall’Amministrazione – Allegato 1 al bando di gara); violazione del principio della par condicio; eccesso di potere; disparità  di trattamento; ingiustizia manifesta; carente ed erronea istruttoria; erronea presupposizione: la ditta Scamarcio non avrebbe fornito alcuna indicazione inerente agli importi specifici (i.e. requisiti di capacità  economica e finanziaria e di capacità  tecnica e professionale), le date ed i destinatari delle forniture effettuate, benchè espressamente richiesti, a pena di esclusione, dalla legge di gara (disciplinare e dichiarazione unica allegata al bando di gara); la controinteressata avrebbe dichiarato importi non inerenti a manutenzioni e riparazioni (oggetto della gara), bensì estesi alle “revisioni”, quando all’opposto la legge di gara richiedeva esplicitamente l’indicazione di quanto fatturato dalla ditta partecipante relativamente a “manutenzioni e riparazioni”; inoltre, la ditta Scamarcio avrebbe indicato non già  i singoli importi per “manutenzioni e riparazioni”, bensì un unico importo senza alcuna specificazione; conseguentemente, la dichiarazione unica della aggiudicataria non sarebbe comprensibile; l’impresa non avrebbe documentato alcunchè in relazione ai requisiti richiesti dal bando; la Scamarcio sarebbe dovuta essere esclusa in forza della lex specialis di gara e del codice dei contratti pubblici (art. 41 dlgs n. 163/2006), non avendo offerto prova documentale relativamente ai requisiti dichiarati; non sarebbe possibile ritenere i servizi offerti dalla controinteressata (estesi alle “revisioni”) analoghi a quelli oggetto della procedura selettiva, posto che la disciplina di gara richiedeva espressamente requisiti di fatturato in ordine a servizi di “manutenzioni e riparazioni” (e quindi “identici”), non già  con riferimento a servizi “analoghi” e che non consentiva neppure il subappalto rispetto ai requisiti in esame; in ogni caso le gravi carenze documentali della Scamarcio non sarebbero potute essere oggetto di integrazione documentale, come viceversa avvenuto nel caso di specie su iniziativa della stazione appaltante;
2) violazione di legge (artt. 41, 42, 83 e segg. dlgs n. 163/2006); violazione dell’art. 38, lett. f) e h) dlgs n. 163/2006; violazione della lex specialis di gara (e in particolare: del punto 1 del disciplinare di gara; del punto 3 del capitolato d’oneri; del punto 3 del disciplinare di gara, I e II cpv e successivi; dell’ult. cpv. a pag. 6 del disciplinare; violazione del bando di gara: punto 1e) a pag. 2 ivi); violazione del principio della par condicio; eccesso di potere; disparità  di trattamento; ingiustizia manifesta; carente ed erronea istruttoria; erronea presupposizione: la Scamarcio non avrebbe indicato i propri tecnici e operai con le relative qualifiche, così come richiesto dal punto 1e) – pag. 2 del bando; la controinteressata non avrebbe specificato, nè congruamente indicato gli oneri di sicurezza; la ditta Scamarcio avrebbe formulato un ribasso sulla parte del costo orario della manodopera soggetto a ribasso del 99,80% e quindi manifestamente anomalo, senza che la stazione appaltante attivasse il procedimento di verifica dell’anomalia; la stessa impresa non potrebbe assicurare il servizio di autovettura sostitutiva, poichè non abilitata a tal riguardo; inoltre, non avrebbe presentato un progetto di monitoraggio e reportistica, bensì una mera dichiarazione di intenti; la Scamarico avrebbe, altresì, reso dichiarazioni difformi dal vero nella precedente gara; infatti, secondo la prospettazione di parte ricorrente, la ditta non avrebbe potuto eseguire lavori per la ASL Bari (e poi per la ASL BAT) per gli anni 2007 – 2008, poichè in quel periodo la Scamarcio non sarebbe stata iscritta alla Camera di Commercio come autoriparatore ex legge n. 122/1992; conseguentemente, la controinteressata sarebbe dovuta essere esclusa dalla procedura per cui è causa, avendo commesso – in forza della previsione normativa di cui all’art. 38, comma 1, lett. f) dlgs n. 163/2006 – grave negligenza nell’eseguire prestazioni presso la stessa stazione appaltante che ha indetto la gara ovvero errore grave per aver eseguito prestazioni senza essere abilitato per gli anni 2007 e 2008 con riferimento alla precedente gara; infine, la Scamarcio avrebbe reso relativamente alla menzionata circostanza dichiarazioni difformi dal vero nel corso della presente procedura, dichiarazioni comportanti l’esclusione ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. h) dlgs n. 163/2006.
Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente Repair 2000 contestava il contratto nelle more stipulato dalla stazione appaltante con la controinteressata Scamarcio, deducendo censure di illegittimità  derivata ed invocando la tutela risarcitoria in forma specifica (declaratoria di inefficacia del contratto e subentro) e per equivalente.
Invocava, altresì, l’applicazione nei confronti della stazione appaltante delle sanzioni alternative ex art. 123 cod. proc. amm.
Si costituivano l’Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani e la controinteressata ditta individuale Scamarcio Riccardo, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, sia infondato.
Quanto alla censura sub 1), la stessa va disattesa.
Ai sensi dell’art. 1 del disciplinare di gara l’appalto de quo ha per oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione del parco automezzi (autoveicoli e ambulanze) in dotazione all’Azienda ASL BAT alle condizioni contenute nel capitolato d’oneri.
Secondo il modello di cui all’Allegato 1 (punto 12 – pag. 5) i partecipanti dovevano presentare l’elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre esercizi (2009 – 2010 – 2011) con la descrizione dell’esatto oggetto, il rispettivo importo, IVA esclusa, date e destinatari.
In forza di quanto previsto al punto 3 – pag. 1 del disciplinare di gara “Nella busta A devono essere contenuti, tassativamente, i seguenti documenti: 1) domanda di partecipazione alla gara, resa in conformità  al d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante o persona munita di idonea procura (in quest’ultimo caso occorre allegare copia della procura) e corredata da copia del documento di identità  del sottoscrittore riportante tutte le informazioni e le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti inderogabili di partecipazione redatta secondo lo schema allegato (all. 1) quale parte integrante del presente disciplinare di gara. ¦”.
Infine, l’art. 5 – pag. 6 del disciplinare di gara prevede che “Le informazioni richieste alla ditta concorrente, a pena di esclusione, devono essere necessariamente conferite ¦”.
Pertanto, dalla complessiva disamina della legge di gara si desume che l’omessa compilazione del modello di cui all’Allegato 1 secondo quanto dallo stesso indicato (nel caso di specie il punto 12 – pag. 5) è causa di esclusione in forza dell’art. 5 – pag. 6 del disciplinare di gara
In effetti, la Scamarcio al punto 12 della propria dichiarazione unica (cfr. pag. 5) indica quale “oggetto” delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre esercizi anche le “revisioni” che, tuttavia, non costituiscono oggetto della gara de qua ai sensi dell’art. 1 del disciplinare ed, inoltre, non specifica i singoli destinatari delle principali forniture svolte nell’ultimo triennio (si limita ad indicare nella dichiarazione unica quale destinatario: “ditta e utenza privata”).
Quindi, la controinteressata, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di fatturato specifico per gli anni 2009 – 2010 – 2011 con riferimento a “manutenzioni e riparazioni” richiesti dal disciplinare e di comporre tale fatturato, menziona anche le “revisioni” (e cioè una tipologia di servizi non espressamente contemplata dall’art. 1 del disciplinare).
Tuttavia, come emerge dalla dichiarazione del 16.7.2012 (i.e. risposta della Scamarcio alla richiesta di documenti e informazioni complementari formulata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 46 dlgs n. 163/2006 con nota prot. n. 49170 del 13.7.2012), la somma dei fatturati per gli anni 2009 – 2010 – 2011 limitatamente alle voci “manutenzioni e riparazioni” (pari ad € 164.617,00) è comunque superiore alla soglia di € 150.000,00 indicata nel disciplinare di gara (cfr. pag. 2 – lett. 1d).
Peraltro, ai sensi dell’art. 5 del capitolato il servizio di manutenzione e riparazione deve intendersi comprensivo, tra i vari servizi indicati, anche della revisione periodica di cui all’art. 80 dlgs n. 285/1992.
Pertanto, non può dirsi che la revisione sia totalmente estranea all’oggetto dell’appalto in esame.
Inoltre, la Scamarcio depositava in uno alla dichiarazione del 16.7.2012 l’elenco dei destinatari dei servizi di “manutenzione e riparazione” (cfr. rubrica della clientela della controinteressata allegata alla dichiarazione del 16.7.2012 – documento sub 5 della produzione documentale della ditta Scamarcio depositata in data 19 dicembre 2012).
A tal riguardo, ritiene questo Collegio che la richiesta di chiarimenti alla controinteressata formulata ai sensi dell’art. 46 dlgs n. 163/2006 dalla stazione appaltante con nota prot. n. 49170 del 13.7.2012 sia legittima, visto che la Scamarcio aveva fornito nella dichiarazione unica originariamente presentata un principio di prova – indizio (cfr. informazioni fornite dalla controinteressata a pag. 5 – punti 11 e 12 della suddetta dichiarazione) relativamente al possesso dei requisiti in esame (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 28 dicembre 2011, n. 6965: “Il rimedio della regolarizzazione documentale, di cui all’art. 46 d.lg. 12 aprile 2006, n. 163, non si applica al caso in cui l’impresa concorrente abbia integralmente omesso la produzione documentale prevista dal precedente art. 38; viceversa, qualora la documentazione prodotta dal concorrente ad una pubblica gara sia presente, ma carente di taluni elementi formali, di guisa che sussista un indizio del possesso del requisito richiesto, l’Amministrazione non può pronunciare l’esclusione dalla procedura, ma è tenuta a richiedere al partecipante di integrare e chiarire il contenuto di un documento già  presente, costituendo tale attività  acquisitiva un ordinario modus procedendi, ispirato all’esigenza di far prevalere la sostanza sulla forma.”).
Inoltre, secondo Cons. Stato, Sez. V, 5 settembre 2011, n. 4981 “In materia di regolarizzazione della documentazione di gara, ai sensi dell’art. 46 d.lg. n. 163/2006, alla stazione appaltante è precluso di sopperire, con l’integrazione, alla totale mancanza di un documento, in quanto, di norma, i criteri esposti ai fini dell’integrazione documentale riguardano semplici chiarimenti di un documento incompleto, cosicchè l’omessa allegazione di un documento o di una dichiarazione previsti a pena di esclusione non può considerarsi alla stregua di un’irregolarità  sanabile e, quindi, non ne è permessa l’integrazione o la regolarizzazione postuma, non trattandosi di rimediare a vizi puramente formali; ciò purchè non sussistano equivoci o incertezze generati dall’ambiguità  di clausole della legge di gara.”.
Nel caso di specie si è in presenza di una irregolarità  sanabile, venendo in rilievo un vizio meramente formale; la Scamarcio ha, infatti, inizialmente prodotto (nell’ambito della dichiarazione unica) un documento seppure incompleto (i.e. indicazione nella dichiarazione unica – quale “oggetto” delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre esercizi – anche delle “revisioni” e dichiarazione unica carente della specificazione in ordine ai singoli destinatari dei servizi di “manutenzione e riparazione”).
Detta situazione legittimava, pertanto, la stazione appaltante ad agire in soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 46, comma 1 dlgs n. 163/2006 in favore della Scamarcio.
Nè può sostenersi – come viceversa affermato da parte ricorrente a pag. 7 dell’atto introduttivo – che vi sia stata una anomala coincidenza tra fatturato globale della Scamarcio (indicato al punto 11 della dichiarazione unica) e fatturato specifico di cui al punto 12, posto che dalla visura camerale della controinteressata emerge come la stessa ditta resistente non avesse altre attività  o rendite finanziarie ovvero immobiliari nella composizione del suo fatturato se non quelle relative alle attività  di manutenzione e riparazioni meccaniche, attività  perfettamente coincidenti con quelle oggetto di gara.
Ciò, quindi, spiega la coincidenza delle due voci in questione.
Quanto alla asserita omessa indicazione, da parte della controinteressata, dei propri tecnici ed operai con le relative qualifiche in violazione del punto 1e) – pag. 2 del disciplinare di gara, va evidenziato quanto segue.
La controinteressata ha pedissequamente compilato il modello di dichiarazione unica di cui all’Allegato 1 (ivi compreso il punto 13 a pag. 6) come imposto dall’art. 3 del disciplinare di gara.
Il punto 13 della dichiarazione unica (pag. 6) riproduce il testo del punto 1e – pag. 2 del disciplinare di gara (in tema di requisiti di capacità  tecnica), senza tuttavia contemplare un apposito riquadro per specificare il numero degli operai/tecnici e relativa qualifica (come viceversa espressamente richiesto dal menzionato punto 1e – pag. 2 del disciplinare), con una evidente discrasia rispetto alla corrispondente clausola della legge di gara.
Come evidenziato da Cons. Stato, Sez. V, 8 novembre 2012, n. 5692, “La circostanza che un concorrente abbia puntualmente seguito le indicazioni fornite dalla stazione appaltante nella lex specialis e nella modulistica ufficiale non può andare in danno del medesimo, dovendo prevalere, a fronte di un’oggettiva incertezza ingenerata dagli atti predisposti dalla stazione appaltante e della buona fede che va riconosciuta al concorrente, il principio del favor partecipationis; pertanto, anche se tale principio ha di norma carattere recessivo rispetto al principio della par condicio, tuttavia l’esigenza di apprestare tutela all’affidamento inibisce alla stazione appaltante di escludere dalla gara pubblica un’impresa che abbia compilato l’offerta in conformità  alle prescrizioni della legge di gara o al facsimile di offerta da essa stessa approntato, potendo eventuali parziali difformità  costituire oggetto di richiesta d’integrazione.”.
Avendo la Scamarcio compilato la dichiarazione unica in conformità  alle prescrizioni del facsimile di dichiarazione approntato dalla stazione appaltante, la stessa impresa non poteva essere esclusa per l’omessa indicazione dei propri tecnici ed operai con le relative qualifiche.
In ogni caso, negli allegati a corredo della propria offerta la ditta aggiudicataria ha indicato un organico costituito:
1) dal sig. Scamarcio Riccardo, titolare artigiano e piccolo imprenditore, nato ad Andria il 11.12.1937, il quale svolge un ruolo preminente di organizzazione, gestione attiva e controllo del lavoro;
2) dal sig. Lacedonio Antonio, responsabile tecnico inquadrato al 3° livello, nato il 2.7.1972, assunto dal 22.1.1997, preposto nel 2008 presso la sede di Andria;
3) dal sig. Piciocco Pasquale, responsabile elettrauto inquadrato al 5° livello, nato il 25.7.1972, assunto dall’8.2.1999, preposto dal 2008 presso l’unità  operativa di Barletta;
4) dal sig. Lomuscio Nicola, meccanico inquadrato al 5° livello, nato il 6.10.1971, assunto dall’1.2.2000;
5) dal sig. Ieva Vincenzo, responsabile tecnico inquadrato al 3° livello, nato il 17.3.1988, assunto con i benefici fiscali previsti dall’art. 8, comma 9 legge n. 407/1990 dal 26.3.2009.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato ai dipendenti è quello degli Artigiani Metalmeccanici.
Dette circostanze relative alla composizione dell’organico della ditta Scamarcio (affermate dalla controinteressata alle pagg. 6 e 7 della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.12.2012 e comprovate dalla allegata visura camerale) non sono state oggetto di specifica contestazione da parte della ricorrente e sono, pertanto, da ritenersi provate ai sensi dell’art. 64, comma 2 cod. proc. amm.
Con riferimento alla censura relativa alla asserita omessa indicazione, da parte della Scamarcio, degli oneri di sicurezza, va rimarcato che dall’esame dell’offerta economica della aggiudicataria emerge come la stessa abbia specificamente menzionato, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, i costi per la sicurezza (pari allo 0,6%), seguendo pedissequamente il modello di cui all’allegato 3 (busta C).
Per quanto concerne la doglianza relativa alla omessa attivazione della procedura di verifica dell’anomalia dell’offerta, deve essere sottolineato che la Scamarcio nella propria offerta economica sulla parte del costo orario della manodopera formulava un ribasso del 99,80% e che il seggio di gara, diversamente da quanto affermato dalla Repair 2000, nel corso della seduta del 29.8.2012 procedeva all’esame delle giustificazioni della Scamarcio in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, ritenendole esaurienti ed esaustive.
In ordine alla censura di cui a pag. 27 dell’atto introduttivo secondo cui la controinteressata non potrebbe assicurare il servizio di autovettura sostitutiva poichè non abilitata a tal riguardo, deve evidenziarsi che l’attività  di autonoleggio effettivamente non rientra tra quelle svolte dalla ditta Scamarcio.
La ditta resistente offre il servizio per i propri clienti, che ne facciano richiesta, ovvero alla ASL BAT con cui si è impegnata contrattualmente, mediante l’utilizzo di auto sostitutive nella sua disponibilità  avendo sottoscritto contratti di noleggio a breve e a lungo termine con la Europ Car.
In ogni caso a pag. 4 del disciplinare di gara (relativamente al contenuto della busta “B”) si richiede che la stessa debba contenere la seguente documentazione:
«1) relazione contenente i punti di seguito indicati:
a) numero di autovetture sostitutive che la ditta mette a disposizione della ASL BAT nel caso di interventi di riparazione e manutenzione che comportano una durata superiore a 24 ore;
b) disponibilità  al soccorso, recupero e trasporto di auto incidentate o in avaria, che potrebbe realizzarsi entro i seguenti raggi chilometrici da Andria: 10 Km / 20 Km / 40 Km / 70 Km;
c) progetto di reportistica del monitoraggio degli interventi eseguiti; ¦».
Infine, si prevede che “la documentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante”.
La legge di gara richiede, quindi, unicamente una dichiarazione di disponibilità , non già  abilitazioni ovvero iscrizioni camerali.
La ASL ha correttamente richiesto la mera disponibilità  di auto sostitutive.
Assume la ricorrente che la mancanza dell’abilitazione professionale all’esercizio dell’attività  di autonoleggio era sufficiente di per sè all’esclusione della Scamarcio dalla gara e comunque lamenta una disparità  di trattamento ai fini dell’attribuzione del punteggio conseguito (5 punti) in quanto la stessa nella propria offerta indicava in 4 le auto sostitutive messe a disposizione, contro le 3 offerte dalla ditta controinteressata.
Dalla lettura del capitolato d’oneri (cfr. pag. 3) si evince in maniera chiara ed inequivocabile che 3 fosse il numero massimo di autovetture richieste ai fini della attribuzione del punteggio massimo (5).
Ne consegue che la doglianza in esame è priva di fondamento.
Inutile, ai fini del punteggio attribuibile, risulta, pertanto, l’offerta di quattro auto da parte della ditta ricorrente.
Quanto alla censura relativa alla asserita disparità  di trattamento nell’attribuzione del punteggio relativo al servizio di soccorso di mezzi in avaria (contenuta a pag. 9 dell’atto introduttivo: parte ricorrente ha ottenuto 15 punti, pur essendo disponibile al recupero con raggio chilometrico oltre i 70 km da Andria; la Scamarcio ha ottenuto parimenti 15 punti, pur essendo disponibile per 70 km da Andria [cfr. verbale di gara del 31.7.2012]), va sottolineato che parte ricorrente opera una interpretazione non condivisibile del testo di pag. 3 – art. 4 del capitolato d’oneri (nella parte in cui si legge: “in base ai raggi chilometrici di seguito indicati in cui la ditta è disponibile ad effettuare il recupero, trasporto e soccorso dell’autovettura gratuitamente, i punteggi saranno così assegnati ¦”).
Il punteggio massimo previsto è 15; non è quindi possibile ottenere – come pretenderebbe la ditta Repair 2000 – un punteggio superiore a quello massimo consentito, scrivendo nell’offerta di essere disponibile oltre i 70 km.
Anche tale doglianza deve, conseguentemente, essere respinta.
Con riferimento al motivo di gravame relativo alla omessa presentazione di un progetto di monitoraggio e reportistica (di cui a pag. 3 del capitolato e che consente di ottenere un punteggio massimo di 10 punti), va rilevato che all’interno del plico B (presentato dalla controinteressata), si trova un documento con destinatario la ASL BAT con una espressa dicitura – peraltro in grassetto – “3. progetto di reportistica monitoraggio interventi eseguiti.” (cfr. allegato 7 della produzione documentale della controinteressata del 19 dicembre 2012).
Parte ricorrente sostiene che tale documento offerto dalla ditta Scamarcio sia totalmente carente (cfr. pag. 27 dell’atto introduttivo) ovvero sia “del tutto generico, insufficiente e inconsistente” (cfr. pag. 9 dell’atto introduttivo), senza tuttavia produrre alcuna allegazione probatoria a sostegno dell’assunto.
Infine, non può trovare accoglimento la censura (cfr. pag. 28 dell’atto introduttivo) secondo cui la Scamarico avrebbe reso dichiarazioni difformi dal vero poichè – a dire di parte ricorrente – nella precedente gara la Scamarcio non avrebbe potuto eseguire lavori per la ASL Bari e poi per la ASL BAT per gli importi indicati nei due anni 2007 e 2008, essendo iscritta alla Camera di Commercio come autoriparatore ai sensi della legge n. 122/1992 solo a partire dal 15.12.2008 (anno in cui conseguiva la relativa abilitazione).
Secondo la prospettazione della ditta Repair 2000 la controinteressata andava esclusa ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) dlgs n. 163/2006, avendo commesso grave negligenza nell’eseguire prestazioni presso la stessa stazione appaltante che ha indetto la gara ovvero errore grave per aver eseguito prestazioni senza essere abilitato per gli anni 2007 e 2008 sempre con riferimento alla precedente gara.
Tuttavia, evidenzia questo Collegio che le valutazioni di cui alla menzionata lett. f) sono riservate alla stazione appaltante e che, conseguentemente, alle stesse non può sostituirsi il giudice amministrativo.
Con riferimento alla disposizione di cui all’art. 38, comma 1, lett. f) dlgs n. 163/2006, sottolinea T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 11 gennaio 2012, n. 83: “¦ Viene invece imposta una specifica e motivata attività  valutativa della stazione appaltante, cui evidentemente è riservato in tale ambito un ampio margine di discrezionalità , essendo rimesso infatti proprio al suo apprezzamento il giudizio in ordine alla rilevanza e alla gravità  delle eventuali violazioni commesse nell’esecuzione di precedenti rapporti da parte di imprese partecipanti ad una gara indetta dalla stessa Amministrazione (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 15 aprile 2009 n. 688). ¦”.
Pertanto, non si può neanche affermare che la Scamarcio abbia reso dichiarazioni difformi dal vero comportanti l’esclusione ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. h) dlgs n. 163/2006.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso introduttivo.
Il ricorso per motivi aggiunti segue la stessa sorte, avendo ad oggetto censure di mera illegittimità  derivata.
Essendo stata riscontrata la legittimità  dell’azione amministrativa, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria (sia in forma specifica, sia per equivalente) azionata dalla ditta Repair 2000, nè è possibile l’irrogazione delle sanzioni alternative ex art. 123 cod. proc. amm.
In considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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