Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Istanza di condono – Diniego – Sopravvenuta modifica delle circoscrizioni territoriali – Interesse a ricorrere –  Dimostrazione – Necessità 

A seguito della modifica delle circoscrizioni territoriali ex L.R. n. 30/2011, va provata l’attualità  dell’interesse del ricorrente che aveva impugnato un diniego all’istanza di condono di un fabbricato che attualmente risulta ubicato in un diverso territorio comunale rispetto a quello del Comune di origine che aveva negato il condono (nella specie, il TAR ha chiesto, con ordinanza istruttoria, la dimostrazione della presentazione dell’istanza di riesame del condono proposto al Comune di nuova ubicazione).

N. 01203/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00756/2008 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 756 del 2008, proposto da:

Maria Pezzuto, rappresentato e difeso dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, n. 14;

contro
Comune Di Lecce, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Maria Luisa De Salvo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Vito Aurelio Pappalepore in Bari, via Pizzoli, n. 8; 

per l’annullamento
“- del provvedimento prot. n. 42115 del 28.3.2008 a firma del Dirigente p.t. del Settore urbanistico – Ufficio condono edilizio del Comune Di Lecce;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 65 c.p.a.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune Di Lecce;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e udito per la parte ricorrente il difensore, l’avv. Fabrizio Lofoco;
 

CONSIDERATO che con ricorso, depositato in data 28 maggio 2008, la sig.ra Maria Pezzuto ha chiesto l’annullamento del provvedimento prot. n. 42115 del 28 marzo 2008 con il quale il Comune di Lecce ha disposto il diniego dell’istanza di condono da essa presentata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del D.L. 269 del 2003, convertito dalla L. n. 326 del 2003, per la definizione dell’illecito edilizio consistente nella “realizzazione -sine titulo- di: un fabbricato strutturato su piano terra e piano primo, costituito da una civile abitazione sita a Lecce, in località  Casalabate – Via Lungomare Nord n. 147, e distinto in catasto al fg. 4, p.lla 577;”;
CONSIDERATO che parte ricorrente con atto depositato in data 10 dicembre 2012
aveva rappresentato che:
“- Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 388 del 15.05.2012 sono state modificate le circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Squinzano e Trepuzzi, con conseguente modifica dell’ambito territoriale della Marina di Casalabate;
– in virtù della nuova perimetrazione il fabbricato sito nella marina in parola (via Lungomare nord n. 147), di proprietà  della Sig.ra Pezzuto parte deducente rientra ad oggi nella circoscrizione territoriale del Comune di Squinzano;
– con istanza acquisita al protocollo comunale di Squinzano in data 07.12.2012 la Sig.ra Pezzuto ha chiesto al predetto Ente civico il riesame della domanda di condono ratione temporis proposta innanzi al Comune di Lecce”;
aveva chiesto il rinvio dell’udienza fissata per il 12 dicembre 2012 nelle more della definizione da parte del Comune di Squinzano della domanda di condono (edilizio e paesaggistico) presentata dalla deducente, affermando di allegare alla medesima nota “copia istanza del 07.12.2012” e “copia attestazione dirigente Area tecnica del Comune di Squinzano del 30.11.2012”;
CONSIDERATO che parte ricorrente in data 25 maggio 2013 ha depositato una ulteriore istanza di rinvio dell’udienza fissata per il 20 giugno 2013, allegando la nota prot. n. 8684 del 15 maggio 2013, adottata dal Comune di Squinzano previa apposita richiesta della Sig.ra Pezzuto;
RILEVATO che il citato Comune, con la suddetta nota prot. n. 8684 del 15 maggio 2013, ha rappresentato che l’istanza della ricorrente era “pervenuta a questo ufficio con prot. 1386 del 23.01.2013¦” era “stata acquisita al Comune di Squinzano in data 04.02.2013 in forza della Legge Regionale n° 30 del 28/11/2011 e che attualmente è in attesa di assegnazione ai Tecnici Incaricati per la relativa istruttoria”;
RITENUTO che, ai fini della valutazione dell’attualità  dell’interesse della ricorrente alla definizione dell’odierno gravame, occorre acquisire l’istanza che parte ricorrente assume essere stata acquisita al protocollo del Comune di Squinzano in data 7 dicembre 2012, con la quale la Sig.ra Pezzuto ha chiesto al predetto Ente locale il riesame della domanda di condono proposta innanzi al Comune di Lecce e copia dell’attestazione del Dirigente dell’ Area tecnica del medesimo Comune del 30 novembre 2012, non allegate da parte ricorrente alla prima istanza di rinvio, nonchè l’istanza della ricorrente pervenuta al Settore Tecnico – Servizio Urbanistico del Comune di Squinzano, con prot. 1386 del 23.01.2013, la sua acquisizione al Comune stesso in data 4 febbraio 2013 in forza della Legge Regionale n° 30 del 28/11/2011, come risultante dalla nota prot. n. 8684 del 15 maggio 2013 del suddetto Comune, depositata in giudizio da parte ricorrente in allegato alla seconda istanza di rinvio;
All’incombente istruttorio dovrà  provvedere il Comune di Squinzano mediante deposito della documentazione sopra specificata presso la Segreteria di questa Sezione entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) ordina al Comune di Squinzano di adempiere all’incombente istruttorio nei modi e nei termini di cui in motivazione.
Rinvia la causa per il prosieguo all’udienza pubblica del 5 giugno 2014.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)