Contratti pubblici – Gara – Bando – Scelta del contraente  – Requisiti speciali di partecipazione – Capacità  tecnica – Previsione del bando – Necessità  – Fattispecie

In ordine ai requisiti di capacità  tecnica per la partecipazione alla gara, non può determinarsi l’esclusione di un concorrente che abbia osservato pedissequamente le prescrizioni espresse del bando, non potendosi ammettere, in assenza di espressa previsione, un’interpretazione restrittiva dello stesso (nel caso di specie la società  concorrente, in adempimento alle previsioni espresse del bando, aveva dichiarato di avere nella struttura almeno tre medici specialisti nelle discipline più comuni  – cardiologia, oculistica, radiologia – senza aver specificato la natura del rapporto di lavoro intercorrente tra questi e la struttura stessa, in quanto tanto non era espressamente previsto dal bando).
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vedi Cons. St. sez. VI, decreto cautelare 31 luglio 2013 n. 2923 – 2013; ordinanza 28 agosto 2013, n. 3337 – 2013;  ric. n. 5878 – 2013 
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N. 00413/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00867/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 867 del 2013, proposto dalla Medica Sud s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giacomo Valla, con domicilio eletto in Bari, via Q. Sella, 36;

contro
Aeroporti di Puglia S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Adriano Tolomeo, con domicilio eletto presso l’avv. Enrico Petrosillo in Bari, via J. Serra, 19; 

nei confronti di
Ergocenter Italia s.r.l.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’ammissione alla gara della Ergocenter Italia s.r.l. e dell’aggiudicazione definitiva alla citata società  del servizio triennale di sorveglianza sanitaria, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, per la tutela e la sicurezza sui luoghi di lavoro da prestarsi presso gli aeroporti di Bari e Brindisi;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compresi: a) il “chiarimento” del responsabile del procedimento, secondo cui “Il rapporto tra società  e professionisti può essere di qualsiasi natura purchè continuativo e contemplato dalla legge”; b) il giudizio di congruità  dell’offerta dell’aggiudicataria e il relativo verbale del 3.5.2013; c) la nota di comunicazione dell’aggiudicazione del 27.5.2013;
per la declaratoria
di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, e del diritto della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione, con subentro nel rapporto;
e per la condanna
della stazione appaltante al risarcimento del danno subito dalla ricorrente, da quantificarsi tenendo conto del mancato profitto e della impedita maggiore qualificazione per l’illegittima omessa aggiudicazione in proprio favore.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Aeroporti di Puglia S.p.A.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Giacomo Valla e Adriano Tolomeo;
 

Considerato che la clausola del bando (punto 6.A), invocata dalla ricorrente per sostenere la carenza di capacità  tecnica della Ergocenter Italia S.r.l., si limita a prescrivere che la concorrente dichiari “di avere nella propria struttura almeno tre medici specialisti nelle discipline più comuni (cardiologia, oculistica, radiologia etc.)”;
considerato dunque che la genericità  della formulazione non sembra legittimare l’esclusione dell’aggiudicataria per il fatto che i medici non siano dipendenti della società , ma legati da un contratto di collaborazione professionale;
considerato pertanto che, allo stato, non si rinvengono nella fattispecie i presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, ai sensi degli articoli 55 e 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
considerato che le particolarità  della vicenda giustificano la compensazione delle spese della fase cautelare;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda) respinge la suindicata domanda cautelare.
Compensa tra le parti le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente FF, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)