1. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Decreto ingiuntivo – Precetto – Notifica – Necessità  – Esclusione


2. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Decreto ingiuntivo – Ente locale – Patto di stabilità  – Rispetto – Limiti all’ottemperanza – Esclusione


3. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Decreto ingiuntivo – Adempimento dilazionato – Applicabilità  art.114, comma 4 lett. e), c.p.a. – Esclusione


4. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Decreto ingiuntivo – Spese accessorie – Liquidazione – Presupposti

1. La mancata notifica del precetto non determina alcun impedimento all’avvio dell’azione di ottemperanza per l’esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto.


2. L’esigenza del rispetto del patto di stabilità  non comporta alcuna deroga o sospensione al dovere di ottemperanza del giudicato (fattispecie di mancato adempimento dell’ordine di pagamento impartito con decreto ingiuntivo).


3. Il versamento seppur in maniera dilazionata di quanto dovuto dalla p.A. impedisce il riconoscimento in favore del ricorrente delle somme per ritardo nell’esecuzione previste dalla lett. e),  comma 4, dell’art.114 c.p.a..


4. Il giudice dell’ottemperanza deve riconoscere al ricorrente tutte quelle somme accessorie successive al decreto ingiuntivo non opposto (imposta di registro, spese di copia e notificazione, spese e competenze per la diffida), ma non già  quelle relative al precetto, in quanto queste ultime afferiscono ad una procedura esecutiva di diversa natura rispetto all’ottemperanza al giudicato.

N. 01198/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00427/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 427 del 2013, proposto dalla Tennis Tecnica s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Sylos Labini, con domicilio eletto in Bari, via Andrea da Bari, 55/A; 

contro
Comune di Anzi, rappresentato e difeso dall’avv. Eduardo Giuliani, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Barile in Bari, via Manzoni, 93; 

per l’esecuzione
del decreto ingiuntivo n. 2424/2012, emesso il 21 ottobre 2012 dal Presidente della Seconda Sezione civile di Bari, depositato il successivo giorno 23 ottobre, munito di formula esecutiva il 26 ottobre 2012 e così notificato in data 5 novembre 2012, non opposto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Anzi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. Andrea Sylos Labini e avv. Eduardo Giuliani;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 28 marzo 2013, la Tennis Tecnica S.r.l. ha adito il T.A.R. per ottenere l’esatta e completa esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2424/2012, emesso dal Presidente della Seconda Sezione civile del Tribunale di Bari, che ha condannato il Comune di Anzi al pagamento della complessiva somma di €180.092,53, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Il decreto ingiuntivo, con formula esecutiva, è stato notificato il 5 novembre 2012 all’Amministrazione municipale, senza opposizione (come risulta dalla certificazione del Tribunale di Bari).
Il Comune invero ha solo parzialmente pagato il dovuto, sicchè l’istante ha precisato, nella memoria 10 giugno 2013, che la somma ancora da riscuotere ammonta a € 62.958,64, oltre interessi e accessori, e, in camera di consiglio, che l’importo residuo è ancora diminuito, essendo nel frattempo intervenuto un ulteriore pagamento parziale di € 3.060,20, secondo il piano di rateizzazione, unilateralmente stabilito dall’Amministrazione resistente.
Quest’ultima, costituitasi, con memoria depositata il 26 aprile 2013, ha sollevato una serie di eccezioni, contestando nel merito il ricorso, pur non smentendo i fatti a questo presupposti e ivi illustrati.
Al proposito è sufficiente osservare che
– sussiste tuttora l’interesse della società  alla completa ed esatta esecuzione dell’ingiunzione e, in particolare, alla liquidazione di tutte le somme individuate nel decreto ingiuntivo, avendo i pagamenti parziali solo ridotto la domanda senza renderla inammissibile o improcedibile;
– non vi è necessità  d’integrare il contraddittorio nei confronti della Regione Basilicata, la quale non era parte nella procedura definita con il decreto ingiuntivo e non risulta avere rapporti giuridici diretti con la Tennis Tecnica;
– la mancata notifica del precetto non esercita alcun effetto sull’azionabilità  della pretesa di ottemperanza.
In ogni caso, deve osservarsi che il rispetto del patto di stabilità  non comporta alcuna deroga o sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali divenuti definitivi ed esecutivi.
Di conseguenza, il ricorso dev’essere accolto, con la reiterazione dell’ordine di pagamento delle somme residue, in camera di consiglio quantificate in € 59.898,44 (e salvo ulteriori versamenti, medio tempore effettuati, da detrarre), con interessi legali dalla domanda, oltre alle spese della procedura, liquidate nel decreto in € 1.938,00 (di cui € 338, per spese borsuali), con accessori di legge.
Per il caso di ulteriore, mancato adempimento entro 30 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, la liquidazione sarà  operata dal commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Potenza o suo delegato, che provvederà  in luogo dell’Amministrazione entro gli ulteriori 40 giorni.
In considerazione del fatto che, seppur in modo dilazionato, il Comune sta effettivamente versando in vari ratei il dovuto, si rivela manifestamente iniquo accordare somme per il ritardo nell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 114, comma quarto, lett. e), del codice del processo amministrativo.
Anche le spese del presente giudizio non possono che seguire la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Al proposito occorre comunque precisare che la società  ricorrente ha chiesto il rimborso delle spese di registrazione (€ 168,00) e di notifica del decreto ingiuntivo (€ 13,00), nonchè per il rilascio del certificato di non opposizione (€ 32,78).
La domanda dev’essere accolta, anche in riferimento alle documentate spese accessorie successive all’emanazione del decreto ingiuntivo. Sono infatti dovute in sede di giudizio per l’ottemperanza le spese relative ad atti quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonchè le spese e i diritti di procuratore relativi all’atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale, diversamente dalle spese di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss. del codice di procedura civile, poichè l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato di cui all’art. 114 del decreto legislativo n. 104/2010 è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore (T.A.R. Puglia, Sez. I, 27 luglio 2012, n. 1541; 27 settembre 2012, n. 1706). Tale conclusione d’altronde non può non tenere conto anche del fatto che, a partire dall’articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge. 28 febbraio 1997, n. 30, la notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto indispensabile, trascorso il lasso temporale di 120 giorni, per l’esecuzione, pure nella forma dell’ottemperanza.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda) accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Anzi al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente nella misura di € 2000,00, oltre CU, CPI e IVA, come per legge, nonchè delle spese per registrazione, notifica e certificazione, come sopra precisate.
Pone a carico dell’Amministrazione municipale resistente il compenso eventualmente spettante al commissario ad acta, nella misura di euro 700,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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