Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Ingiunzione di demolizione – Recinzione – Difetto d’istruttoria – Conseguenze

Dev’essere sospeso l’ordine di demolizione di una recinzione che sarebbe stata realizzata dal ricorrente  sul suolo comunale, ove l’Ente non abbia effettuato  all’uopo i necessari accertamenti, anche a seguito dell’accoglimento di una precedente istanza cautelare.

N. 00381/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01401/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1401 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Arturo Santoro, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Pio Foglia, Annarita Armiento, con domicilio eletto presso Nino Matassa in Bari, via Andrea da Bari, 35;

contro
Comune di Isole Tremiti, rappresentato e difeso dall’avv. Onofrio Lattanzio, con domicilio eletto presso Onofrio Lattanzio in Bari, via De Rossi n. 135; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’ordinanza n.19/2012, prot. n. 3452 resa dal Responsabile del Settore Urbanistica, Patrimonio e LL.PP. del Comune di Isole Tremiti, datata 10.07.2012 e notificata il successivo 16.07.2012, recante “ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi in merito ad una recinzione realizzata sul terreno di proprietà  comunale località  “Cala Tamariello” (ric. originario);
– dell’ord. n. 5 del 5.6.2013 del Responsabile del Settore Urbanistica, Patrimonio e LL.PP. del Comune di Isole Tremiti, notificata il 6.6.2013, recante convalida ex art. 21 nonies L. n.241/90 dell’ordinanza n. 19 prot. 3452 del 10.07.2012;
– della nota prot. n. 2398 del 7.6.2013, notificata in pari data, con cui il Responsabile del Settore Urbanistica, Patrimonio e LL.PP. del Comune di Isole Tremiti comunica che in data 18.6.2013 ore 12 si darà  corso alla demolizione d’ufficio della recinzione (ric. per motivi aggiunti);
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune Di Isole Tremiti;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Annarita Armiento e Sabino Persichella;
 

– ritenuta la sussistenza del fumus di fondatezza della domanda. Ciò in quanto l’amministrazione comunale ha emesso l’ordinanza in parola sulla base dei medesimi presupposti fattuali posti a base del provvedimento originario, la cui aderenza a realtà  è invece del tutto dubbia, per le ragioni già  esposte nell’ordinanza cautelare di questo TAR n. 276/13, non superate da successivi accertamenti dell’amministrazione, del tutto carenti nel caso di specie;
– ritenuta altresì la sussistenza del periculum, insito nelle ovvie conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’esecuzione dell’ordine in parola;
– ritenuto pertanto di concedere la chiesta cautela, con fissazione dell’udienza di merito per il 6.3.2014;
– spese della fase cautelare secondo soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza,
accoglie la domanda di tutela cautelare, e per l’effetto:
a) sospende l’efficacia dell’atto impugnato;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 6.3.2014.
condanna il Comune di Isole Tremiti al rimborso delle spese della fase cautelare sostenute dal ricorrente, che si liquidano in € 1.000 per onorario, oltre IVA.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)