1. Tutela dei beni culturali, bellezze naturali e paesaggio –  Vincoli – PUTT – Concessione edilizia in sanatoria – Nulla osta paesaggistico  – Necessità  – Sussiste


2. Tutela dei beni culturali, bellezze naturali e paesaggio –  Vincoli – Concessione edilizia in sanatoria – Diritti e oneri


3. Edilizia ed urbanistica – Attività  edilizia privata – Opere di urbanizzazione – Cessione di aree – Fattispecie 

1. A mente dell’art.32, comma 43, del D.L. n.326/2003, convertito in legge n. 326/2003, il rilascio di un titolo edilizio in sanatoria per un immobile sito in area ricadente nel PUTT deve essere preceduto dall’emissione del parere favorevole dell’autorità  preposta alla tutela del vincolo paesaggistico.


2. Secondo il comma 40 dell’art.32 del D.L. n.326/2003, convertito in legge n. 326/2003, per l’istruttoria del provvedimento di sanatoria si applicano i medesimi diritti ed oneri previsti per il rilascio dei regolari titoli abilitativi edilizi. Pertanto, è legittimo il provvedimento di richiesta degli oneri concessori per allargamento stradale, accatastamento e denuncia di variazione i.c.i..  


3. Ai sensi dell’art.31 della previgente legge n. 1150/1942, la concessione della licenza edilizia presupponeva l’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o la previsione della loro realizzazione, anche a cura dei privati. Pertanto, è legittima la richiesta, rivolta a tal fine dal Comune, della cessione di una porzione di suolo, già  destinata a viabilità , per eseguire un allargamento della sede stradale.

N. 01173/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00916/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 916 del 2008, proposto da: 
Angela Maria Simone, rappresentata e difesa dall’avv. Mara Ricchiuti, con domicilio eletto presso Riccardo Maria Riccardi in Bari, p.za Umberto I n. 32; 

contro
Comune di Bisceglie, in persona del Sindaco p.t, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Di Ceglie, con domicilio eletto presso Giacinto Calfapietro in Bari, v.le Salandra, 19; 

per l’annullamento
del provvedimento emesso dal Comune di Bisceglie, Ripartizione tecnica, Ufficio condono edilizio, in data 18.3.2008 per la determinazione dell’oblazione, degli oneri concessori dovuti e dei relativi conguagli per il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, a seguito di istanza di definizione agevolata delle violazioni edilizie.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Bisceglie, in persona del Sindaco p.t;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 luglio 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Mara Ricchiuti e Vito Aurelio Pappalepore;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. àˆ impugnata la nota in epigrafe, con cui il Comune di Bisceglie ha determinato l’importo dovuto dalla ricorrente a titolo di definizione agevolata della violazione edilizia da lei realizzata (edificazione di vano veranda annessa all’abitazione di proprietà  della ricorrente, sita in Bisceglie alla Via S. Andrea n. 497, in catasto al fg. 40, p.lla 315), in complessivi € 1.647,51, con una differenza da corrispondere pari a € 647,51.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto i seguenti profili di gravame: 1) violazione dell’art. 32, co. 43, d.l. n. 269/03, convertito in l. n. 326/03; 2) violazione dell’art. 3 l. n. 241/90; 3) violazione dell’art. 1 l. n. 241/90 e dell’art. 97 Cost.
All’udienza del 4.7.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Con il primo motivo di gravame, deduce la ricorrente la violazione dell’art. 32, co. 43, d.l. n. 269/03, convertito in l. n. 326/03, per avere l’amministrazione calcolato un importo da versarsi a titolo di oneri concessori, maggiore di quello legalmente dovuto.
Il motivo è fondato nei soli termini che seguono.
2.1. Recita l’art. 32 co. 43 d.l. n. 269/03, convertito in l. n. 326/03, che: “Fatte salve le fattispecie previste dall’articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso”.
2.2. Ciò premesso, e venendo ora al caso di specie, si legge nella nota a firma della ricorrente del 31.3.2006 che: “la particella 315 rientra nell’area sottoposta a vincolo PUTT, però le opere abusive sono state realizzate nel corso dell’anno 2001 e pertanto, anteriormente all’entrata in vigore dello stesso piano di tutela paesaggistica”.
Tale essendo il contenuto della nota in commento, rileva il Collegio che, poichè il PUTT/P è stato approvato con DGR n. 1748 del 15.12.2000, e pubblicato sul BURP n. 6 dell’11.1.2001, e pertanto in data anteriore alla realizzazione dell’abuso, il suolo di proprietà  della ricorrente deve senz’altro ritenersi sottoposto a vincolo di cui al suddetto strumento di pianificazione territoriale. Ne consegue che il relativo parere deve ritenersi adempimento necessario in vista del rilascio del titolo edilizio in sanatoria, sicchè del tutto legittimamente l’amministrazione ha computato a carico della ricorrente i relativi oneri.
Senonchè, nel far ciò, l’amministrazione ha compiuto un errore materiale. Invero, essa ha quantificato gli oneri concessori in complessivi € 1.647,51, e ha determinato l’importo ancora dovuto in € 647,51, tenuto conto delle somme già  versate dalla ricorrente e pari a € 1.000.
Tuttavia, emerge dalle ricevute di pagamento in atti che la ricorrente ha versato a titolo di oneri concessori la somma di € 1.433,84, e non invece la minor somma di € 1.000 considerata dal Comune. Ne discende che l’importo ancora dovuto dalla ricorrente è pari ad € 213,67, in luogo di € 647,51.
3. Ciò chiarito, vanno ora esaminati gli ulteriori profili di gravame, con i quali la ricorrente si duole della violazione degli artt. 1-3 l. n. 241/90, nonchè dell’art. 97 Cost, per non avere l’amministrazione compiutamente specificato la causale dei maggiori oneri.
L’assunto è infondato.
Si legge nell’impugnato provvedimento che la ricorrente è tenuta a: “cessione suolo per allargamento stradale, accatastamento, denuncia variazione ICI, marca da bollo da € 14,62”.
3.1. Così definito l’impianto motivazionale dell’impugnato provvedimento, occorre ora indagarne la portata. E sul punto, recita l’art. 32 co. 40 d.l. n. 269 cit. che: “Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi”.
3.2. Nel caso di specie, è la stessa ricorrente ad ammettere di non aver presentato la denunzia al catasto e la denuncia ICI (punti nn. 13 e 14 della richiesta comunale di integrazioni del 14.11.2005), allorquando, con missiva 3.4.2006, testualmente dichiara: “¦ i documenti di cui ai punti 13 e 14 della richiesta del Comune di Bisceglie saranno prodotti in seguito poichè in corso di espletamento”.
3.3. Alla luce di tali emergenze documentali, è di tutta evidenza l’infondatezza del motivo di gravame dedotto dalla ricorrente, avendo l’amministrazione richiesto la predetta somma in virtù di una specifica previsione normativa che a tanto la abilitava (art. 32 co. 40 d.l. n. 269/ cit.), e che era a conoscenza della stessa ricorrente, tenuto conto della suindicata nota del 3.4.2006.
3.4. Ne discende il rigetto del relativo motivo di gravame.
4. Alla stessa stregua, prive di fondamento si rivelano le censure della ricorrente relative all’asserita non debenza della cessione di suolo per allargamento stradale.
A tal riguardo, premette il Collegio che, per il disposto dell’art. 31 l. n. 1150/42, applicabile ratione temporis al caso in esame, “La concessione della licenza è comunque e in ogni caso subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte dei Comuni dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio o all’impegno dei privati di procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della licenza”.
4.1. Ciò premesso, e venendo ora al caso in esame, emerge dalla relazione del Comune di Bisceglie del 31.1.2013 – resa all’esito della richiesta in tal senso formulata da questo TAR con ordinanza n. 2227/12 – che il suolo di proprietà  della ricorrente (fg. 40, p.lla 315) “risulta già  interessato da un allargamento stradale ¦ effettuato direttamente dalla Provincia ¦ . Detto allargamento stradale ¦ non ha tenuto conto delle previsioni urbanistiche del vigente PRG di questo Comune ¦ che prevede una larghezza della citata strada a ml 16,00, maggiore di quella realizzata dalla stessa Provincia”.
4.2. Alla luce di tali emergenze documentali, reputa il Collegio del tutto legittima la richiesta rivolta dal Comune alla ricorrente, di cessione suolo per allargamento stradale, avuto riguardo alla specifica destinazione della p.lla 315, interessata per l’appunto da lavori di allargamento della sede stradale.
4.3. Ne discende il rigetto del relativo motivo di censura.
5. Da ultimo, va rigettato l’ultimo motivo di gravame, con cui la ricorrente eccepisce la prescrizione del diritto del Comune al conguaglio degli oneri di sanatoria. Ciò in quanto l’amministrazione comunale non ha disposto alcuna maggiorazione di oneri in precedenza determinati, essendosi limitata a formulare un semplice – e unico – calcolo delle somme dovute, tenuto conto delle caratteristiche del suolo di proprietà  della ricorrente, e della tipologia di abuso da lei realizzata.
6. Alla luce di tali considerazioni, e in accoglimento, per quanto di ragione, del proposto ricorso, va annullato l’atto impugnato, limitatamente alla richiesta di pagamento di oneri concessori per un importo maggiore di € 213,67.
7. Ricorrono giusti motivi, rappresentati dal limitato profilo di accoglimento del ricorso, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo accoglie, e per l’effetto, annulla l’atto impugnato, limitatamente alla richiesta di pagamento di oneri concessori per un importo maggiore di € 213,67.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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