Edilizia e urbanistica – Attività edilizia privata – Titolo abilitativo – Esecuzione opere – Caducazione effetti – Potere inibitorio della P.a – Decorrenza del termine – Autotutela – Impugnazione – Necessità – Fattispecie
Qualora sia decoroso il termine per esercitare il potere inibitorio sull’esecuzione di una D.I.A., il Comune può soltanto agire in autotutela – nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 21 quinquies e nonies della l. 241/1990 – e quindi in seguito all’impugnazione del titolo abilitativo stesso (nella specie il ricorrente aveva impugnato il provvedimento con il quale il Comune aveva consentito l’uso di una canna fumaria in muratura successivamente intubata in acciaio con interventi assentiti con D.I.A. rimasta, tuttavia, inoppugnata con il ricorso, che, pertanto, è stato dichiarato inammissibile).
La sentenza n. 1175/2013 è identica nella massima.
N. 01176/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00870/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 870 del 2008, proposto da:
Roberto Peruzzi, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Mirizzi, con domicilio eletto presso Domenico De Giglio in Bari, corso Mazzini n. 102;
contro
Comune di Trani, in persona del Sindaco p.t, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Capurso, con domicilio eletto presso Giovanni Caponio in Bari, via S. Lioce,52; Ausl Bat/1;
nei confronti di
Giuseppe Arena, rappresentato e difeso dagli avv. Emanuele Tomasicchio, Luigi Chiarello, con domicilio eletto presso Francesco Silvio Dodaro in Bari, via Imbriani, 26; Giuseppe Lombardi;
per l’annullamento
– della determinazione dirigenziale n. 99 del 21.3.2008, raccolta generale n. 438 del 21.3.2008;
– dell’ordinanza dirigenziale n. 18/2008 del 18.4.2008;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Trani, in Persona del Sindaco p.t, e di Giuseppe Arena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 luglio 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Emanuele Tomasicchio e Giovanni Caponio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è proprietario di abitazione sita in Trani, Piazza Mazzini n. 24, piano secondo e vano attico.
Al piano terra del medesimo stabile vi sono due locali di proprietà di Arena Giuseppe, ceduti in locazione a Lombardi Giuseppe (entrambi controinteressati nel presente giudizio), e da quest’ultimo adibiti ad attività di somministrazione di cibi e bevande denominata “La Ola Pasta e Pizza”.
Con ordinanza n. 29/07 il Comune di Trani ha ordinato agli odierni controinteressati di non utilizzare la canna fumaria (sita all’interno dei locali in oggetto) per uso connesso con l’attività commerciale, in quanto trattasi di attività contrastante con la previsione di cui all’art. 32 del vigente Regolamento edilizio.
Con ordinanza n. 99/08 il Dirigente UTC del Comune di Trani ha esteso il contenuto della determina dirigenziale n. 1106/07 alle canne fumarie in muratura strutturate mediante intubaggio con tubo in acciaio inox, privo di giunzioni e installazione di abbattitore di fuliggine, fermo restando gli altri parametri di cui all’art. 32 Reg. Edilizio.
Con ulteriore ordinanza n. 18/08 il Comune di Trani, preso atto dell’intervento di intubaggio della canna fumaria da parte degli odierni controinteressati, ha revocato la precedente ordinanza n. 29/07.
Avverso le predette ordinanze nn. 99/08 e 18/08 il ricorrente è insorto, deducendone l’illegittimità per incompetenza, eccesso di potere, violazione dei principi generali dell’attività amministrativa.
Nella camera di consiglio del 9.7.2008 è stata rigettata la domanda di tutela cautelare.
All’udienza del 4.7.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è inammissibile.
Rileva sul punto il Collegio che l’odierno controinteressato Lombardi ha svolto l’attività di intubaggio della pregressa canna fumaria in forza di DIA presentata in data 25.1.2008, e conosciuta dall’odierno ricorrente, il quale non solo la cita nelle proprie diffide all’amministrazione comunale (cfr. diffida a firma dell’avv. Mirizzi del 7.3.2008), ma l’ha altresì allegata al proprio ricorso introduttivo.
Tanto premesso, rileva il Collegio che l’eventuale caducazione degli atti impugnati non è in alcun modo idonea a travolgere la suddetta DIA, in forza della quale il predetto controinteressato ha realizzato l’intervento in esame. Invero, a seguito del decorso del termine, l’amministrazione comunale non è più titolare del potere inibitorio, potendo al più esercitare i propri poteri in autotutela, nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 21 quinquies e nonies l. n. 241/90 (cfr, in tal senso, C.d.S, AP n. 15/2011).
Ne consegue che il ricorrente avrebbe dovuto estendere l’impugnativa al suddetto titolo edilizio, dal quale il Lombardi trae la propria legittimazione al mantenimento della nuova canna fumaria.
Senonchè, in tal senso il ricorrente non ha operato, sicchè, per tali ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Reputa il Collegio la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)