Tutela dei beni culturali e paesaggistici – Condono edilizio – Art.32, co.27, legge 326/2003 –  Autorizzazione paesaggistica  – Diniego – Legittimità   – Ragioni 

La disciplina  del condono edilizio di cui dell’art. 32, comma 27, legge 326/2003, ha contenuto  restrittivo e prevede che la sanatoria degli interventi in aree vincolate può  essere consentita solo in due ipotesi, e cioè ove le opere siano state realizzate prima della imposizione del vincolo (come già  previsto all’art. 33, comma 1, l. n. 47/85) e siano conformi alla disciplina urbanistica.

N. 01166/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01975/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1975 del 2006, proposto da: 
Di Lalla Assunta (Deceduta), Carlo Pasquale Di Lalla(Erede), rappresentati e difesi dall’avv. Maurizio Di Cagno, con domicilio eletto presso Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, 43; 

contro
Ministero Per I Beni E Le Attivita’ Culturali, Soprintendenza Beni Archit.Per Il Paesaggio-Bari E Foggia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; Comune Di Vico del Gargano; 

per l’annullamento
della nota 14 luglio 2006 della Soprintendenza Beni architettonici e per il paesaggio – province di Bari e Foggia, recante annullamento dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria rilasciata il 23 marzo 2006 dal Sindaco di Vico del Gargano relativamente ad opere edilizie realizzate dalla ricorrente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per I Beni E Le Attivita’ Culturali e di Soprintendenza Beni Archit.Per Il Paesaggio-Bari E Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 luglio 2013 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori Maurizio Di Cagno e Valter Campanile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con ricorso notificato il 15.11.2006 e depositato il 14.12.2006, Di Lalla Assunta impugnava il provvedimento di cui in epigrafe, con il quale il Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio di Bari/Foggia ha disposto l’annullamento dell’ autorizzazione paesaggistica in sanatoria – rilasciata dal Comune di Vico del Gargano, in relazione alla procedura di condono edilizio di cui alla L. n. 326/03 per la realizzazione di un manufatto edilizio in attacco al preesistente fabbricato – rilevando che “in base al combinato disposto dei commi 26 e 27 dell’art. 32 della legge n. 326/2003 sono suscettibili di sanatoria edilizia, in riferimento alle opere realizzate in zone vincolate, esclusivamente le tipologie di illecito di cui ai nn. 4-5-6 dell’Allegato A alla citata legge n. 326/2003, in quanto limitata alle sole opere di restauro e risanamento conservativo o di manutenzione straordinaria su immobili già  esistenti, se ed in quanto conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.
La ricorrente deduce il seguente motivo: “Violazione ed erronea applicazione dell’art. 32 comma 27 del DL 3.9.2003 n. 269 (conv. con L. n. 326b del 24.11.2003) anche con riferimento alla disciplina contenuta nelle NTA del PUTT/P (approvato con delib. di GR n. 1748 del 15.12.2000), nonchè a quella in materia di vincolo paesaggistico ex legge n. 1497/39, oggi D.lgs. n. 490/99, e di vincolo idrogeologico ex RD n. 3267/1923. Eccesso di potere per erronea presupposizione, travisamento, carenza di motivazione e di istruttoria, illogicità  manifesta”; sostenendo che i vincoli esistenti (paesaggistico ed idrogeologico ) nell’area in questione sono relativi e non assoluti , sicchè sarebbero sanabili
Si è costituito l’intimato Ministero, chiedendo la reiezione del ricorso.
Con memoria depositata il 13.10.2012, l’Avvocatura dello Stato ha contestato la fondatezza del ricorso.
In vista della pubblica udienza del 15.12.2012, il difensore della ricorrente ha depositato certificato di morte della ricorrente, dichiarando tale evento ai fini della interruzione del giudizio.
Con ord. Coll. N. 2003/12, la Sezione ha quindi dichiarato interrotto il giudizio.
Con atto depositato il 23.11.2012, si è costituito in giudizio, quale erede legittimo dell’originaria ricorrente, Carlo Pasquale Di Lalla, insistendo per l’accoglimento del gravame.
A seguito di tale costituzione, con atto depositato il 16.5.2013, si è nuovamente costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, insistendo per la reiezione.
Parte ricorrente ha rinnovato, con la memoria depositata il 3.6.2013, la richiesta di accoglimento e, con la replica depositata il 13.6.2013, ha replicato al contenuto della memoria dell’Avvocatura del 13.102012.
Alla pubblica udienza del 4.7.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso all’esame viene impugnato il provvedimento con il quale il Soprintendente Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio di Bari/Foggia ha disposto l’annullamento dell’ autorizzazione paesaggistica in sanatoria – rilasciata dal Comune di Vico del Gargano, in relazione alla procedura di condono edilizio di cui alla L. n. 326/03 per la realizzazione di un manufatto edilizio in attacco al preesistente fabbricato.
L’annullamento è stato motivato con il rilievo che “in base al combinato disposto dei commi 26 e 27 dell’art. 32 della legge n. 326/2003 sono suscettibili di sanatoria edilizia, in riferimento alle opere realizzate in zone vincolate, esclusivamente le tipologie di illecito di cui ai nn. 4-5-6 dell’Allegato A alla citata legge n. 326/2003, in quanto limitata alle sole opere di restauro e risanamento conservativo o di manutenzione straordinaria su immobili già  esistenti, se ed in quanto conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.
Secondo parte ricorrente, la Soprintendenza avrebbe errato nel ritenere i vincoli esistenti in loco come assoluti, gli stessi essendo invece relativi e come tali ammessi a sanatoria.
Il ricorso non è fondato.
Invero, va affermato – come efficacemente rilevato dal TAR Aquila con la sentenza n. 242 del 14.3.2013 – che:
– l’apicale principio, regolante la materia edilizia, di conformità  degli interventi alle norme primarie e secondarie di settore, da verificarsi prima della realizzazione degli interventi stessi mediante il rilascio di idoneo titolo abilitativo, può essere positivamente derogato solo da altra norma primaria (le leggi c.d. di “condono”) che, volta per volta, stabiliscono il perimetro soggettivo, oggettivo e temporale di possibile sanabilità  degli abusi;
– l’art. 32, comma 27, legge 326/2003 (il quale testualmente recita: “fermo restando quanto previsto agli art. 32 e 33 legge 47/85, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora…d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela di interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonchè dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione delle opere stesse, in assenza o in difformità  del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”) esclude la condonabilità  delle opere realizzate in aree vincolate e non conformi alle norme urbanistiche, determinando un perimetro più ristretto di condonabilità  rispetto alle precedenti normative condonistiche (L. 47/85 e 724/94), fatte salve le ipotesi, ivi già  previste, di incondonabilità  oggettiva (“…fermo restando quanto previsto agli artt. 32 e 33 legge 47/85”.);
– l’art. 32, comma 27, lett. d) L. 269 del 2003 è previsione normativa che esclude dalla sanatoria le opere abusive realizzate su aree caratterizzate da determinate tipologie di vincoli (in particolare, quelli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesaggistici, nonchè dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali), subordinando peraltro l’esclusione a due condizioni costitutive: a) che il vincolo sia stato istituito prima dell’esecuzione delle opere abusive; b) che le opere realizzate in assenza o in difformità  dal titolo abilitativo risultino non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
– da ciò discende, a contrario, che la sanatoria degli interventi in aree vincolate può dunque essere consentita solo in due ipotesi, e cioè ove le opere siano state realizzate prima della imposizione del vincolo (come già  previsto all’art. 33, comma 1, l. n. 47/85) e siano conformi alla disciplina urbanistica.
– la novità  sostanziale è costituita proprio dall’inserimento del requisito della conformità  urbanistica all’interno della fattispecie del condono edilizio, così originandosi un meccanismo di sanatoria che si avvicina fortemente all’istituto dell’accertamento di conformità  previsto dall’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 piuttosto che ai meccanismi previsti dalle precedenti leggi sul condono edilizio (cfr. Cons. St., Sez. IV, n. 3174/2010).
Nel senso di cui sopra si sono espressi sia la giurisprudenza amministrativa (cfr. ex pluris, Cons. St., Sez. IV, n. 3174/2010; TAR Campania, Napoli, Sez. VI, nn. 912/2011; 359/2010, 844 del 2010,), sia la Corte Costituzionale (cfr. la sentenza n. 225/2012, secondo cui “il richiamo alla previgente distinzione tra inedificabilità  relativa ed assoluta contenuta negli artt. 32 e 33 della legge n. 47 del 1985 viene effettuato al solo fine di coordinare la vecchia disciplina della sanatoria con quella sopravvenuta (…). La sua estensione al nuovo condono non è infatti compatibile con il dettato del comma 26 e delle ivi richiamate tipologie di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’Allegato 1 al d.l. n. 269 del 2003 (fattispecie sanabili), ove non è contemplata alcuna ipotesi congruente con la fattispecie astrattamente enucleata (…) ma soltanto ad alcune fattispecie minori tassativamente elencate, nè con quello del comma 27 che vieta espressamente (lettera d) la sanatoria di abusi realizzati su aree di tale natura vincolate antecedentemente all’esecuzione delle opere, in assenza o in difformità  dal titolo abilitativo edilizio o dalle norme e prescrizioni in materia urbanistica. Questa Corte ha avuto modo di precisare che il condono di cui al d.l. n. 269 del 2003 è caratterizzato da un ambito oggettivo più circoscritto rispetto a quello del 1985, per effetto dei limiti ulteriori contemplati dal precitato comma 27, i quali “si aggiungono a quanto previsto negli artt. 32 e 33 della legge n. 47 del 1985″ (sentenza n. 196 del 2005) e non sono racchiusi nell’area dell’inedificabilità  assoluta (ordinanza n. 150 del 2009)”).
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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