Energia da fonti rinnovabili – Impianto di energia da fonte eolica – Verifica di assoggettabilità  a v.i.a. – Parere – Quorum strutturale del Comitato Tecnico – Maggioranza dei componenti in carica – Necessità 

E’ illegittima la deliberazione assunta dal Comitato Tecnico per la VIA qualora l’organo deliberativo (il comitato riunito in riunione plenaria) non abbia raggiunto il quorum strutturale necessario ad esprimere validamente il proprio parere. Secondo la normativa regionale vigente in materia legislazione regionale in materia, per la validità  della costituzione in concreto dell’organismo, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica, pena l’invalidità  della stessa seduta (cfr. art. 6, comma 1, Regolamento Regione Puglia n. 10/2011).

N. 01145/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00510/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 510 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da Casteltorre Eolica s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Schirone, con domicilio eletto in Bari, via Don Guanella, 15/G;

contro
Provincia di Foggia, rappresentata e difesa dall’avv. Sergio Delvino, con domicilio eletto presso l’avv. Fulvio Mastroviti in Bari, via Quintino Sella, 40;

nei confronti di
Tecnologie & Ambiente s.r.l.;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della Determina del Responsabile del Servizio Ambiente n. 609/6.15/Reg. Determine del 24 febbraio 2012, Provincia di Foggia, avente ad oggetto “Parere sulla verifica di assoggettabilità  a Valutazione di impatto ambientale per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza nominale di 25 MW, sito nel Comune di Torremaggiore (FG) – Località  Masseria Acci – Casteltorre Eolica s.r.l.” pubblicata all’Albo pretorio della Provincia di Foggia in data 27.2.2012;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nell’udienza pubblica del giorno 17 aprile 2013 per la parte ricorrente il difensore avv. Fabio Schirone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
In data 24 ottobre 2008 l’odierna ricorrente Casteltorre Eolica s.r.l. depositava presso la Provincia di Foggia – Assessorato Risorse Ambientali un progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza nominale di 25,00 MW da costruirsi nel Comune di Torremaggiore (FG), Località  “Masseria Acci”, chiedendo ai sensi dell’art. 16 legge Regione Puglia n. 11/2001 e della legge Regione Puglia n. 17/2007 l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità  a V.I.A.
In data 29 ottobre 2008 la società  presentava il predetto progetto presso la Regione Puglia – Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Industria Energetica, Ufficio Energia, chiedendo il rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12, comma 3 dlgs n. 387/2003 per la costruzione e l’esercizio dell’impianto de quo.
La società  in data 5 novembre 2008 depositava il suddetto progetto presso il Comune di Torremaggiore, chiedendone la pubblicazione all’Albo Pretorio.
In data 3 dicembre 2008 l’interessata depositava presso la Regione Puglia – Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Industria Energetica, un’integrazione di documentazione rispetto a quanto già  consegnato in precedenza.
Successivamente in data 29 giugno 2010, la società  depositava presso la Provincia di Foggia, Assessorato Risorse Ambientali, il progetto delle opere elettriche relative.
In data 13 luglio 2010 veniva presentato presso la Regione Puglia, Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Industria Energetica, Ufficio Energia, il progetto delle opere elettriche relativo alla realizzazione del menzionato impianto.
In data 19 ottobre 2010 veniva diffidata la Provincia di Foggia – Assessorato Risorse Ambientali a pronunciarsi nel termine di trenta giorni sulla richiesta di valutazione ambientale.
Nonostante le ripetute istanze, la Provincia di Foggia – Assessorato Risorse Ambientali non si pronunciava sulla richiesta di attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità  a V.I.A. con provvedimento espresso.
Casteltorre Eolica s.r.l. esperiva ricorso dinanzi a questo Tribunale avverso il silenzio – inadempimento della Provincia di Foggia.
Con sentenza n. 1255 del 30 agosto 2011, la Prima Sezione accoglieva il ricorso r.g. n. 564/2011 proposto dalla Casteltorre Eolica s.r.l.
Detta pronuncia dichiarava l’obbligo della Provincia di Foggia di adottare le proprie determinazioni sull’istanza prodotta nel termine di trenta giorni.
La decisione veniva notificata alla controparte in data 7 settembre 2011 (e ricevuta dall’Ente il 9 settembre 2011).
Decorso invano il termine di trenta giorni, essendo l’Amministrazione provinciale rimasta ancora inadempiente, la società  interessata domandava, con apposito atto, la nomina del commissario ad acta.
Con ordinanza n. 335/2012, il T.A.R Puglia, Bari provvedeva a nominare quale commissario ad acta il Direttore dell’ARPA Molise.
In data 24 febbraio 2012 la Provincia di Foggia adottava la gravata determina n. 609/6.15/Reg. Determina recante il parere negativo di assoggettabilità  a VIA in ordine alla realizzazione dell’impianto per cui è causa.
L’impugnato provvedimento, nel recepire il parere del Comitato provinciale per la Valutazione di Impatto Ambientale del 21.2.2012, ritiene “il progetto non assentibile in quanto anche l’approfondimento progettuale scaturente dall’eventuale assoggettamento a VIA non apporterebbe alcun elemento che possa comportare una modifica della valutazione negativa di realizzabilità “.
La società  contestava con il presente ricorso la citata determina.
Deduceva censure così sinteticamente riassumibili:
1) violazione dell’art. 10 bis legge n. 241/1990; violazione dell’art. 97 Cost.; violazione del principio del giusto procedimento; violazione dell’art. 2 legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria; malgoverno e sviamento: l’Amministrazione avrebbe omesso la comunicazione del preavviso di provvedimento negativo; nel caso di specie non sarebbe applicabile la sanatoria di cui all’art. 21 octies legge n. 241/1990;
2) violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto d’istruttoria, motivazione erronea, ingiustizia grave e manifesta; illogicità  e irragionevolezza manifesta; malgoverno: il provvedimento gravato sarebbe carente sotto il profilo della motivazione e della istruttoria; non sussisterebbero gli impedimenti posti a base del gravato provvedimento e cioè l’interferenza con il corso d’acqua torrente Staina (l’aerogeneratore più vicino sarebbe ubicato ad una distanza di circa 690 metri dal ramo più vicino del torrente) e l’interferenza con il vincolo architettonico ed archeologico “ruderi di Castel Fiorentino” (l’aerogeneratore più vicino sarebbe distante ben 1230 metri); la Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia, peraltro, avrebbe espresso parere favorevole (prot. n. 940 del 19.1.2012) con riferimento al suddetto impianto (non ravvisando impedimenti ostativi);
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 28 legge Regione Puglia n. 11/2001; violazione e falsa applicazione dell’art. 6 regolamento Regione Puglia n. 24/2009: il Comitato Tecnico per la VIA della Provincia di Foggia non avrebbe raggiunto il quorum strutturale necessario ad esprimere validamente il parere in esame in violazione dell’art. 6 del regolamento regionale n. 24/2009 secondo cui è necessaria, per la validità  della costituzione in concreto dell’organismo, la presenza della maggioranza dei componenti in carica, senza distinzione a tal fine tra aventi e non aventi diritto al voto; nel caso di specie il numero dei componenti del Comitato Tecnico Provinciale per la VIA presenti alla seduta del 21.2.2012 (nel corso della quale veniva adottato il verbale n. 52 il cui contenuto è stato recepito dalla gravata determina) sarebbe stato pari a 7 su un totale di 14; ciò avrebbe determinato la nullità  di quanto deliberato dal Comitato in data 21.2.2012; inoltre, il parere contenuto nel verbale n. 52 del 21.2.2012 non risulterebbe firmato da tutti i componenti presenti e votanti e vistato dal Presidente e dal Segretario, così come viceversa raccomandato dalle norme di funzionamento.
Con ricorso per motivi aggiunti la società  impugnava la menzionata determina provinciale del 24.2.2012 recante il parere negativo di assoggettabilità  a VIA, deducendo una nuova censura relativa all’adozione in data 27.4.2012 del parere favorevole dell’Autorità  di Bacino della Puglia in ordine al progetto per cui è causa (parere che – secondo la prospettazione di parte ricorrente – confermerebbe l’erroneità  della valutazione espressa dalla Provincia) ed il vizio di difetto di istruttoria.
Si costituiva l’Amministrazione provinciale, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso, integrato da motivi aggiunti, sia fondato limitatamente alla doglianza di cui al punto sub 3) dell’atto introduttivo (pagg. 10 e 11), con consequenziale assorbimento di ogni altra censura.
Invero, ai sensi dell’art. 6, comma 1 regolamento Regione Puglia n. 24/2009 “Le sedute plenarie del Comitato sono valide in presenza della maggioranza dei componenti in carica”.
Anche il successivo regolamento Regione Puglia n. 10/2011, che abroga e sostituisce il precedente regolamento n. 24/2009, contiene analoga previsione: “Le sedute plenarie del Comitato sono valide in presenza della maggioranza dei componenti in carica.” (cfr. art. 6, comma 1).
Dalla disamina delle disposizioni in commento (poste a fondamento del motivo di gravame sub 3) emerge come per le sedute “plenarie” del Comitato VIA sia necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica a pena di invalidità  della stessa seduta.
Nel caso di specie si deve ritenere per l’importanza della decisione assunta (parere negativo in merito alla verifica di assoggettabilità  a VIA del progetto per cui è causa) che la seduta del 21.2.2012 del Comitato VIA dovesse svolgersi in composizione “plenaria”.
In tal senso depone la previsione normativa di cui all’art. 5, comma 3 regolamento Regione Puglia n. 10/2011:
«3. Nelle riunioni plenarie: … – il Comitato rende il parere in merito alle opere sottoposte alla procedura di verifica e/o di V.I.A. in merito all’impatto ambientale delle opere. ¦».
Tuttavia, il numero dei componenti del Comitato Tecnico Provinciale per la VIA presenti alla seduta del 21.2.2012 (nel corso della quale veniva adottato il verbale n. 52 il cui contenuto è stato recepito dalla gravata determina provinciale) era pari a 7 su un totale di 14 componenti (la maggioranza dei componenti del Comitato sarebbe stata 8).
Inoltre, il parere contenuto nel verbale n. 52 del 21.2.2012 non risulta firmato dal Segretario del Comitato e controfirmato dal Presidente, così come viceversa previsto dall’art. 6, comma 8 regolamento Regione Puglia n. 10/2011.
Ciò ha determinato l’invalidità  di quanto deliberato dal Comitato Tecnico Provinciale per la VIA in data 21.2.2012 ed, in via consequenziale, della gravata determina provinciale che recepisce gli esiti della citata seduta.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, nei limiti esposti e, per l’effetto, l’annullamento dell’atto impugnato.
Ogni altra censura formulata da parte ricorrente resta assorbita.
In considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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