Processo amministrativo – Misure cautelari monocratiche – Istanza di autotutela – Possibilità  sino all’udienza cautelare –  Urgenza  – Non sussiste – Fattispecie

Va respinta la domanda di misure cautelari provvisorie per l’assenza dei presupposti dell’urgenza,  ogni qualvolta la paventata irreparabilità  del danno possa essere superata, sino alla trattazione collegiale della misura cautelare richiesta, con misure procedimentali  alternative (nel caso di specie nelle more tra la presentazione dell’istanza di misure cautelari urgenti e la data fissata per la prima camera di consiglio il danno paventato dalla ricorrente – il pagamento delle tasse annuali presso l’Università  di provenienza –  potrebbe essere evitato, si legge nel decreto,  con un’istanza di autotutela avverso il rigetto per inammissibilità  della domanda di trasferimento presso altra Università ).

N. 00368/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00907/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 907 del 2013, proposto da: 
Elisa Villani, rappresentata e difesa dagli avv.ti Santi Delia e Michele Bonetti, con domicilio eletto presso Anna Filomena Bruno in Bari, via Beata Elia di S. Clemente n. 200; 

contro
Università  degli Studi di Bari; 

nei confronti di
Michele Vitolo; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dei verbali della Commissione istruttoria istanze trasferimenti nominata dal Preside della Falcoltà  è approvata nel Consiglio di Facoltà  del 24 settembre 2012, del 09 e 18 ottobre 2012 mai comunicati nella parte in cui si decreta che la domanda di trasferimento presso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia di parte ricorrente non è stata valutata perchè ritenuta inammissibile;
per l’accertamento
del diritto di parte ricorrente di ottenere il trasferimento al III° anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università  di Bari;
e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subenti a causa del diniego all’iscrizione opposta;
per la condanna in forma specifica ex art.30, comma 2, c.p.a.;
dell’Ateneo intimato all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al Corso di Laurea per cui è causa nonchè, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., ai fini del riesame dell’istanza di trasferimento di cui si tratta;
Considerato che, nel tempo intercorrente tra la data odierna e quella della prima camera di consiglio utile (28 agosto 2013) per la trattazione della domanda cautelare avanzata con il ricorso, il danno paventato dalla ricorrente, consistente nell’eventuale “onere ¦ di pagare nuovamente le tasse in Romania con un inutile dispendio economico ed un evidente rallentamento del ¦ percorso di studi in Italia”, ben può essere evitato dalla stessa interessata avanzando all’Università  apposita domanda di autotutela e che, pertanto, la posizione soggettiva della ricorrente non è tale da poter essere pregiudicata in modo irreparabile;
 

P.Q.M.
Respinge la suddetta domanda di misure cautelari provvisorie.
Fissa la camera di consiglio del 28 agosto 2013 per la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare.
Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 9 luglio 2013.
 
 
 
 
 

  Il Presidente
  Corrado Allegretta


DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 10/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)