Processo amministrativo – Istanza cautelare monocratica – Fattispecie in materia edilizia – Inesistenza dei presupposti

Nella richiesta di decreto di sospensione ex art.56 c.p.a. non sono apprezzabili le circostanze di estrema gravità  ed urgenza, tali da non consentire la trattazione dell’istanza in sede collegiale, con riguardo alla richiesta di sospensione del divieto di esecuzione di interventi edilizi sia sulla prospettazione  di problematiche di ordine finanziario, sia con riferimento al pregiudizio ipotizzato a carico degli acquirenti degli immobili in ragione del ritardo nel trasferimento.

N. 00367/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00899/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)

Il Consigliere delegato
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 899 del 2013, proposto da: 
Micos Di Giovanni Mininni E C. S.a.s., rappresentato e difeso dagli avv. Marco Sabino Loiodice, Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso Aldo Loiodice in Bari, via Nicolai, 29; 

contro
Comune Di Bari, in persona del Sindaco pro tempore;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento del Direttore della Ripartizione Urbanistica Edilizia Privata del Comune di Bari del 25.06.2013 prot. n. 149855 contenente diffida e divieto di esecuzione degli interventi indicati nella D.I.A. del 18.06.2013, nonchè del verbale di sequestro preventivo e di contestuale apposizione dei sigilli del 27.06.2013 redatto dalla Polizia Edilizia della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che non appaiono provate le circostanze di estrema gravità  e urgenza che caratterizzerebbero il periculum in mora dedotto dalla parte ricorrente e tali da non consentire la trattazione dell’istanza cautelare nella prossima camera di consiglio del 23 luglio 2013, sia con riferimento alle problematiche di ordine finanziario genericamente prospettate da ricorrente, sia con riferimento al pregiudizio ipotizzato a carico degli acquirenti degli immobili in ragione del ritardo nel trasferimento (in relazione al quale profilo difetta peraltro la legittimazione in capo al deducente);
Considerato altresì che il provvedimento di sequestro, che esula peraltro dall’ambito dei provvedimenti impugnabili innanzi al Giudice Amministrativo, costituisce di per sè motivo di impedimento al completamento delle opere di che trattasi;
 

P.Q.M.
Respinge l’istanza di decreto cautelare monocratico così come proposta.
Fissa per la trattazione collegiale la Camera di Consiglio del 23 luglio 2013.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 7 luglio 2013.
 
 
 
 
 

  Il Consigliere delegato
  Antonio Pasca


DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 08/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)