1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Gara – Concorrente classificatasi al sesto posto in graduatoria – Interesse strumentale alla riedizione della gara – Sussiste
2. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Appalto servizio di pulizia ordinaria e straordinaria – Introduzione subpunteggi da parte della commissione – Tutela cautelare – Fumus boni iuris – Sussiste
1. Nonostante che sia diretto a censurare le attività di valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione di gara, è supportato da adeguato interesse strumentale alla eventuale riedizione della gara il ricorso proposto avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva di una gara, pur essendo stato presentato da una concorrente classificatasi al sesto posto in graduatoria.
2. Sussiste il requisito del fumus boni iuris in relazione alla domanda incidentale di sospensione del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’appalto del servizio di pulizia ordinaria e straordinaria, laddove risulti documentalmente che la Commissione di gara ha aggiunto, nei moduli utilizzati per la valutazione delle offerte tecniche, dei subpunteggi in corrispondenza dei subcriteri individuati dalla lex specialis.
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Vedi Cons. St., sez. VI, ordinanza 26 settembre 2013, n. 3809 – 2013; ric. n. 6447 – 2013
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N. 00372/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00700/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 700 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. A R.L., rappresentato e difeso dagli avv. Enzo Augusto e Roberto D’Addabbo, con domicilio eletto presso Enzo Augusto in Bari, via Abate Gimma n. 147;
contro
Universita’ degli Studi di Foggia, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo n. 97;
nei confronti di
Pulitori e Affini S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Michele Perrone, con domicilio eletto presso Michele Perrone in Bari, via Torre Tresca n. 2/A;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
– del decreto del Direttore Generale, prot. n. 10828-X/4 (rep. D.D. n. 325-2013) del 23.04.2013, di aggiudicazione definitiva dell’appalto per i servizi di pulizia ordinaria (giornaliera e periodica) e straordinaria, per le esigenze dell’Università degli Studi di Foggia, alla ditta Pulitori e Affini S.p.A.”;
– dei verbali di gara n. 5 del 17.4.2013, n. 6 del 18.4.2013 e n. 7 del 23.4.2013, afferenti alle attività di valutazione delle offerte tecniche e dell’offerta economica delle ditte concorrenti, alla compilazione della graduatoria finale e all’aggiudicazione provvisoria della gara;
nonchè di ogni altro atto, antecedente e/o susseguente, comunque connesso, ancorchè non conosciuto, ivi compreso il modulo di valutazione delle offerte tecniche adottato dalla commissione di gara;
per la declaratoria di inefficacia
del contratto d’appalto, ove stipulato, ai sensi dell’art. 121, comma 1, lett. c), o comunque dell’art. 122 del D.Lgs. n. 104/2010;
con motivi aggiunti:
come da motivi di ricorso presentati in data 30 maggio 2013.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Universita’ degli Studi di Foggia e di Pulitori e Affini S.p.A.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2013 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, avv. Roberto D’Addabbo, per la ricorrente, avv. dello Stato Ines Sisto e avv. Michele Perrone, per la controinteressata;
Rilevato che il ricorso, in quanto diretto a censurare le attività di valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione di gara, è supportato da un adeguato interesse strumentale alla eventuale ripetizione della gara, pur essendo stato presentato da una concorrente classificatasi al sesto posto in graduatoria;
Ritenuta, nei limiti della sommaria cognizione che caratterizza la presente fase cautelare, la sussistenza del requisito del fumus, risultando documentalmente (v. All. 4 dei documenti depositati in data 25.6.2013 dall’Avvocatura dello Stato; allegato ai motivi aggiunti; doc. 9 allegato alla memoria depositata in data 25.6.2013 da Pulitori e Affini S.p.A.) che la commissione di gara ha aggiunto, nei moduli utilizzati per la valutazione delle offerte tecniche, dei subpunteggi in corrispondenza dei subcriteri individuati dalla lex specialis;
Ritenuto sussistente anche il requisito del periculum;
Ritenuto che il ricorso incidentale appaia prima facie infondato (v. art. 4 della polizza fideiussoria per la cauzione provvisoria rilasciata da Unipol, a pag. 2, depositata in copia dalla ricorrente in data 5.7.2013);
Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende i provvedimenti impugnati.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 3 ottobre 2013.
Spese compensate limitatamente alla presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)