Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Mancata presentazione dichiarazione ex art. 38 D.Lgs. 163/2006 – Da parte del vice Presidente della società aggiudicataria – Conseguenze
Va concessa la sospensione del provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio di assistenza domiciliare (SAD), laddove si rilevi, in sede di sommaria cognizione, che il vice presidente del consiglio di amministrazione della società aggiudicataria, dotato per statuto di tutti i poteri attribuiti al presidente in caso di assenza o di impedimento dello stesso, non abbia presentato la dichiarazione ex art. 38 D.Lgs. 163/2006.
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vedi Cons. St., sez. III, decreto cautelare 31 luglio 2013, n. 3082 – 2013, ordinanza 30 agosto 2013, n. 3413 – 2013 ric. n. 5691 – 2013
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N. 00375/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00861/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 861 del 2013, proposto da:
Societa’ Cooperativa Sociale Auxilium, rappresentata e difesa dall’avv. Cataldo Balducci, con domicilio eletto in Bari, corso Cavour n. 31;
contro
Ambito Territoriale Ba/10, Comune di Modugno;
nei confronti di
Solidarieta’ – Societa’ Cooperativa Sociale, rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Bonasia, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo T.A.R. in Bari, Piazza Massari;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento dirigenziale dell’Ufficio di Piano – Ambito Territoriale BA/10 Reg. Int. n. UDP/dd72013723, di aggiudicazione definitiva del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore della Soc. Coop. Sociale Solidarietà ;
– della nota prot. n. 00256359 del 15.5.2013, di comunicazione della aggiudicazione definitiva del servizio;
– del verbale di commissione in seduta pubblica n. 1, in data 26.3.2013, nella parte in cui si ammette alla gara de qua la Soc. Coop. Sociale Solidarietà ;
– del verbale di commissione in seduta pubblica n. 3, in data 9.4.2013, nella parte in cui si procede alla valutazione dell’offerta tecnica della Soc. Coop. Sociale Solidarietà ;
– del verbale di commissione in seduta pubblica n. 4, in data 12.4.2013, nella parte in cui si aggiudica provvisoriamente il servizio de quo alla Soc. Coop. Sociale Solidarietà ;
– di tutti i verbali di riunione della commissione di gara e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche non noto;
nonchè
per la declaratoria della nullità del contratto per la fornitura del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) per l’Ambito Territoriale BA/10, ove sottoscritto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Solidarieta’ – Societa’ Cooperativa Sociale;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2013 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, avv. Giuseppe Cozzi, su delega dell’avv. Cataldo Balducci e avv. Francesco Troysi, su delega dell’avv. Nicola Bonasia;
Rilevato, sulla base della documentazione agli atti, che la società Solidarietà Società Cooperativa Sociale, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara di appalto di cui è causa, risulta amministrata da un Consiglio di Amministrazione all’interno del quale è presente un vice Presidente (Loverro Anna Maria), al quale spettano per statuto (art. 41) tutti i poteri attribuiti al Presidente in caso di assenza o di impedimento dello stesso (essendo irrilevante che la sussistenza delle condizioni di assenza o di impedimento debba essere accertata dal Consiglio di Amministrazione);
Ritenuto, nell’ambito della sommaria cognizione della fase cautelare, che sussista il fumus, non risultando che il predetto vice Presidente del Consiglio di amministrazione della società Solidarietà Società Cooperativa Sociale abbia presentato la dichiarazione ex art. 38 D.Lgs. 163/2006, pur essendovi tenuto;
Ritenuto sussistente anche il requisito del periculum;
Ritenuto di poter compensare le spese tra le parti costituite, limitatamente alla presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende gli atti impugnati.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 3 ottobre 2013.
Spese compensate per la presente fase cautelare tra le parti costituite.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)