1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Tutela cautelare – Riesame del provvedimento impugnato – Onere conformativo della p.A. – Limiti – Riedizione del potere – Emissione nuovo provvedimento negativo – Effetti – Improcedibilità  del ricorso principale 


2. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Atti di macro-organizzazione – Determinazione della dotazione organica di diritto – Personale docente di sostegno – Fattispecie

1. In materia di misure cautelari, il mero accoglimento della sospensiva che non detti prescrizioni conformative lascia inalterati i profili di discrezionalità  in capo all’Amministrazione, con la conseguenza che la successiva determinazione assunta non ha carattere meramente esecutivo del dictum cautelare, ma essendo espressione di una nuova valutazione della p.A. assume i caratteri di un nuovo provvedimento, con l’effetto di rendere improcedibile il ricorso avverso il provvedimento originario per carenza di interesse.


2. Non è fondato il ricorso avverso il provvedimento contenente le dotazioni organiche del personale docente di sostegno, laddove le censure fondino sull’asserito mancato adeguamento del numero dei docenti da assumere in ruolo al concreto numero dei disabili presenti sul territorio, atteso che l’efficiente svolgimento del servizio di sostegno scolastico risulta garantito e tutelato dai due diversi istituti dell'”organico di fatto” e delle c.d. assegnazioni di docenti in “deroga” e non dalla dotazione organica di diritto.

N. 01135/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00975/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 975 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Gianfranco Palmariggi, Lucia Piccolo, Cinzia Martina, Giovanna Fusco, Rossella Stridi, Assunta Marra, Anna Nuzzo, Tommaso Di Castri, Anna Padula, Cristina Macchitella, Matteo Sacchi, Martino Semeraro, Antonio Mastromarini, Concetta Galasso, Vincenza De Fazio, Riccardo Montanaro, Martina Martalo’, Daniela Paiano, Giuseppe Morfeo, Antonia Panna, Maria Carla Mattei, Maria Grazia Spalluto, Bernadette De Vitis, Gemma Clorinda Alessandri, Tommaso Putignano, Paola Macripo’, Simona Guido, rappresentati e difesi dall’avv. Giorgio M Serafino, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; 

contro
Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia, Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici, siti in Bari, via Melo, n. 97, sono domiciliati ex lege; 

per l’annullamento
del provvedimento prot. n. aoodrpu 2384 del 5.04.2012, conosciuto dai ricorrenti il 30.05.2012, emesso dal vice direttore generale dell’ufficio scolastico regionale per la puglia -direzione generale- ufficio IV -dirigenti scolastici e personale della scuola, avente ad oggetto: a.s. 2012/2013 – dotazioni organiche del personale docente della scuola primaria e dei docenti di sostegno di ogni ordine e grado, nella parte in cui, per quanto riguarda i posti di sostegno, si conferma la attuale ripartizione a livello provinciale, ossia con l’assegnazione del seguente numero di posti: bari 2.297; brindisi 634; foggia 1.341; lecce 996; taranto 801, per un totale regionale di 6.069, nonchè ogni altro atto presupposto o consequenziale;
motivi aggiunti:
il provvedimento prot. aoodrpu 6994, emesso il 5.10.2012, comunicato il 22.10.2012, emesso dal vice direttore generale dell’u.s.r. per la puglia -direzione generale- ufficio iv -dirigenti scolastici e personale della scuola, con il quale, “in esecuzione dell’ordinanza 702 del 14.9.2012 del t.a.r. puglia – bari, il contingente regionale dell’organico di diritto dei posti di sostegno pari a 6069 unità  di cui alla tabella e) allegata al d.i., specificato in premessa, relativo agli organici del personale docente per l’a.s. 2012-13, è ripartito a livello provinciale come segue: bari posti 2.297; brindisi posti 634; foggia posti 1.341; lecce posti 996; taranto posti 801”, ed ogni altro atto eventualmente presupposto o consequenziale.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia e di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 maggio 2013 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Giorgio Serafino e avv. dello Stato Grazia Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso principale e con quello per motivi aggiunti, i ricorrenti (tutti insegnanti di sostegno nella scuola secondaria di II grado, collocati in graduatoria ad esaurimento della provincia di Brindisi) contestano i due decreti meglio indicati in epigrafe con cui sono stati assegnati (confermando la già  prevista ripartizione provinciale) i posti di sostegno dell’organico di diritto della provincia di Brindisi.
Pretendono, in estrema sintesi, una maggiore assegnazione, nel territorio brindisino, di insegnati di sostegno da inserire nell’organico di diritto.
In particolare, con il ricorso principale, censurano il primo decreto che tanto ha disposto e, con il ricorso per motivi aggiunti , il successivo decreto di pari tenore (ma più dettagliatamente motivato) che ha confermato, a seguito di riesame (imposto dalla ordinanza cautelare di questo Tar n.702/2012), le precedenti determinazioni.
All’udienza del 30.5.2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorso principale è diventato improcedibile per carenza di interesse, in quanto il nuovo decreto (di identico tenore dispositivo), adottato a seguito dell’ordinanza sospensiva n. 702/2012, non è meramente esecutivo del dictum cautelare.
Infatti, l’onere conformativo derivante dal provvedimento giurisdizionale imponeva all’amministrazione solo di rideterminarsi in merito, senza incidere in alcun modo sulla discrezionalità  dell’esercizio del potere e senza imporre, per ciò, l’adozione di un atto di accoglimento delle istanze dei ricorrenti.
Di tale discrezionalità  ha fatto uso l’amministrazione rideterminandosi, in modo del tutto autonomo, in senso negativo.
Pertanto, il decreto successivamente intervenuto (con cui si ribadiscono le precedenti determinazioni in ordine alla ripartizione dell’organico di diritto) va considerato esecutivo dell’ordinanza sospensiva soltanto nella parte in cui esercita nuovamente la potestà , mentre sfugge a tale qualificazione nella parte squisitamente decisionale che non risulta in alcun modo vincolata dai limiti conformativi dell’ordinanza sospensiva.
Esclusa per il sopravvenuto decreto la natura meramente esecutiva dell’ordinanza cautelare, deve rilevarsi che tale ulteriore atto ha completamente sostituito quello gravato con il ricorso principale, sicchè, rispetto al ricorso avverso tale primo provvedimento, non può che rilevarsi il difetto sopravvenuto di interesse, in quanto dall’accoglimento del gravame i ricorrenti non trarrebbero alcuna utilità , essendo intervenuto un nuovo e diverso provvedimento negativo, su cui si sposta evidentemente l’interesse processuale.
Deve parimenti dichiararsi la sopravvenuta carenza d’interesse per il ricorrente Palmariggi, atteso che, come allegato dalla costituita Avvocatura dello Stato (memoria depositata il 10.9.2012, pag. 6) e non contestato da controparte, il ricorrente capofila rientra tra i tre docenti nominati in ruolo nella provincia di Brindisi.
Con il che si viene all’esame del ricorso per motivi aggiunti, con cui si ripropongono, in buona sostanza, le doglianze già  evidenziate nel ricorso principale.
Del decreto (prot. aoodrpu 6994, emesso il 5.10.2012, ) che ha ripartito la dotazione organica tra le varie province, i ricorrenti lamentano:
un vizio procedimentale, in ragione della mancata interlocuzione con gli organi locali imposta dalla circolare MIUR n.25/2012;
l’eccesso di potere, perchè non sarebbe stata perseguita la finalità  cui il provvedimento è funzionale, in quanto, invece che prefiggersi un efficiente servizio di sostegno scolastico adeguato alle esigenze dell’utenza, si sarebbe inteso salvaguardare l’equilibrio tra le preesistenti consolidate dotazioni organiche;
l’eccesso di potere perchè non sarebbe stata preventivamente considerata la situazione di fatto (quantità  dei disabili presenti nella provincia, cui adeguare l’organico di diritto e, di conseguenza, il rapporto docenti/ alunni disabili).
I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente atteso che, in ultima analisi, sottendono tutti un argomento di fondo.
Il perno della tesi sostenuta dai ricorrenti muove dall’assunto che la consistenza dell’organico di diritto sia l’unico strumento deputato ad assicurare l’efficiente svolgimento del servizio di sostegno scolastico e che esso debba essere determinato e “plasmato” in stretta rispondenza al concreto numero dei disabili.
Tale tesi non può essere seguita.
Essa in primo luogo non tiene conto della previsione degli istituti dell’organico di fatto e delle c.d. assegnazioni di docenti “in deroga”.
Tali istituti trovano la loro ragion d’essere proprio nella necessità  di adeguare la concreta dotazione organica dei docenti di sostegno alle esigenze specifiche e concrete dell’utenza scolastica, adeguamento che non può essere assicurato dalla dotazione organica di diritto per le ragioni che di seguito vengono esposte.
Risulta, infatti, di tutta evidenza che imprescindibili esigenze di programmazione e corretta gestione della spesa pubblica impongano una determinazione preventiva della dotazione organica di diritto (e conseguentemente del numero dei docenti di sostegno da assumere in ruolo a completamento dell’organico di diritto).
Il numero concreto dei disabili e le loro necessità  di sostegno (con il relativo numero di ore nello specifico da assegnare) , tuttavia, non possono che essere determinati all’inizio di ogni anno scolastico, cioè dopo la programmazione della dotazione organica di diritto e la sua ripartizione tra i vari ordini di scuole in ogni provincia (atto che, peraltro, non risulta neppure scalfito dalle censure formulate, con conseguenti seri dubbi di ammissibilità  del ricorso).
Pertanto, non è attraverso la dotazione organica di diritto che si tutelano le esigenze e gli interessi fatti valere in giudizio, bensì attraverso le dotazioni organiche di fatto e le assegnazioni in deroga.
L’atto impugnato, pertanto, nel determinare l’organico di diritto non risulta derogare alla funzione propria dell’istituto di cui rappresenta attuazione concreta.
Il vizio procedimentale denunciato, pertanto, va superato alla luce del principio di dequotazione dei vizi formali, di cui all’art. 21 octies l. n. 241/90.
Le spese, in ragione della materia e della natura degli interessi fatti valere in giudizio, nonchè in considerazione dell’andamento complessivo della controversia, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così provvede:
dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso principale;
dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso per motivi aggiunti proposto da Gianfranco Palmariggi;
respinge il ricorso per motivi aggiunti proposto da tutti gli altri ricorrenti.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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