Enti e organi della p.A. – Enti locali deficitari ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Sanzione  – Con riferimento al servizio di trasporto scolastico – Illegittimità  – Fattispecie

Il provvedimento con cui la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo ha inflitto, ai sensi dell’art. 243 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a carico di un’Amministrazione comunale strutturalmente deficitaria, la sanzione dell’1% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto per non aver garantito la copertura minima del costo complessivo dei servizi a domanda individuale è illegittimo, atteso che l’esatta portata del precetto (relativo al rispetto della percentuale di copertura dei costi) con riferimento al servizio di trasporto scolastico si presenta, in contrasto con i principi basilari dello Stato di diritto, si appalesa  incerto, con conseguente difficoltà  di ricondurre il caso concreto alla fattispecie astratta.


* * * 

N. 01129/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01600/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1600 del 2012, proposto dal Comune di Sannicandro Garganico, rappresentato e difeso dall’avv. Michele D’Avolio, con domicilio eletto presso l’avv. Mauro Gargano in Bari, via Putignani n. 7; 

contro
Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Foggia, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari e domiciliati in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
a) -del provvedimento del 3.10.2012 emesso dalla Prefettura -Ufficio territoriale del Governo di Foggia, riportante il nr. prot. 13/S.C.G.F. ed acquisito al protocollo del Comune di Sannicandro Garganico in data 9.10.2012 al n. 10169, con il quale il Prefetto della Provincia di Foggia decretava nei confronti del Comune di San Nicandro Garganico, Ente strutturalmente deficitario che nell’anno 2011 non aveva garantito la copertura minima del costo complessivo dei servizi a domanda individuale, l’applicazione della sanzione dell’1% delle entrate correnti risultanti dal certificato di rendiconto 2010 per un importo pari a complessivi € 85.417,00;
b) -di ogni ulteriore atto, presupposto e connesso, antecedente e/o conseguente, anche se non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Foggia e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 maggio 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. Michele D’Avolio e avv. dello Stato Grazia Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
A. Il Comune di San Nicandro Garganico ha impugnato il provvedimento del 3 ottobre 2012 prot. 13/S.C.G.F., con il quale il Prefetto della Provincia di Foggia decretava nei confronti dell’Ente, strutturalmente deficitario, ex articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’applicazione della sanzione dell’1% delle entrate correnti risultanti dal certificato di rendiconto 2010, per un importo pari a complessivi € 85.417,00; ciò in quanto, nell’anno 2011, non avrebbe garantito la copertura minima del costo complessivo dei servizi a domanda individuale.
Costituitasi l’Amministrazione dell’Interno, con ordinanza 13 dicembre 2012 n. 930, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia della sanzione, per i seguenti motivi:
“considerato che, ad un esame sommario tipico della fase cautelare, il servizio di trasporto scolastico sembrerebbero escluso dal novero dei servizi a domanda individuale poichè non contemplato nell’elenco di cui al D.M. 31.12.1983 adottato in applicazione del precetto contenuto nell’art.6, comma 3, D.L. n.55/83 (conv. con legge n.131/83), dichiaratamente preordinato ad individuare “esattamente” la categoria dei servizi pubblici a domanda individuale;
-considerato altresì che, in virtù del combinato disposto dello stesso art.6 e dell’art.3, ult. comma, D.L. n.786/81 (conv. con legge n.51/82), sono esclusi dalla disciplina ivi prevista in particolare i servizi finalizzati all’inserimento sociale dei portatori di handicap;
-rilevato che, nella specie, sarebbe in ogni caso sufficiente escludere dall’importo totale dei servizi ritenuti a domanda individuale il costo del trasporto scolastico dedicato ai disabili affinchè risulti osservata la percentuale del 36% della copertura dei costi dei servizi stessi;
-rilevato infine che sussiste il periculum in mora giacchè l’applicazione della contestata sanzione produrrebbe verosimilmente effetti pregiudizievoli sulla possibilità  di risanamento della situazione debitoria del Comune attraverso il piano di rientro in corso di elaborazione”.
Sulle conclusioni delle parti, la causa è stata riservata per la decisione all’udienza del 30 maggio 2013.
B. Occorre premettere che il provvedimento impugnato costituisce applicazione dell’articolo 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale (per quel che in questa sede interessa) “2. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un’apposita certificazione che:
a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare”.
La controversia tra le parti s’incentra sostanzialmente sulla qualificazione del servizio di trasporto scolastico, ossia se esso debba essere annoverato (come sostiene l’Amministrazione statale) o meno (come invece ritenuto dal Comune ricorrente) tra i servizi a domanda individuale.
La tesi sviluppata dall’Ente locale nell’atto introduttivo del giudizio fa leva sull’elencazione di cui al decreto del Ministero dell’Interno 31 dicembre 1983, il quale non fa menzione del servizio di trasporto scolastico (tanto meno del servizio in favore degli handicappati, il cui importo, come osservato in sede cautelare, una volta detratto, già  in sè comporterebbe il rispetto della quota del 36% di copertura).
Come si legge nella premessa, tale decreto è stato emanato per rispondere alle necessità  di un atto “che individui esattamente le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale, per i quali gli enti locali sono tenuti a chiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato”. In questo ambito “sono comunque compresi fra i servizi a domanda individuale gli asili nido, i bagni pubblici, i mercati, gli impianti sportivi, i trasporti funebri, le colonie ed i soggiorni, i teatri ed i parcheggi comunali”, mentre, “ai sensi del combinato disposto dell’ultimo comma del medesimo art. 6 e dell’art. 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono invece esclusi dalla disciplina ivi prevista i servizi gratuiti per legge statale o regionale, quelli finalizzati all’inserimento sociale dei portatori di handicaps, quelli per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o di prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico”.
In ogni caso, “per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività  gestite direttamente dall’ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale”.
Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Foggia, pur non mettendo in dubbio l’attuale validità  dell’atto, traggono dal complesso delle indicazioni contenute nella premessa del decreto la conclusione che l’elencazione non sia tassativa. A ciò aggiunge che, sebbene non sia espressamente menzionata la voce “trasporto scolastico” nel modello di rilevazione, approvato con decreto ministeriale 8 marzo 2010, tale costo doveva essere computato, ai fini della verifica della percentuale di copertura, nell’ambito della voce contabile “altri”, come sottolineato dallo stesso Ministero dell’Interno -Ufficio consulenze e studi finanza locale della Direzione centrale per la finanza locale – nella nota 7 settembre 2012, in risposta al quesito posto dalla stessa Prefettura di Foggia in data 14 giugno 2012.
àˆ evidente da quanto sopra premesso che, anche ove potesse ritenersi esemplificativa (o comunque suscettibile d’integrazione) l’elencazione di cui al decreto ministeriale del 1983, come pretende la Prefettura di Foggia, occorrerebbe chiarire sia quali siano i servizi gratuiti per legge statale o regionale (tra le quali comunque certamente quelli in favore dei portatori di handicap, d’altronde ivi già  considerati non computabili) sia per quale ordine di scuola il trasporto scolastico esuli dagli obblighi istituzionali. Ciò in quanto la definizione di servizio a domanda individuale, non obbligatorio istituzionalmente e non gratuito, dipende anche da una serie di elementi normativi, sfavorevoli alla tesi ministeriale, tra cui la legge 30 marzo 1971 n. 118, la legge 5 febbraio 1992 n. 104 e il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, che l’Amministrazione statale non tiene in conto.
In definitiva, la riconduzione del caso alla fattispecie astratta si confronta con la difficoltà  d’individuare l’esatta portata del precetto (relativo al rispetto della percentuale di copertura dei costi), che, in contrasto con i principi basilari dello Stato di diritto, si presenta incerto. Questa situazione costituisce già  in sè vizio del provvedimento, ma in concreto esso è aggravato dalla circostanza che si tratti di una sanzione conseguente automaticamente alla verifica del mancato raggiungimento della quota fissata dall’articolo 243 del testo unico enti locali; è perciò assolutamente necessario che la regola alla quale il comune debba attenersi sia definita in modo chiaro e non ambiguo per giustificare gli effetti negativi della sua inottemperanza..
In conclusione, il ricorso è d’accogliere e, per l’effetto, va annullato il decreto 3 ottobre 2012 prot. 13/S.C.G.F. del Prefetto della Provincia di Foggia.
Le particolarità  della vicenda giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto 3 ottobre 2012 prot. 13/S.C.G.F. del Prefetto della Provincia di Foggia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Marco Poppi, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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