Procedimento amministrativo – Istanza di parte ai fini dell’attribuzione del premio per il ritrovamento di un tesoro – Obbligo di provvedere dell’autorità  ministeriale – Silenzio – Illegittimità 

àˆ illegittimo il silenzio serbato dall’autorità  ministeriale sull’istanza volta all’ottenimento del  premio per il ritrovamento del tesoro ai sensi degli artt. 92 ss. D.Lgs. n. 42/04, essendo pacifica in materia la sussistenza dell’obbligo di provvedere in capo al Ministero per i Beni e le Attività  Culturali ai sensi dell’art. 2 L.n. 241/90.

N. 01110/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00433/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 433 del 2013, proposto da: 
Giuseppe Bramante, Cesare Bramante, Antonio Bramante, rappresentati e difesi dagli avv. Vincenzo Caputi Iambrenghi, Attilio Spagnolo, con domicilio eletto presso Francesco Caputi Iambrenghi in Bari, Via Abate Eustasio n. 5; 

contro
Ministero Per i Beni e le Attività  Culturali, Soprintendenza Per i Beni Archeologici della Puglia, Ministero per i Beni e le Attività  Culturali – Direzione Generale per le Antichità , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distr.le Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per la declaratoria di illegittimità 
del silenzio serbato dalle autorità  intimate sulle istanze-diffide inviate dai ricorrenti, anche a mezzo dei sottoscritti difensori, per la liquidazione in loro favore, quali proprietari del sito di interesse archeologico “Grotta Paglicci”, del premio per ritrovamento tesoro, ex artt. 92-94 d. lgs. n. 42/04.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e le Attività  Culturali e di Soprintendenza Per i Beni Archeologici della Puglia e di Ministero Per i Beni e le Attività  Culturali – Direzione Generale per le Antichità ;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Vincenzo Caputi Jambrenghi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono gli unici eredi di Michele Bramante, proprietario di area in Rignano Garganico, all’interno della quale insiste il sito archeologico denominato “Grotta Paglicci”.
Tenuto conto del rilievo archeologico dell’area, essa ha costituito oggetto di concessione ministeriale di ricerca archeologica in favore dell’Università  degli Studi di Siena, e a far data dal 1960 le ricerche hanno consentito di pervenire al ritrovamento di oltre 40.000 reperti.
A seguito della morte del loro genitore, gli odierni ricorrenti hanno più volte richiesto al Ministero dei Beni Culturali e alla locale Soprintendenza l’attribuzione del premio per il ritrovamento del tesoro, ai sensi degli artt. 92 ss. d. lgs. n. 42/04, ricevendo dall’amministrazione unicamente risposte interlocutorie.
Da ultimo, con nota del 9.1.2013 essi hanno diffidato e messo in mora l’amministrazione, affinchè la stessa si pronunci sulla loro istanza di attribuzione del premio.
Rimasta inevasa tale istanza, i ricorrenti hanno impugnato il relativo silenzio serbato dall’amministrazione, deducendone l’illegittimità  per violazione dell’art. 2 l. n. 241/90.
Costituitisi in giudizio, il Ministero dei Beni Culturali, la Direzione Generale per le Antichità  e la Soprintendenza Beni Archeologici Puglia hanno chiesto il rigetto dell’avversa domanda.
Nella camera di consiglio del 4.7.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
Sotto un primo profilo, l’odierno giudizio è stato instaurato entro l’anno dall’ultima istanza-diffida proposta dai ricorrenti (9.1.2013), sicchè il ricorso deve senz’altro ritenersi tempestivo.
Tanto premesso, rileva altresì il Collegio che, nella fattispecie in esame, si versa nell’ambito di istanza volta all’ottenimento di provvedimento ampliativo -sub specie di premio per il ritrovamento del tesoro, ai sensi degli artt. 92 ss. d. lgs. n. 42/04 – rispetto alla quale deve ritenersi pacifica la sussistenza dell’obbligo di provvedere in capo al Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, ai sensi dell’art. 2 l. n. 241/90.
In tal senso l’amministrazione non si è determinata, sicchè deve ritenersi acclarato il suo silenzio rifiuto sull’istanza in esame.
Ne discende, in accoglimento del ricorso, l’ordine al Ministero per i Beni e le Attività  Culturali di provvedere in merito all’istanza dei ricorrenti del 9.1.2013, entro gg. 60 dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza.
Qualora il Ministero non provveda nel termine indicato si nomina quale commissario ad acta il Soprintendente BAP – Basilicata, ovvero un suo delegato, affinchè provveda a tutti gli adempimenti occorrenti per l’ottemperanza alla presente decisione, nell’ulteriore termine di 60 giorni.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e ordina per l’effetto al Ministero per i Beni e le Attività  Culturali di provvedere in merito all’istanza dei ricorrenti del 9.1.2013, nel termine di gg. 60 decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
In difetto di adempimento si nomina il Soprintendente BAP – Basilicata, ovvero un suo delegato, affinchè provveda in luogo dell’amministrazione, nei successivi 60 giorni, a dare esecuzione al giudicato.
Condanna il Ministero per i Beni e le Attività  Culturali al rimborso delle spese di lite sostenute dai ricorrenti, che si liquidano in complessivi € 1.500 per onorario, oltre IVA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria