Edilizia ed urbanistica – Piani urbanistici –  Piano di lottizzazione – Convenzione – Istanza per la stipula –  Silenzio della p.A. – Illegittimità  – Violazione obbligo conclusione procedimento

In presenza di un’istanza rivolta da un privato nei confronti dell’Amministrazione al fine di ottenere provvedimento ampliativo -sub specie, di stipula di convenzione di lottizzazione – relativa ad aree di sua proprietà , è illegittimo il silenzio rifiuto serbato dall’amministrazione in virtù dell’obbligo di conclusione del procedimento di cui all’art. 2 della legge n. 241/90.

N. 01111/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00452/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 452 del 2013, proposto da: 
Carella Michele e Figli s.r.l, rappresentata e difesa dall’avv. Nicolò De Marco, con domicilio eletto presso Niccolò De Marco in Bari, via Abate Gimma, 189; 

contro
Comune Di Valenzano; 

per l’accertamento
dell’illegittimità  del silenzio-rifiuto serbato dall’ Amministrazione in merito alla richiesta di concludere il procedimento relativo al progetto di lottizzazione edilizia denominato “F.lli Carella s.r.l. ed altri”;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Nicolò De Marco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La ricorrente società  è proprietaria di aree in Valenzano, comprese in zona C del vigente P.d.F, e sin dal 1991 ha proposto al Comune di Valenzano un piano di lottizzazione, con variante presentata nel 1998.
Tali istanze sono state inizialmente disattese dal Comune, il quale ha approvato sull’area in esame un piano per l’edilizia economica e popolare (PEEP).
A seguito di un lungo contenzioso giurisdizionale, tale Piano è stato annullato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 4833/09.
All’esito di tanto, la ricorrente, con atto di diffida e messa in mora del 9.10.2009, ha intimato al Comune di Valenzano di procedere all’approvazione dell’originario piano di lottizzazione.
Con delibera C.C. n. 21/2011 il suddetto p.d.l. è stato definitivamente approvato dal Comune di Valenzano.
Con successiva nota n. 2142/12 l’UTC ha trasmesso la determina regionale n. 250/12, la quale ha escluso il p.d.l. dalla procedura di VAS.
Con nota 31.12.2012 la ricorrente ha trasmesso al Comune tutti gli elaborati integrativi richiesti d quest’ultimo, invitando l’amministrazione a concludere definitivamente il procedimento nei successivi 20 giorni, e a fissare altresì la data per la sottoscrizione della convenzione di lottizzazione.
Nel silenzio dell’amministrazione, la ricorrente, con nuovo atto di diffida e messa in mora notificato il 5.2.2013, ha nuovamente intimato il Comune all’adozione di una determinazione definitiva in ordine al p.d.l. e alla stipula della relativa convenzione.
Rimasta inevasa tale istanza, la ricorrente ha impugnato il relativo silenzio serbato dall’amministrazione, deducendone l’illegittimità  per violazione dell’art. 2 l. n. 241/90.
Nella camera di consiglio del 4.7.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
Sotto un primo profilo, l’odierno giudizio è stato instaurato entro l’anno dall’ultima istanza proposta dalla ricorrente (5.2.2013), sicchè il ricorso deve senz’altro ritenersi tempestivo.
Tanto premesso, rileva altresì il Collegio che, nella fattispecie in esame, si versa nell’ambito di istanza volta all’ottenimento di provvedimento ampliativo -sub specie di stipula di convenzione di lottizzazione relativa ad aree di proprietà  della ricorrente – rispetto alla quale deve ritenersi pacifica la sussistenza dell’obbligo di provvedere in capo all’amministrazione, ai sensi dell’art. 2 l. n. 241/90.
In tal senso l’amministrazione non si è determinata, sicchè deve ritenersi acclarato il suo silenzio rifiuto sull’istanza in esame.
Ne discende, in accoglimento del ricorso, l’ordine al Comune di Valenzano di provvedere in ordine all’istanza della ricorrente, notificata all’amministrazione in data 5.2.2013, entro gg. 60 dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza.
Qualora il Comune non provveda nel termine indicato si nomina quale commissario ad acta il Dirigente Ufficio Urbanistico Regionale, ovvero un suo delegato, affinchè provveda a tutti gli adempimenti occorrenti per l’ottemperanza alla presente decisione, nell’ulteriore termine di 60 giorni.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e ordina per l’effetto al Comune di Valenzano di provvedere in ordine all’istanza della ricorrente, notificata al Comune in data 5.2.2013, nel termine di gg. 60 decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
In difetto di adempimento si nomina il Dirigente Ufficio Urbanistico Regionale, ovvero un suo delegato, affinchè provveda in luogo dell’amministrazione, nei successivi 60 giorni, a dare esecuzione al giudicato.
Condanna il Comune di Valenzano al rimborso delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che si liquidano in complessivi € 1.500 per onorario, oltre IVA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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