1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Ordinanza demolizione – Opere senza titolo  – Necessità  – Conformità  allo strumento urbanistico – Irrilevanza


2.  Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ordine di demolizione – Successiva istanza di accertamento in conformità  ex art. 36 DPR 380/2001  – Conseguenze

1. àˆ legittima l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380/01 in ipotesi di edificazione effettuata in assenza (ovvero totale difformità ) di titolo edilizio, senza che alcun rilievo possa assumere la circostanza che lo strumento urbanistico consenta la realizzazione di opere del tipo di quella concretamente realizzata, atteso che tale circostanza al più legittima all’istanza di accertamento in conformità  (art. 36 d.P.R. n. 380 cit.), ma non vale a rendere lecita, per ciò solo, un’opera realizzata in assenza del titolo abilitativo.


2. La presentazione dell’istanza di accertamento di conformità , ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, successivamente all’impugnazione dell’ordine di demolizione produce l’effetto di rendere improcedibile l’impugnazione stessa per carenza di interesse in quanto  il riesame dell’abusività  dell’opera provocato dall’istanza di sanatoria,  determina la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, di accoglimento o di rigetto, che vale comunque a rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio oggetto dell’originario ricorso.

N. 01120/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01163/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1163 del 2008, proposto da: 
Salvatora Zingaro, rappresentata e difesa dall’avv. Maddalena Merafina, con domicilio eletto presso Giuseppe Santo Barile in Bari, via Cairoli n. 57; 

contro
Comune di Andria, in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe De Candia, Giuseppe Di Bari, con domicilio eletto presso Alberto Bagnoli in Bari, via Dante, 25; 

per l’annullamento
dell’ordinanza del Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio della Città  di Andria n. 287 in data 26.05.2008, notificata il 28.05.2008, nonchè di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso a quello impugnato, che ha ingiunto alla sig.ra Zingaro Salvatora, in qualità  di proprietaria del terreno in agro di Andria alla località  “Posta Milella”, allibrato nel C.T.U. del Comune di Andria al fgl. 147, p.lla 463, ricadente in zona D8 del vigente P.R.G. ” “aree a vocazione turistica” – con entrostante cisterna interrata, la demolizione ed il conseguente ripristino dello stato dei luoghi, delle opere eseguite in assenza di titolo abilitativo, in assenza di qualsivoglia direzione dei lavori da parte di un tecnico abilitato, senza preventivo deposito del progetto presso il competente Ufficio del Genio Civile.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Andria, in Persona del Sindaco p.t;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Giuseppe De Candia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
àˆ impugnata l’ordinanza in epigrafe, con cui il Comune di Andria ha ingiunto alla ricorrente la demolizione delle opere eseguite in assenza del titolo abilitativo, e il ripristino dello stato dei luoghi.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto i seguenti profili di gravame: violazione degli artt. 31, 32, 36 d.P.R. n. 380/01 (T.U. Edilizia); eccesso di potere per erronea presupposizione.
All’udienza del 20.6.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Con l’unico motivo di ricorso, deduce la ricorrente l’illegittimità  dell’atto impugnato, in considerazione dell’insistenza dell’opera in esame su un’area sulla quale il vigente strumento urbanistico consente la realizzazione di manufatti del tipo di quello da lei realizzato.
Il motivo è infondato.
Costituisce circostanza pacifica la realizzazione, da parte della ricorrente, in Andria, loc. Abbondanza, di manufatto seminterrato costituito da platea di fondazione e pareti verticali, in assenza di permesso di costruire.
Per tali ragioni, risulta senz’altro integrata la previsione di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380/01, la quale sanziona l’edificazione effettuata in assenza (ovvero totale difformità ) di titolo edilizio. In particolare, nessun rilievo assume la circostanza che il vigente strumento urbanistico consente la realizzazione di opere del tipo di quella concretamente realizzata dalla ricorrente, atteso che tale circostanza al più legittima quest’ultima all’istanza di sanatoria (art. 36 d.P.R. n. 380 cit.), ma non vale a rendere lecita, per ciò solo, un’opera realizzata in assenza del titolo abilitativo.
Ciò chiarito, rileva altresì il Collegio che, nelle more, la ricorrente ha effettivamente presentato istanza ex art. 36 T.U. Edilizia, di cui occorre in questa sede valutarne la rilevanza.
Sul punto, reputa il Collegio di aderire all’orientamento di quella parte della giurisprudenza amministrativa, secondo cui: “La presentazione dell’istanza di accertamento di conformità , ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, successivamente all’impugnazione dell’ordine di demolizione produce l’effetto di rendere improcedibile l’impugnazione stessa per carenza di interesse: il riesame dell’abusività  dell’opera provocato dall’istanza di sanatoria, difatti, determina la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, di accoglimento o di rigetto, che vale comunque a rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio oggetto dell’originario ricorso” (TAR Puglia, Lecce, III, 1.8.2012, n. 1447) .
Venendo ora al caso di specie, emerge in atti che l’odierna ricorrente, successivamente all’emanazione dell’ordinanza di demolizione, ha proposto istanza di accertamento di conformità , ai sensi dell’art. 36 TUE. Per tali ragioni, l’odierno ricorso va dichiarato improcedibile.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Rosalba Giansante, Primo Referendario
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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