1. Processo amministrativo – Competenza  – Giochi, scommesse, lotterie – Licenza di esercizio – Cessazione ex art. 88 TULPS – Competenza funzionale TAR Lazio – Roma – Sussiste


2. Processo amministrativo – Competenza – Licenza di esercizio giochi, scommesse, lotterie – Art. 135 co. 1 lett. q-quater c.p.a. – Questione di costituzionalità  – Non manifesta infondatezza – Sospensione processo – Necessità  
 

1. Il provvedimento con il quale si ordina la cessazione dell’esercizio di attività  di giochi, scommesse e lotterie con vincita di denaro, assunto ai sensi dell’art. 88 TULPS, rientra nell’ambito di previsione dell’art. 135 co. 1 q-quater) c.p.a., con la conseguenza che sussiste la competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma.


2. Allorquando la norma fondante la competenza funzionale ed inderogabile del giudice amministrativo (in specie l’art. 135 co. 1 q-quater c.p.a.) è soggetta a questione di costituzionalità , la natura pregiudiziale della sollevata questione determina la necessaria sospensione del processo ex artt. 79 e 295 c.p.a..

 
N. 01107/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00746/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 746 del 2013, proposto da:

Tommaso Cortese, rappresentato e difeso dall’avv. Federica Ferrari, con domicilio eletto presso Paola Loiacono in Bari, via Abate Gimma N.147;

contro
Questura Di Bari, Ministero Dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
– del provvedimento di cessazione attività  DIV. PAS – Cat.11.E/2013 reso dalla Questura di Bari il 14 marzo 2013 notificato al signor Tommaso Cortese il 21 marzo 2013;
– nonchè di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura Di Bari e di Ministero Dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 79, co. 1, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2013 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori Paola Loiacono e Valter Campanile;
 

Premesso che:
la parte ricorrente impugna il provvedimento con cui è stata ordinata la cessazione dell’ esercizio di attività  di giochi e scommesse con vincita in denaro;
– costituitesi in giudizio, le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di competenza di questo TAR, per essere la questione devoluta alla competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, ai sensi dell’art. 135 co. 1 lett. q-quater) c.p.a;
– secondo la parte ricorrente non ricorrerebbe la ridetta ipotesi di competenza funzionale, atteso che nella fattispecie si verte non già  in tema di diniego di rilascio di licenza ex art. 88 TULPS, ma di inibitoria di esercizio dell’attività , atto che spetterebbe in via generale alla competenza territoriale del TAR Bari;
Rilevato che
– la prospettazione del ricorrente non possa essere condivisa, dovendosi ritenere che anche l’atto qui impugnato, che espressamente ed univocamente richiama (solo) l’art. 88 del TULPS, rientra nell’ambito della previsione di cui all’ art. 135 co. 1 lett. q-quater) c.p.a;
– questo TAR, con distinte ordinanze nn. 813-814-815-816/2013, emesse nell’ambito di altrettanti giudizi aventi il medesimo oggetto di quello in esame, ha sollevato questione di legittimità  costituzionale dell’art. 135 co. 1 lett. q-quater) c.p.a, in riferimento agli artt. 3-125 Cost;
 

Ritenuto che
la suddetta questione, necessaria ai fini della risoluzione dell’odierna controversia, assuma natura pregiudiziale;
– per tali ragioni, occorre sospendere l’odierno giudizio, sino alla definizione del rilevato incidente di costituzionalità ;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
visti gli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c,
Sospende il presente giudizio, sino alla definizione della rilevata questione di legittimità  costituzionale.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)