1.  Espropriazione per pubblica utilità  – Occupazione illegittima -Assenza di  legittimo titolo di trasferimento – Effetto traslativo della proprietà  in capo alla P.a. – Non sussiste – Ragioni


2. Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione illegittima -Assenza di titolo legittimo traslativo- Danno da perdita della proprietà  -Non sussiste – Danno per mancato godimento del bene – Sussiste


3. Espropriazione per pubblica utilità  – Occupazione illegittima –  Diritto alla restituzione area  –  Sussiste – Realizzazione opera pubblica – Irrilevanza – Limiti – Usucapione ventennale


 4. Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione illegittima – Contratto di acquisto del bene con il proprietario o acquisizione in via postuma ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R. n. 327/01 – Possibilità 


5. Espropriazione per pubblica utilità  – Art. 42 bis D.P.R. n. 380/2001 – Occupazione illegittima – Realizzazione opera pubblica- Diritto al risarcimento del danno per mancato godimento del bene – Voci risarcibili 

1. In presenza dell’occupazione di un suolo privato ad opera della pubblica Amministrazione  in assenza di un valido atto ablativo della proprietà  per mancata emanazione di alcun decreto di esproprio nel termine di 5 anni dalla data di immissione in possesso dello stesso o di altrettanto valido titolo di trasferimento, non si determina alcun effetto traslativo della proprietà .
 
2. Non può essere risarcito il danno da perdita della proprietà  per avvenuta occupazione illegittima di un suolo, stante la permanenza del diritto dominicale in capo al privato, quanto piuttosto il danno da mancato godimento del bene dal momento del perfezionamento della fattispecie illecita sino al giorno della sua giuridica regolarizzazione, ossia sino all’effettiva restituzione del bene, 


3. Non costituisce impedimento alla restituzione di un’area illegittimamente espropriata l’avvenuta realizzazione dell’opera pubblica,  indipendentemente dalle modalità  – occupazione appropriativa od usurpativa – di acquisizione del terreno che, in quanto frutto di comportamento illecito o illegittimo è contra legem ed incontra quale unico limite il trasferimento della proprietà  in favore dell’Amministrazione  per avvenuta maturazione dell’usucapione ventennale.
 
4. In ipotesi di illegittima occupazione di un area da parte della p.A. è sempre fatta salva la possibilità  per l’Amministrazione di perfezionare valido contratto di acquisto del bene (con il consenso del proprietario), ovvero di avvalersi in via postuma dello strumento acquisitivo della proprietà  di cui all’art. 42 bis d.P.R. n. 327/01.


5. Ai fini della concreta quantificazione del pregiudizio risarcibile al soggetto privato che abbia agito per la tutela del proprio diritto di godimento sul bene illegittimamente occupato ed espropriato ad opera della pubblica amministrazione, dovrà  considerarsi come termine iniziale di realizzazione dell’illecito quello in cui l’occupazione dell’area è divenuta illegittima; il termine finale quello in cui l’Amministrazione dispone la restituzione dell’area, salva la sua legittima acquisizione e con riferimento a tale contesto temporale al proprietario/spossessato, a titolo risarcitorio, spetta una somma da quantificare sulla base del criterio normativo di cui all’art. 42 bis co. 3, vale a dire il 5% annuo sul valore dell’area nel periodo considerato e,  trattandosi di debito di valore, la somma deve essere rivalutata alla data dell’emanazione del pronunciamento giurisdizionale e sulla stessa devono essere riconosciuti gli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla base della somma annualmente rivalutata, a partire dal valore attribuito al bene al momento dell’inizio della illegittima occupazione con applicazione degli indici di rivalutazione dei prezzi al consumo, e ciò sino all’effettivo soddisfo.

N. 01092/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01664/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1664 del 2008, proposto da: 
Pier Paolo Efisio Maria Petrilli, rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Caso, con domicilio eletto presso Mario Giannattasio in Bari, via Principe Amedeo, 66; 

contro
Anas Spa, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distr.le Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

nei confronti di
Impresa Ingg. Carriero & Baldi S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Semeraro, Sergio Como, con domicilio eletto presso Francesco Semeraro in Bari, via Abate Gimma n. 73; 

per la declaratoria
di illegittimità  delle occupazioni temporanee autorizzate sui fondi di proprietà  del ricorrente con decreti prefettizi nn. 347/AES del 1° febbraio 1990 e 1624 del 18 aprile 1991 e conseguente trasferimento dell’area in favore di ANAS s.p.a, per superficie pari a complessivi mq. 9.120;
nonchè per la condanna
– con riferimento al decreto prefettizio n. 347/AES dell’1.2.90, dell’ANAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, e dell’impresa Carriero & Baldi SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al risarcimento del danno da occupazione illegittima nella misura che verrà  accertata in corso di causa e comunque decorrente dalla data in cui l’occupazione è divenuta illegittima – per scadenza del termine quinquennale – fino al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
– con riferimento al decreto prefettizio n. 1624 del 18.4.91, dell’ANAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, e dell’impresa Carriero & Baldi SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al risarcimento del danno da occupazione illegittima nella misura che verrà  accertata in corso di causa e comunque decorrente dalla data in cui l’occupazione è divenuta illegittima – per scadenza del termine quinquennale – fino al soddisfo oltre interessi e rivalutazione monetaria;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anas s.p.a. e di Impresa Ingg. Carriero & Baldi S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Pasquale Caso e l’avvocato dello Stato Valter Campanile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è proprietario di un fondo in agro di Lucera, in catasto al fg. 44, p.lla 129, fg. 46, p.lle 82-83, interessato da lavori di ammodernamento della S.S. 17, tronco Lucera-Foggia.
Con decreto 13.10.1973, n. 7013, la Prefettura di Foggia ha proceduto ad un primo esproprio di porzioni di tale fondo, omettendo tuttavia il deposito all’Agenzia del Territorio degli elaborati tecnici da quest’ultima richiesti al fine della voltura catastale.
Con successivo decreto n. 374/90, notificato al ricorrente in data 23.2.1990, ANAS s.p.a. ha proceduto all’occupazione di ulteriore porzione di tale fondo, corrispondendo altresì al ricorrente la somma di ex £. 63.684.000, a titolo di indennità  provvisoria, pari all’80% dell’indennità  definitiva di esproprio.
Con ulteriore decreto n. 1624/91, notificato al ricorrente in data 3.6.1991, ANAS s.p.a. ha proceduto all’occupazione di altra porzione di tale fondo.
Nel corso del quinquennio – termine prorogato di ulteriori due anni, ai sensi dell’art. 22 l. n. 158/91 – ANAS s.p.a. non ha mai emanato un decreto di esproprio, nè ha in altra maniera acquisito legittimamente la proprietà  del ricorrente.
Per tali ragioni, il ricorrente, ritenendo verificata la fattispecie dell’occupazione acquisitiva, ha instato per il risarcimento dei danni da lui subiti per effetto dell’illegittima ablazione della sua proprietà .
Costituitasi in giudizio, ANAS s.p.a. ha chiesto il rigetto dell’avversa domanda.
Costituitasi in giudizio, la società  Carriero & Baldi s.p.a. ha chiesto dichiararsi il ricorso irricevibile, e nel merito ha instato per il rigetto della domanda proposta nei suoi riguardi.
All’udienza del 20.6.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Va anzitutto rigettata la preliminare eccezione di Carriero & Baldi s.p.a, di irricevibilità  del ricorso per tardività . Ciò in quanto viene in rilievo, nel caso in esame, non già  un’azione impugnatoria, da esperirsi nell’ordinario termine di decadenza, sibbene un’azione risarcitoria connessa a responsabilità  extracontrattuale della p.a, per la quale opera il più lungo termine prescrizionale quinquennale di cui all’art. 2947 c.c. E poichè il ricorrente, interrotta una prima volta la prescrizione con atto di diffida del 4.9.2000, ha introdotto tra il 2001 e il 2005 ben tre giudizi risarcitori, il primo innanzi al giudice ordinario (Tribunale di Lucera), il secondo innanzi al giudice amministrativo (TAR Puglia), e l’ultimo nuovamente innanzi al suddetto g.o. (giudizi tutti conclusisi con la declinatoria di giurisdizione del giudice adito), è evidente che il corso della prescrizione deve reputarsi ampiamente interrotto, con il che l’odierna azione deve senz’altro ritenersi tempestiva.
3. Nel merito, il ricorso è fondato nei termini che seguono.
3.1. Se si eccettua il decreto di esproprio n. 7013/73 (rispetto al quale il ricorrente chiede unicamente che si proceda a voltura catastale, e per il quale v. infra), è pacifica, per il resto, l’insussistenza di un valido atto ablativo della proprietà  del ricorrente. Ciò in quanto non risulta essere stato emesso, nel quinquennio dalla data di immissione in possesso (e segnatamente, il 20.3.1990 in relazione al decreto di occupazione n. 374/90, e il 28.6.1991 in relazione al d.o. n. 1624/91), termine poi prorogato di ulteriori due anni ex art. 22 l. n. 158/91, alcun decreto di esproprio, nè essendosi in altra maniera (es. cessione volontaria delle aree) addivenuti alla formazione di un valido titolo di trasferimento della proprietà .
Tanto chiarito, va ora esaminata la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente.
La stessa è fondata, nei soli termini che seguono.
3.2. L’intervento dell’art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001 (T.U. Espr.), e specificamente dell’ottavo comma (“Le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già  stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato” ), consente di escludere che la proprietà  del bene utilizzato per la realizzazione dell’opera pubblica sia stata acquisita, nel passato, con un istituto diverso dal legittimo decreto espropriativo o dalla cessione bonaria.
In tal senso, va pertanto disatteso l’assunto del ricorrente, volto a riconnettere alla ultimazione del bene da parte della p.a. la perdita del proprio diritto dominicale, e il suo conseguente acquisto alla mano pubblica, secondo i dettami propri dell’occupazione appropriativa (o accessione invertita), fattispecie, quest’ultima, introdotta dalla Corte regolatrice con sent. 26 febbraio 1983 n. 1464.
In particolare, l’abbandono della figura pretoria dell’occupazione appropriativa – abbandono realizzato prima mediante la previsione di cui all’art. 43 T.U. Espr. (norma successivamente dichiarata incostituzionale con sent. Corte cost. n. 293/10), e poi dal citato art. 42 bis – costituisce il punto di approdo di un lungo processo giurisprudenziale che innesta le sue radici nel diritto comune europeo, enucleabile dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà  fondamentali (CEDU) e nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, chiamata a garantire tali diritti. Ed invero, la Corte EDU ha da tempo avuto modo di chiarire (sentt. 30 maggio 2000, n. 24638/94, Carbonara e Ventura, e 30 maggio 2000, n. 31524/96, Società  Belvedere Alberghiera), che un comportamento illecito o illegittimo non può fondare l’acquisto di un diritto, che deve sempre reputarsi contra legem. In particolare, non costituisce impedimento alla restituzione dell’area illegittimamente espropriata il fatto della realizzazione dell’opera pubblica; e ciò indipendentemente dalle modalità  – occupazione appropriativa od usurpativa – di acquisizione del terreno, dovendo anzi ritenersi che, in tale ottica, la stessa distinzione tra occupazione appropriativa e usurpativa non assume più rilevanza
3.3. Ciò chiarito, e venendo ora al caso di specie, reputa il Collegio che, avuto riguardo alla previsione del cennato art. 42 bis, l’esercizio del diritto alla restituzione del bene da un lato non è subordinato all’impugnazione degli atti del procedimento espropriativo non portato a termine con l’emissione del decreto di espropriazione; dall’altro, è ostacolato solo dalla maturazione della usucapione ventennale. Usucapione che, avuto riguardo alla data a decorrere della quale l’occupazione è divenuta illegittima (20.3.1997 per la prima occupazione, e 28.6.1998 per la seconda), non può in alcun modo ritenersi verificata.
Pertanto, preso atto dell’assenza di un valido titolo idoneo al trasferimento della proprietà  (decreto di esproprio, contratto, provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis cit.), è evidente la permanenza della situazione di illiceità  in cui versa ANAS s.p.a, competente all’emissione degli atti della procedura espropriativa.
Ne consegue che non può essere risarcito il danno da perdita della proprietà , stante la permanenza del diritto dominicale in capo al ricorrente. Piuttosto, il risarcimento deve operare in relazione all’illegittima occupazione del bene, e deve pertanto coprire le voci di danno per il mancato godimento dello stesso, dal momento del perfezionamento della fattispecie illecita sino al giorno della sua giuridica regolarizzazione, ossia sino all’effettiva restituzione del bene; ciò salva la possibilità  per l’amministrazione di perfezionare valido contratto di acquisto del bene (con il consenso del ricorrente), ovvero di avvalersi in via postuma dello strumento acquisitivo della proprietà  di cui all’art. 42 bis d.P.R. n. 327/01.
3.4. Venendo ora alla concreta quantificazione del pregiudizio risarcibile, reputa il Collegio, ai sensi dell’art. 34 co. 4 c.p.a, di fornire di seguito i criteri cui ANAS s.p.a. dovrà  attenersi nel proporre al ricorrente il risarcimento dei danni in esame. Precisamente, dovranno essere considerati, a tal fine, i seguenti elementi:
a) il termine iniziale di realizzazione dell’illecito va identificato in quello in cui l’occupazione dell’area è divenuta illegittima (20.3.1997 per la prima occupazione, e 28.6.1998 per la seconda), mentre il termine finale va individuato in quello in cui ANAS s.p.a. disporrà  la restituzione dell’area, salva la sua legittima acquisizione, per contratto ovvero con lo strumento di cui all’art. 42 bis d.P.R. n. 327/01;
b) con riferimento a tale contesto temporale, ANAS s.p.a. va condannata a corrispondere al ricorrente, a titolo risarcitorio, una somma da quantificare sulla base del criterio normativo di cui all’art. 42 bis co. 3, vale a dire il 5% annuo sul valore dell’area nel periodo considerato;
c) trattandosi di debito di valore, la somma dovrà  essere rivalutata alla data della presente sentenza, e sulla stessa dovranno essere riconosciuti gli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla base della somma annualmente rivalutata, a partire dal valore attribuito al bene al momento dell’inizio della illegittima occupazione (Cass., SS.UU. n. 1712/1995), con applicazione degli indici di rivalutazione dei prezzi al consumo, e ciò sino all’effettivo soddisfo;
d) da tale importo dovrà  essere detratta la somma già  corrisposta al ricorrente a titolo di indennità  provvisoria, somma maggiorata di rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, a far data dall’effettivo conseguimento di detta indennità .
La proposta di pagamento, elaborata sulla base dei criteri ora descritti, dovrà  essere presentata da ANAS s.p.a. al ricorrente entro gg. 60 decorrenti dalla data di pubblicazione/notificazione della presente sentenza.
3.5. In tali termini, pertanto, va accolta la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente nei confronti di ANAS s.p.a.
4. Va invece rigettata la domanda proposta dal ricorrente nei confronti della società  delegata Carriero & Baldi s.p.a. Ciò in quanto l’illecito in esame consegue alla mancata emanazione del decreto di esproprio. E poichè il ricorrente non ha in alcun modo provato che tale situazione è in qualche modo riconducibile all’opera del suddetto delegato (es. per rallentamento dei lavori ad esso imputabili), è evidente che unico soggetto responsabile deve ritenersi ANAS s.p.a, competente in via esclusiva all’emissione del decreto di esproprio.
5. Da ultimo, va esaminata l’ultima domanda proposta dal ricorrente, relativa alla voltura catastale delle (uniche) porzioni di fondo legittimamente espropriate dall’amministrazione con decreto n. 7013/1973.
La domanda è fondata.
5.1. Vi è in atti nota dell’Agenzia del Territorio del 13.6.2001, con cui, in risposta alla domanda di voltura proposta dal ricorrente, si afferma che: “per la definizione dell’allargamento della S.S. 17 occorrono elaborati tecnici richiesti in data odierna all’ANAS”.
Con successiva nota del 7.5.2003, l’Agenzia del Territorio, in risposta ai chiarimenti richiesti dal ricorrente, ha poi affermato che: “a tutt’oggi non risulta presentato tipo di frazionamento per la identificazione degli espropri effettuati sulle particelle 82 e 83 del foglio 46, e particella 129 del foglio 44 allegato C del Comune di Lucera”.
Orbene, alla luce di tale documentazione, reputa il Collegio provata l’omissione di ANAS s.p.a. nella fattispecie in esame.
5.2. Pertanto, in accoglimento del relativo capo di domanda, va dato ordine ad ANAS s.p.a. di procedere, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione/notificazione della presente sentenza, al deposito, presso l’Agenzia del Territorio di Foggia, degli elaborati tecnici richiesti da quest’ultima al fine della voltura catastale da effettuarsi sulla porzione delle particelle 82 e 83 del foglio 46, e particella 129 del foglio 44 allegato C del Comune di Lucera, oggetto di esproprio con decreto del Prefetto di Foggia 13.10.1973, n. 7013.
6. Le spese tra il ricorrente e ANAS s.p.a. seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Sussistono giusti motivi per la loro compensazione tra il ricorrente e l’ulteriore resistente Carriero & Baldi s.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, relativamente ad ANAS s.p.a, nei sensi e nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
a) ordina ad ANAS s.p.a. di presentare al ricorrente, entro gg. 60 dalla data di pubblicazione/notificazione della presente sentenza, una proposta di risarcimento dei danni per cui è causa, sulla base dei criteri descritti in motivazione;
b) ordina altresì ad ANAS s.p.a. di procedere, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione/notificazione della presente sentenza, al deposito, presso l’Agenzia del Territorio di Foggia, degli elaborati tecnici richiesti da quest’ultima al fine della voltura catastale da effettuarsi sulla porzione delle particelle 82 e 83 del foglio 46, e particella 129 del foglio 44 allegato C del Comune di Lucera, oggetto di esproprio con decreto del Prefetto di Foggia 13.10.1973, n. 7013.
Rigetta il ricorso proposto nei confronti di Carriero & Baldi s.p.a.
Condanna ANAS s.p.a. al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che si liquidano in complessivi € 2.000 per onorario, oltre IVA.
Compensa le spese di lite tra il ricorrente e l’Impresa Carriero & Baldi s.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Rosalba Giansante, Primo Referendario
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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