1. Edilizia e urbanistica  – Piani urbanistici – Formazione – Piano agglomerati industriali attrezzati  – L. 237/1993, art. 2 e L. 341/1995 art. 11 – Disciplina


2. Edilizia e urbanistica  – Piani  urbanistici – Formazione – Piano agglomerati industriali attrezzati  – Approvazione  – L. 237/1993, art.11-ter – Silenzio-assenso – Configurabilità 


3. Edilizia e urbanistica  – Piani urbanistici – Formazione – Piano agglomerati industriali attrezzati  – Variante Generale – Comunicazione individuale soggetti privati – Esclusione


4. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Permesso di costruire  – Rilascio – Contenuto – Verifica conformità  prescrizioni urbanistiche ed edilizie

1. La disciplina urbanistica di cui all’art. 2 della L. 237/93, originariamente dedicata ai soli interventi relativi alle opere di urbanizzazione ed alle infrastrutture necessarie per insediamenti produttivi compresi nei programmi di deindustrializzazione,  è stata poi estesa dall’art. 11 della L. 341/95 all’intera procedura di “redazione dei piani degli agglomerati industriali attrezzati”.


2. La disciplina urbanistica di cui all’art. 2  della L. 237/93 secondo la quale i Consorzi di Sviluppo industriale formulano alle Regioni  le necessarie proposte di adeguamento ed aggiornamento dei piani degli agglomerati industriali attrezzati, introduce al comma 11-ter un procedimento speciale di silenzio-assenso per l’approvazione dei piani ASI.


3. La variante generale allo strumento di pianificazione ASI non comporta la  necessità  di una comunicazione individuale della stessa ai soggetti privati, secondo gli ordinari principi applicabili agli atti pianificatori soggetti a pubblicazione.


4. Il rilascio del permesso di costruire  costituisce per l’Amministrazione attività  limitata alla verifica della conformità  delle opere contenute nel relativo progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie; sicchè, a fronte  di opere da eseguire in esecuzione di variante al piano esecutivo, il rilascio del permesso di costruire deve essere motivato sul punto  della scelta pianificatori attuata con la variante.

N. 01081/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00512/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 512 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Carlo Bottalico, in proprio e quale procuratore speciale di Domenica Bottalico, Lucia Barletta, Filippo Bottalico, Angelantonio Bottalico, Pasquale Bottalico, rappresentato e difeso dall’avv. Alfieri L. M. Zullino, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, piazza Luigi di Savoia 41/A; 

contro
Consorzio ASI Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Lucrezia Prisciantelli e Franceso Paparella, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Venezia, 14; 
Comune di Bari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Chiara Lonero Baldassarra, con domicilio eletto presso quest’ultima in Bari, via P. Amedeo 26; 
Regione Puglia, Corte d’Appello di Bari U.N.E.P.;

per l’annullamento
della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio ASI n. 191/08 del 7 agosto 2008, pubblicata sul BURP in data successiva al 3 dicembre 2008;
della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio ASI n. 316/08 del 20 dicembre 2008, pubblicata sul BURP n. 13 del 22 gennaio 2009 con la quale si è preso atto dell’intervenuto accoglimento per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della l. n. 341 del 1995 e dell’art. 2, comma 11 della l. n. 237 del 1993, da parte della Regione della proposta di variante al piano urbanistico esecutivo dell’agglomerato industriale ed è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate;
con motivi aggiunti,
del permesso di costruire n. 348 del 2009 rilasciato dalla Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari per i lavori relativi al tratto stradale antistante il lotto di proprietà  dei Bottalico.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio ASI Bari e del Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Francesca Petrucciani;
Uditi per le parti nell’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2013 i difensori avv.ti Alfieri L. M. Zullino, Lucrezia Prisciantelli, anche in sostituzione dell’avv. Francesco Paparella, e Augusto Farnelli, per delega dell’avv. Chiara Lonero Baldassarra;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe Carlo Bottalico, in proprio e quale procuratore speciale di Lucia Barletta, Domenica Bottalico, Filippo Bottalico, Angelantonio Bottalico e Pasquale Bottalico ha impugnato le delibere del Consiglio di Amministrazione del Consorzio ASI n. 191 e 316 del 2008, con le quali è stata approvata la proposta di variante al piano urbanistico esecutivo dell’agglomerato industriale ed è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate.
Il ricorrente ha esposto di essere proprietario di vaste aree comprese in una delle maglie interne al perimetro del Consorzio ASI nell’agglomerato industriale di Bari-Modugno e che, con la delibera 191/2008, il Consorzio aveva adottato una proposta di variante al Piano urbanistico esecutivo dell’agglomerato industriale.
Con nota del 19 novembre 2008 la Regione, ricevuta la proposta di variante, aveva invitato il Consorzio a rimettere copia degli atti ai Comuni interessati per le dovute pubblicazioni e ad effettuare degli approfondimenti istruttori, in relazione ai vincoli, tra cui quello sismico, gravanti sul territorio interessato, all’eventuale impatto ambientale e alla tutela del paesaggio, riservandosi di convocare apposita conferenza di servizi; il Consorzio, tuttavia, ritenendo tardive tali indicazioni, poichè proposte oltre il termine di 90 giorni dalla ricezione della proposta, aveva deliberato l’intervenuta approvazione della proposta di variante per decorrenza dei termini.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure:
1. violazione dell’art. 2 commi 11 bis e ter della L. 237/93 in relazione all’art. 2 della L. 241/90, violazione dei principi sul giusto procedimento, in quanto le norme citate prevedono che le proposte di aggiornamento e adeguamento dei piani degli agglomerati industriali attrezzati devono essere inviate alla Regione, che entro novanta giorni dalla ricezione della proposta esprime il proprio parere vincolante, in difetto del quale le proposte si intendono accolte; nel caso di specie, invece, la Regione aveva disposto adempimenti specifici e richiesto ulteriori accertamenti, di tal che la proposta non poteva intendersi accolta;
2. violazione dell’art. 2 comma 11 del D.L. 149/93, eccesso di potere, violazione dei principi di trasparenza e pubblicità , violazione dell’art. 11 D.P.R. 327/2001, violazione della L. 142/90, violazione dell’art. 21 L.R. 56/80, dovendo le proposte di adeguamento ed aggiornamento del Piano essere formulate secondo le vigenti disposizioni di legge, non essendo quindi sufficiente il rispetto della sequenza procedimentale di cui all’art. 2, commi 11, 11 bis e 11ter del D.L. 149/93 che, peraltro, non prevede possibilità  di partecipazione per i proprietari interessati;
3. eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà  ed illogicità  manifesta, in quanto la variante del 2007 riportava una nuova geometria del tracciato stradale che invadeva la proprietà  dei ricorrenti a ridosso di uno degli edifici dagli stessi legittimamente edificati, precludendo gli accessi esistenti alle singole porzioni del fabbricato, senza nemmeno prevedere la realizzazione di una banchina.
Si sono costituiti il Consorzio ASI e il Comune di Bari chiedendo il rigetto del ricorso.
Con motivi aggiunti depositati il 30 aprile 2010 i ricorrenti hanno impugnato il permesso di costruire n. 348/2009 rilasciato dal Comune di Bari in favore del Consorzio ASI per la parziale esecuzione della variante 2007, deducendo:
1. violazione dell’art. 2, comma 11, del D.L. 149/1993, in relazione all’art. 2 della L. 241/90, violazione dei principi del giusto procedimento, dovendo la formazione dei piani degli agglomerati industriali rispettare comunque le disposizioni di legge vigenti;
2. violazione dell’art. 2, comma 11, del D.L. 149/1993, eccesso di potere, violazione dei principi di trasparenza e pubblicità , violazione dell’art. 11 D.P.R. 327/2001, violazione della L. 142/90, violazione dell’art. 21 L.R. 56/80, non potendo le disposizioni di cui all’art. 2 D.L. 149/93 considerarsi esaustive del procedimento di formazione dei piani e delle varianti degli agglomerati industriale;
3. eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà  e illogicità  manifesta, in quanto la variante 2007 e l’intervento assentito con il permesso di costruire 348/2009 invadevano la proprietà  dei ricorrenti e precludevano in assoluto l’accesso ai locali dei ricorrenti, con grave danno per le attività  economiche ivi esercitate (bar-tavola calda e piccolo commercio);
4. violazione dell’art. 3 L. 241/90 e dell’art. 20 D.P.R. 380/2001, eccesso di potere sotto vari profili, non essendo il permesso di costruire in alcun modo motivato e non essendo stato acquisito il parere della Regione;
5. violazione dell’art. 17 D.Lgs. 327/2001, essendo prevista dal progetto l’esecuzione di opere di accesso al lotto Bottalico senza l’indicazione dell’atto da cui sarebbe sorto il vincolo preordinato all’esproprio;
6. eccesso di potere sotto vari profili, violazione dell’art. 6 del N.T.A. P.U.E. 2007, non avendo l’Amministrazione motivato in ordine alla soppressione degli accessi preesistenti al lotto di proprietà  dei ricorrenti.
Con ordinanza n. 320 del 12 maggio 2010 questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare, rilevando che il danno lamentato, ovvero la chiusura o il più difficoltoso accesso agli stabilimenti commerciali con attuale accesso a raso dalla strada statale n. 96, è recessivo rispetto all’interesse pubblico a realizzare un sistema viario in linea con le norme di sicurezza stradale che eliminerà  tutti gli accessi a raso sulla strada statale 96, e che gli accessi agli stabilimenti commerciali non saranno eliminati ma sostituiti da un nuovo accesso attraverso un diverso percorso che assicurerà  il collegamento con la strada statale 96.
Alla pubblica udienza del 22 maggio 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 2, commi 11 bis e ter, della L. 237/93, in quanto nel caso di specie, avendo la Regione nel termine assegnatole dalla legge disposto adempimenti specifici e richiesto ulteriori accertamenti, non si sarebbe formato il silenzio-assenso sulla proposta di variante.
Tale assunto deve essere disatteso.
L’art. 2 della L. 237/93, originariamente dedicato ai soli interventi relativi alle opere di urbanizzazione ed alle infrastrutture necessarie per insediamenti produttivi compresi nei programmi di deindustrializzazione, prevede che a tal fine i consorzi di sviluppo industriale “formulano secondo le vigenti normative in materia le necessarie proposte di adeguamento ed aggiornamento dei piani degli agglomerati industriali attrezzati, sulla base di criteri che tengano conto della sussistenza di processi di ristrutturazione e di riconversione industriale già  in stato di avanzamento e della presenza di gravi fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale” (comma 11).
Le predette proposte “devono essere inviate alla regione territorialmente competente la quale, in applicazione dei principi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, assicura alle proposte stesse la massima pubblicità  e fissa un termine non superiore a trenta giorni, entro il quale le associazioni o i comitati che abbiano un interesse riconosciuto possono formulare al presidente della Giunta regionale le proprie osservazioni” (comma 11 bis).
àˆ previsto poi che “entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 11 bis, e comunque entro il termine di novanta giorni dal ricevimento delle proposte di cui al comma 11, la regione, tenendo conto delle osservazioni pervenute, esprime il proprio parere vincolante; trascorsi tali termini senza che la regione si sia espressa, le proposte si intendono accolte” (comma 11 ter).
Questa disciplina è stata poi estesa dall’art. 11 della L. 341/95 all’intera procedura di “redazione dei piani degli agglomerati industriali attrezzati”.
Ritiene il Collegio, in adesione alla giurisprudenza del Tribunale (sent. n. 4493/2005, 3678/2004, 3713/2003), che ha trovato conferma nelle pronunce di appello (C.d. S., nn. 4736/2005 e 6874/2005), che le indicate disposizioni introducano un procedimento speciale di silenzio-assenso per l’approvazione dei piani ASI.
Il senso complessivo del testo non lascia adito a dubbi e la ratio legis è estremamente chiara al riguardo: la L. n. 341/95, che ha conferito portata generale alla procedura in esame, nasce da un dichiarato intento acceleratorio, evidente fin dall’intitolazione dell’originario D.L. (“Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse”), in un’ottica di snellimento di tutte le procedure amministrative inerenti alla realizzazione di opere pubbliche. Logica conseguenza ne è stata l’applicazione all’approvazione dei piani degli agglomerati industriali di una disciplina in principio concepita per le “proposte di adeguamento ed aggiornamento” relative alle opere di urbanizzazione ed infrastrutturali.
Una volta dunque stabilito che si è in presenza, nella fattispecie, di una variante approvata ex silentio, deve escludersi che l’interpretazione accolta vada incontro a censure di incostituzionalità  nei sensi rappresentati dai ricorrenti nella memoria conclusiva, in considerazione della riduzione delle facoltà  partecipative degli enti e dei cittadini interessati: al riguardo, è condivisibile il rilievo di parte resistente, che ha sottolineato come non possa parlarsi di pretermissione degli Enti locali interessati nella fase di apposizione del vincolo, atteso che essi in ogni caso fanno parte della composizione del Consorzio stesso (T.A.R. Puglia, Bari, sent. n. 3678/2004); quanto invece, ai soggetti privati, è la stessa natura di variante generale allo strumento di pianificazione che comporta la non necessità  di una comunicazione individuale della stessa, secondo gli ordinari principi applicabili agli atti pianificatori soggetti a pubblicazione (C.d.S., sez. V, 28 aprile 2011, n. 2534; sez. IV, 27 luglio 2007, n. 4198; sez. IV, 28 febbraio 2005, n. 764).
Tale ipotesi di assenso tacito non può poi ritenersi impedita, nel caso di specie, dall’invio della nota del 19 novembre 2008, con la quale la Regione ha demandato ai Comuni l’adempimento degli oneri pubblicitari e prospettato la possibilità  di approfondimenti istruttori.
Con tale nota, infatti, la Regione non ha in alcun modo espresso una valutazione negativa sulla variante proposta, nè comunicato una sospensione o interruzione del termine per la formazione del provvedimento tacito, limitandosi a suggerire l’eventualità  di valutazioni ulteriori, rispetto alle quali il Consorzio, con nota del 2 dicembre 2008, ha motivato il proprio contrario avviso.
A tali contrarie determinazioni non ha fatto seguito alcuna risposta dell’Amministrazione regionale, di tal che la fattispecie di assenso tacito deve ritenersi ritualmente formata, con conseguente legittimità  della presa d’atto espressa dal Consorzio e qui impugnata.
Per le stesse considerazioni deve essere respinto il secondo motivo, con il quale si è sostenuto che le proposte di adeguamento ed aggiornamento del Piano debbano essere formulate secondo le vigenti disposizioni di legge, non essendo quindi sufficiente il rispetto della sequenza procedimentale di cui all’art. 2, commi 11, 11 bis e 11 ter del D.L. 149/93 che non prevede possibilità  di partecipazione per i proprietari interessati.
Alla luce del tenore delle norme citate e dell’intento espresso dal legislatore, infatti, deve ritenersi che l’eventuale omissione delle forme pubblicitarie e partecipative nella fase dell’esame demandato alla Regione non sia impeditiva del formarsi del silenzio-assenso, che si perfeziona entro sessanta giorni dall’esaurimento delle predette formalità  partecipative, “e comunque entro il termine di novanta giorni dal ricevimento delle proposte”: tale inciso, implica, evidentemente, che il procedimento si conclude anche indipendentemente dalla mancanza di dette formalità .
Quanto, infine, al terzo motivo, relativo all’asserita invasione della proprietà  dei ricorrenti a ridosso di uno degli edifici dagli stessi legittimamente edificati, con preclusione degli accessi esistenti alle singole porzioni del fabbricato, deve rilevarsi, in primo luogo, che il Consorzio ha controdedotto, con affermazioni non contestate sul punto, che la variante non prevede invasione della proprietà  dei ricorrenti; in secondo luogo, come già  evidenziato nell’ordinanza cautelare, con la variante impugnata vengono eliminati gli accessi a raso dalla statale 96, come tali generatori di potenziali rischi per la circolazione stradale, e potenziato l’accesso già  previsto, con svincolo dalla complanare Via Murari.
L’accesso al lotto dei ricorrenti è stato ridotto, pertanto, solo nella parte in cui poteva compromettere la sicurezza della circolazione, risultando garantito comunque un accesso unico a tutti i fabbricati senza pericolo.
Anche tale doglianza va quindi respinta.
Per le considerazioni che precedono vanno anche disattese le prime tre censure sollevate avverso il permesso di costruire, che replicano le argomentazioni del ricorso principale contestando i medesimi vizi.
Quanto all’eccepito difetto di motivazione del permesso di costruire n. 348/2009, deve rilevarsi che il rilascio del permesso costituisce per l’Amministrazione attività  limitata alla verifica della conformità  delle opere alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie che, tuttavia, nel caso in esame non è contestata; la motivazione del permesso di costruire, a fronte, come nella fattispecie, di opere da eseguire in esecuzione di variante al piano esecutivo, è integrata dalla motivazione delle scelte pianificatorie, che hanno dato atto della necessità  di garantire una migliore fruizione della viabilità  principale e secondaria, rimodulando il sistema di rotatorie già  previsto nella variante del 2004 e rivedendo la viabilità  complanare alla SS 96 adeguandola il più possibile allo stato dei luoghi (come specificato nella relazione alla variante).
In relazione all’omessa indicazione dell’atto appositivo del vincolo preordinato all’esproprio, va osservato che il suolo di proprietà  dei ricorrenti non è interessato da procedura espropriativa, di tal che il motivo deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse.
Infine, con riferimento all’ultima doglianza contenuta nei motivi aggiunti, relativa al difetto di motivazione in ordine alla soppressione degli accessi a raso della strada per il lotto dei Bottalico, deve ribadirsi che la motivazione di tale modifica è contenuta nella relazione alla variante che ha sottolineato, come sopra riportato, la necessità  di rivedere la viabilità  sia principale che secondaria per migliorarne la fruibilità .
In conclusione vanno respinti il ricorso e i motivi aggiunti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna i ricorrenti alla rifusione in favore delle parti intimate delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge per ciascuna di dette parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria